Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 18 febbraio 2020


Materia: Emigrazione ed immigrazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 03 febbraio 2020

Revisione del registro regionale dei Comitati e delle Federazioni all'estero di cui all'art. 18 comma 2 lettera c) della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei ve-neti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e s.m.i. Primo provvedimento.

Note per la trasparenza

Si tratta del provvedimento di parziale conclusione dell’attività di revisione periodica del registro regionale dei Comitati e delle Federazioni all’estero di cui all’art. 18 comma 2 lettera c) della legge regionale n. 2/2003. Detta attività, intrapresa in ottemperanza alla deliberazione di Giunta n. 1035/2014 recante disposizioni attuative della citata normativa regionale di settore, è diretta a verificare la permanenza nei Comitati e nelle Federazioni dei requisiti di legge che ne hanno giustificato l’iscrizione al registro.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro”, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013 n. 10, all’art. 18 comma 2 disciplina l’istituzione di tre distinti registri:

  1. delle associazioni aventi sede nella Regione e operanti con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo;
  2. dei circoli aventi sede all’estero, che abbiano almeno cinquanta iscritti e che operino con carattere di continuità, da almeno tre anni, a favore dei veneti nel mondo;
  3. dei comitati o delle federazioni all’estero che svolgano attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.

Il comma 2 bis del medesimo articolo 18 prevede altresì l’istituzione di un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo, e con un numero di iscritti inferiore a cinquanta.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 2785 del 22 settembre 2009 è stata introdotta la previsione di una revisione dei registri, da effettuarsi con periodicità triennale. Detta disposizione è stata confermata nel testo delle nuove direttive approvate con deliberazione di Giunta n. 1035 del 24 giugno 2014, in sostituzione della succitata deliberazione n. 2785/2009.

Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 97 del 2 febbraio 2016, a completamento della succitata normativa, è stata altresì introdotta una espressa disciplina delle cause e del procedimento di cancellazione, d’ufficio o su istanza di parte, delle associazioni, dei circoli, dei comitati e delle federazioni sopra descritte.

Con nota prot. n. 89289 del 4 marzo 2019 si è pertanto dato avvio all’attività di revisione del registro di cui all’art. 18 comma 2 lettera c), considerata la necessità di verificare la permanenza dei requisiti di legge tenuto conto altresì che i provvedimenti di iscrizione dei tredici enti che attualmente figurano in detto registro risalgono alcuni agli anni 90, altri al primo decennio del 2000.

La normativa di settore prevede che ai fini di detta iscrizione i Comitati e le Federazioni all’estero debbano svolgere la loro attività con carattere di continuità da almeno tre anni e, dal punto di vista strutturale, che debbano configurarsi come soggetti a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.

E’ inoltre necessario, ai sensi delle vigenti direttive, che i Comitati e le Federazioni siano dotati di una struttura organizzativa idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge; e che lo statuto preveda espressamente la tutela dell’identità veneta nella nostra comunità residente all’estero quale finalità specifica del Comitato o della Federazione.

Si è quindi richiesto a ciascuno dei tredici enti di voler produrre la seguente documentazione ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria: copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto nel testo vigente, qualora non già in possesso dell’amministrazione procedente, corredati di traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale; elenco dei circoli aderenti, sottoscritto dal legale rappresentante; relazione sottoscritta dal legale rappresentante, suddivisa per anno e dettagliata per tipo e contenuto degli interventi, sull’attività svolta negli ultimi tre anni (2016-2018), con indicazione dei soci, dei componenti degli organi sociali, della sede e della consistenza del patrimonio alla data della domanda; bilanci consuntivi relativi agli esercizi 2016 - 2018, approvati dall’organo competente a norma di statuto, corredati da verbale dell’organo medesimo e sottoscritti dal legale rappresentante, in copia conforme all’originale, certificata dall’autorità consolare competente per territorio, laddove non già inviati con questa modalità agli uffici regionali; il tutto accompagnato da copia di documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.

Con successiva nota prot. n. 257092 del 19 giugno 2019, ritenuto di particolare importanza verificare la sussistenza del requisito dell’adesione della maggioranza dei circoli veneti, iscritti nell’apposito registro, operanti nello Stato, in quanto requisito indispensabile ai fini dell’iscrizione o del mantenimento della stessa nel registro regionale di settore, nonché più in generale l’assetto organizzativo e la compagine sociale dei Comitati e delle Federazioni, si è proceduto ad inviare a tutti i circoli iscritti al registro regionale di cui all’art. 18 comma 2 lettera b) della legge di settore una richiesta di conferma o meno di adesione ai relativi Comitati/Federazioni, mediante l’invio di una scheda da restituire agli uffici regionali completa dei relativi dati.

L’istruttoria svolta, che si è protratta per parecchi mesi attese le difficoltà rappresentate da molti dei soggetti interpellati di reperire la documentazione richiesta e, per quanto riguarda in modo particolare i circoli , la difficoltà stessa di interloquire con gli uffici regionali , in quanto soggetti aventi sede all’estero, i cui organi direttivi sono composti da soggetti per lo più anziani,  si è conclusa per sei Comitati e Federazioni: Federazione delle Associazioni venete dello Stato di San Paolo; Confederazione delle Associazioni venete in Svizzera –C.a.ve.s.; Federazione veneta del Nuovo Galles del Sud; Federazione delle Associazioni venete del Victoria; Comitato Veneto dello Stato del Rio Grande do Sul –Comvers; Federazione delle Associazioni venete dello Stato del Paranà –Favep. I predetti soggetti hanno prodotto la documentazione richiesta, ritenuta idonea ad attestare la permanenza dei requisiti di legge; se ne propone pertanto il mantenimento di iscrizione al registro regionale. Tali soggetti sono riportati nell’Allegato A al presente provvedimento.

Ulteriori sei Comitati/Federazioni (Comitato delle Associazioni venete dell’Argentina –C.a.v.a.; Federazione Clubs ed Associazioni venete dell’ Ontario, Federazione delle Associazioni venete del Québec –F.a.v.q.; Associazione dei veneti in Sudafrica- A.d.v.i.s.a.,  Comitato delle Associazioni venete in Uruguay –C.a.v.u.; Comitato delle Associazioni venete dello Stato di Santa Catarina – C.o.m.v.e.s.c.) hanno prodotto la documentazione richiesta solo parzialmente.

Un ulteriore soggetto, la Federazione delle Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela, non ha prodotto ad oggi  alcuna documentazione; si ritiene peraltro che  la temporanea inoperatività dell’ente vada valutata anche alla luce della situazione di profonda crisi politica ed economico-sociale che ormai da tempo ha investito il Paese.

Al fine di non protrarre ulteriormente la situazione di incertezza rispetto all’iscrizione al registro in parola di quei soggetti che hanno compiutamente adempiuto alle richieste regionali e fornito la documentazione a comprova della permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro, si propone di confermare l’iscrizione degli stessi demandando a successivo provvedimento, all’esito dell’istruttoria afferente gli indicati sei comitati che hanno prodotto parzialmente la documentazione richiesta, la decisione in ordine alla permanenza o meno dei medesimi nel registro regionale.

Si propone pertanto di rinviare a un successivo provvedimento giuntale la determinazione del definitivo assetto del registro, che comunque, in ossequio ai principi di certezza del diritto, di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa oltre che di trasparenza e ragionevolezza, dovrà avvenire in un termine non superiore a centoventi giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Qualora entro tale termine i Comitati/Federazioni in questione non dovessero inviare la documentazione richiesta si procederà alla loro cancellazione dal registro. Si demanda alla competente struttura regionale l’adozione dei necessari atti relativamente ai succitati sei Comitati e Federazioni, riportati nell’Allegato B alla presente deliberazione.

Per quanto riguarda la Federazione delle Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela, vista la situazione sociopolitica evidenziata si propone la sospensione dell’iscrizione al registro per un periodo di centottanta giorni, decorsi i quali si procederà ad una nuova valutazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la D.G.R. 24 giugno 2014, n. 1035;

VISTA la D.G.R. n. 97 del 2 febbraio 2016;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di confermare, in esito alle prime risultanze dell’attività di revisione descritta in premessa, l’iscrizione al registro regionale dei Comitati e delle Federazioni all’estero di cui alla L.R. n. 2/2003, art. 18, comma 2, lettera c) dei soggetti elencati nell’ Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di sospendere, per le motivazioni di cui in premessa,  e per un periodo di non oltre centottanta giorni decorsi i quali si procederà ad una nuova valutazione, l’iscrizione al registro in parola della Federazione delle Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela;
  4. di  rinviare a successivo provvedimento giuntale la determinazione del definitivo assetto del registro, demandando alla competente struttura regionale l’adozione dei necessari atti relativamente ai soggetti elencati nell’ Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché l’assunzione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto;
  5. di disporre che qualora i soggetti elencati nell’ Allegato B non forniscano la documentazione richiesta entro un termine di centoventi giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, si procederà alla cancellazione degli stessi dal registro regionale di cui trattasi;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

Dgr_118_20_AllegatoA_413884.pdf
Dgr_118_20_AllegatoB_413884.pdf

Torna indietro