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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 18 del 11 febbraio 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 27 gennaio 2020

Adempimenti conseguenti all'evoluzione di posizioni di soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie: aggiornamento a seguito di variazioni intervenute. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame, a seguito di mutamenti giuridici e organizzativi che hanno interessato alcuni soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie, si procede all’aggiornamento dell’accreditamento istituzionale in ossequio alle previsioni della DGR 2201/12, all’ accreditamento di una nuova sede operativa di soggetto già accreditato ai sensi della DGR 2266/17 e alla presa d’atto di rinuncia ad accreditamento da parte di un erogatore. Si assumono inoltre specifiche disposizioni in ordine a erogatori di specialistica ambulatoriale già accreditati come persone fisiche.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. Tale disciplina quadro legittima nel sistema sanitario regionale la presenza delle strutture pubbliche e private sanitarie, socio sanitarie e sociali e rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria con un approccio di sistema. L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai bisogni di salute della persona (D. Lgs. n. 502/92).

Il tale quadro la Giunta regionale ha disciplinato, tra l’altro, le ipotesi di mutamenti giuridici e organizzativi di soggetti accreditati con il conseguente aggiornamento della titolarità dell’accreditamento e le ipotesi di accreditamento di ulteriori sedi operative di soggetti già accreditati.

In particolare, con DGR n. 2201 del 6 novembre 2012, sono state disciplinate le ipotesi di mutamento giuridico e organizzativo riferite a erogatori accreditati e la procedura finalizzata all’aggiornamento della titolarità dell’accreditamento, successivamente esplicitata con la circolare attuativa del Direttore Generale dell’Area Sanità e sociale prot. n. 30584 del 25 gennaio 2018 e integrata con DGR n. 1903 del 19 dicembre 2018. Il citato provvedimento giuntale, riprende i principi generali dell'ordinamento giuridico secondo cui non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione e da cui si desume, inoltre, che il soggetto titolare di accreditamento non può modificare il proprio assetto giuridico né cedere l'accreditamento a terzi in assenza di una specifica previsione regionale. Inoltre, con riferimento all’accreditamento di nuove sedi operative di erogatori accreditati, ai sensi della DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017, che riprende ampliandone le previsioni la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016, al fine di rendere omogenea la distribuzione dei privati accreditati su territorio, la Giunta regionale può autorizzare il trasferimento di sede degli erogatori privati accreditati per la specialistica ambulatoriale, previa acquisizione del parere dei Direttori Generale delle Aziende Sanitarie interessate e del parere della C.R.I.T.E., senza oneri aggiuntivi, mediante spostamento dell’intero budget o di parte di esso, prevalentemente nella branca di appartenenza, o in altre branche.

In tale contesto, sono state esaminate le posizioni riferite agli erogatori accreditati elencati nell’Allegato A, le cui risultanze istruttorie si concludono con esito favorevole a seguito di:

  • parere favorevole rilasciato dalle competenti Aziende U.l.s.s.;
  • parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nel corso delle sedute del 26 novembre (prot. reg. 536287 del 12 dicembre 2019), e del 20 dicembre 2019 con prosecuzione al 23 dicembre (prot. reg. n. 5303 e n. 5318 dell’8 gennaio 2020) sentiti ulteriormente i Direttori Generali delle Aziende U.l.s.s. interessate, subordinatamente al buon esito dell’accertamento dell’attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento ove non già effettuata.

Tutto ciò premesso si propone di approvare gli aggiornamenti riferiti alle strutture accreditate che erogano prestazioni sanitarie interessate da mutamenti giuridici e organizzativi, e di prendere atto della rinuncia all’accreditamento da parte di un erogatore, come da elenco Allegato A.

In tale contesto, sono state esaminate, altresì, le posizioni di cui all’Allegato B riferite a professionisti accreditati come persona fisica, che hanno chiesto di assegnare la titolarità dell’accreditamento in capo a persona giuridica costituenda o costituita. Nella seduta della CRITE citata è stato espresso parere non favorevole sul punto, poiché la fattispecie non può essere ricondotta a un mero aggiornamento della titolarità dell'accreditamento. Infatti, tali professionisti risultano già titolari come persone fisiche di accreditamento istituzionale; tale titolo si fonda sugli originari rapporti convenzionali fiduciari instaurati con le Aziende U.l.s.s. prima del passaggio ex lege allo status di accreditamenti provvisori “ad personam”, fino all’approdo agli attuali accreditamenti istituzionali.

Si propone pertanto di confermare l’accreditamento dei singoli professionisti come persone fisiche, già oggetto di rinnovo con DGR 1201 del 14 agosto 2019, come da Allegato B.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 “Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002”;

VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;

VISTA la DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 “Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati”;

VISTA la DGR n. 420 del 10 aprile 2018 “Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 1903 del 19 dicembre 2018 “Aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale del Centro Medico di Foniatria srl Casa di cura Trieste e della Casa di cura privata Abano Terme Polispecialistica e termale spa. L.R. n.22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 1201 del 14 agosto 2019 “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale di soggetti titolari di strutture sanitarie private a valere dall'anno 2020. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la nota prot. 30584 del 25 gennaio 2018 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale;

VISTI i pareri delle Aziende U.l.s.s. agli atti;

VISTI i pareri espressi dalla C.R.I.T.E. agli atti;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di approvare gli aggiornamenti riferiti alle strutture accreditate che erogano prestazioni sanitarie interessate da mutamenti giuridici e organizzativi, come specificato nell’Allegato A, subordinatamente al buon esito dell’accertamento dell’attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento ove non già effettuata;
  3. di disporre che i mutamenti giuridici e organizzativi degli erogatori accreditati come persona fisica non sono riconducibili a mero aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale.
  4. di confermare l’accreditamento rilasciato in capo ai singoli professionisti come persone fisiche, già oggetto di rinnovo con DGR 1201 del 14 agosto 2019, come da Allegato B.
  5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate sia immediatamente comunicato alla Regione del Veneto;
  6. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della L.R. n.22/02, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  7. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  8. di dare atto che l’Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima dell’eventuale stipula dell’accordo contrattuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  9. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  10. di notificare il presente atto alle strutture di cui all’Allegato A, all'Allegato B ed alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;
  11. di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, l’U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento dell’Area Sanità e sociale e le U.O. Assistenza specialistica, liste di attesa e termale ed Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedi afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell’attuazione ed esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_84_20_AllegatoA_413600.pdf
Dgr_84_20_AllegatoB_413600.pdf

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