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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 17 marzo 2020


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 14 febbraio 2020

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, con riferimento agli articoli 19, 21 e 28, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 137 del 29 novembre 2019.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, con riferimento agli articoli 19, 21 e 28.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 27 gennaio 2019 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della regionale 25 novembre 2019, n. 44, con riferimento agli articoli 19, 21 e 28, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 137 del 29 novembre 2019.

La legge regionale n. 44 del 25 novembre 2019, è intitolata “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020.

In particolare all’art. 19 della legge sopra indicata, aggiunge all’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 i seguenti commi:

1 bis. Il contratto aggiuntivo regionale prevede una specifica clausola in base alla quale: a) il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni; b) concorrono al computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto di cui alla lettera a) tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale; c) si configura inosservanza parziale all'obbligo di cui alla lettera a) la prestazione dell'attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione; d) in caso di inosservanza parziale dell'obbligo ai sensi della lettera c), per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell'importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti; e) in caso di inosservanza totale dell'obbligo di cui alla lettera a) per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell'importo complessivo percepito; f) in caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell'importo complessivo percepito. 1 ter. La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sul rispetto degli obblighi di cui al comma 1bis in una percentuale minima di almeno il 10 per cento dei medici specializzati assegnatari di contratti aggiuntivi regionali. 1 quater. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 bis del presente articolo sono allocate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del Bilancio di previsione 2020-2022 e sono destinate al finanziamento di contratti aggiuntivi regionali di cui alla presente legge (Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”).

L’art. 21 della legge 44/2019 prevede: Disposizioni in materia di fondi contrattuali dell'Azienda Ospedale-Università di Padova. 1. Con decorrenza dall'anno 2020, l'Azienda Ospedale-Università di Padova è autorizzata a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto del limite della spesa complessiva del personale del servizio sanitario regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio pro capite riferito all'anno 2018 dei fondi delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 2.200.000,00 per ciascun esercizio 2020, 2021 e 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

L’art. 28 della legge prevede: Attuazione dell'articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" in materia di assunzioni. 1. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, la Regione e gli enti regionali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono procedere, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e nel rispetto dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo e del piano dei fabbisogni, previa verifica dell'avvenuta immissione in servizio nell'amministrazione che indice il concorso di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate: a) allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per l'amministrazione che indice il concorso, per ciascun anno; b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a). Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione. 2. Gli enti di cui al comma 1 applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 19 giugno 2019, n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo". Non effettuano la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge predetta. 3. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, i bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti regionali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono prevedere o continuare a prevedere l'utilizzo reciproco, tra Regione ed enti regionali predetti, delle rispettive graduatore, la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte con attribuzione a ciascuna sottocommissione di almeno duecento candidati, la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali, l'effettuazione di prove preselettive anche con lettura ottica o risposte multiple e l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda sono dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile.

La legge regionale in parola, a giudizio della Presidenza del Consiglio, violerebbe, quanto all’art. 19 la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e i principi fondamentali in materia di professioni e tutela della salute, nonché il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.; quanto all’art. 21 la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile oltre ai principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost e, infine, quanto all’art. 28 la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Invero la legge regionale n. 44/2019 e, in particolare, gli articoli 19, 21 e 28 sono rispettosi del dettato costituzionale, ragion per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.

Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti. Franco Botteon dell’Avvocatura regionale e Andrea Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

visto l'art. 2, comma 2, lett. m) L.R. 31.12.2012, n. 54;

vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;

visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;

vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

  1. di autorizzare l’Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 25 novembre 2019,  n. 44 con riferimento agli articoli 19, 21 e 28, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Franco Botteon dell’Avvocatura regionale e Andrea Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
  2. di dare atto che le spese di patrocinio e di domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili a favore degli avvocati del libero foro secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento della competente struttura;
  3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  4. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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