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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 28 gennaio 2020


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1998 del 30 dicembre 2019

DGR n. 169 del 22.02.2019. Difesa del suolo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019". Prosecuzione delle attività.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si ridefinisce il termine di completamento del processo di riorganizzazione amministrativa per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione, in materia di difesa del suolo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Come è noto con l’art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”, si è operato un riordino normativo per il settore della difesa del suolo riallocando in capo alla Regione le funzioni già svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, nel rispetto delle disposizioni relative alla specificità della Provincia di Belluno previste dal Titolo III della L.R. 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.

Con le modifiche introdotte dall’art. 30 L.R. n. 43/2018, alla L.R. 13 aprile 2001, n. 11, si è previsto in particolare di:

  • riallocare in capo alla Regione le funzioni già svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, contenute nell’originario articolo 84 e indicate nell'Allegato A della stessa L.R. n. 30/2016;
  • di confermare in capo alla Provincia di Belluno le funzioni già svolte da tutte le Province (quindi anche da Belluno con risorse proprie) e ora poste in capo alla Regione mediante la integrazione dell’elenco di funzioni dalla stessa già esercitate e contenuto all’articolo 84 (cfr. lettere f, g, h, i, l, articolo 85);
  • di confermare in capo alla Provincia di Belluno la funzione già svolta dalla stessa Provincia in base al provvedimento amministrativo D.G.R. n. 338/2016 (cfr. lettera m, articolo 85) (quindi da Belluno con risorse proprie): la funzione per tutte le altre Province continua ad essere esercitata dalla Regione ai sensi della norma transitoria di cui all’articolo 42, comma 2bis, L.R. n. 11/2001;
  • di attribuire alla Provincia di Belluno alcune funzioni nuove prima esercitate esclusivamente dalla Regione ai sensi dell’articolo 84 originario (cfr. lettere a, b, c, d, e, articolo 85);
  • di attribuire, inoltre, alla Provincia di Belluno la nuova funzione in materia di difesa idraulico-forestale (cfr. lettera n, articolo 85) funzione attribuita all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (già Veneto Agricoltura) che la svolge per tutto il territorio regionale a seguito della modifica introdotta dalla L.R. n. 45/2017 alla L.R. n. 37/2014 (articolo 2, comma 1, lettera d quater);
  • di abrogare espressamente il comma 3 dell’art. 83 della L.R. n. 11/ 2001.

Non prevedendo la norma di modifica un espresso periodo transitorio, ed in mancanza di previsioni espresse sul trasferimento di risorse finanziarie ed umane per l’esercizio delle funzioni, con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 169 del 22/02/2019 avente ad oggetto “Difesa del suolo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell’art. 30 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”. Avvio del nuovo assetto organizzativo.”, si è provveduto ad introdurre un regime transitorio per l’attuazione delle disposizioni contenute all’art. 30 della L.R. n. 43/2018.

Si è così previsto che sino alla concreta attuazione del nuovo modello organizzativo (che andrà definito entro la data del 31 dicembre 2019) continui a trovare applicazione il regime transitorio previsto dall'articolo 2, comma 5, della L.R. n. 30/2016, in base al quale le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare, presso le proprie sedi, le funzioni già conferite agli stessi Enti in materia di difesa del suolo e riallocate in capo alla Regione ai sensi della medesima L.R. n. 30/2016; un analogo regime transitorio è stato previsto per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Provincia di Belluno ai sensi della L.R. n. 43/2018.

Il regime transitorio introdotto con la citata DGR n. 169/2019 prevedeva che entro il 30.09.2019 fosse effettuata una ricognizione delle funzioni oggetto di riallocazione, con individuazione delle risorse umane ad esse dedicate, delle sedi attualmente occupate e delle risorse economiche impiegate.

Inoltre, entro il 31.12.2019, dovesse essere definito il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni sopraindicate, con contestuale individuazione delle risorse umane da trasferire, nonché delle concrete modalità operative e organizzative per l'utilizzo degli spazi connessi a dette attività e relativi aspetti finanziari.

In questa situazione è poi intervenuto l’art. 18 della L.R. 28 giugno 2019, n. 24 prevedendo che “Per migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi della Regione del Veneto nel settore idraulico-forestale e della difesa del suolo, anche in relazione a calamità naturali che incidono in modo trasversale sul territorio, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle competenze degli uffici, degli enti e società regionali attualmente operanti nella materia suddetta ai fini della riorganizzazione delle competenze stesse e della massima concentrazione in un unico soggetto in funzione della ottimizzazione delle risorse e della semplificazione istituzionale e operativa”.

Lo stesso articolo prevede inoltre che “Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, salvo proroga di pari periodo, all’esito della ricognizione, la Giunta adotta un disegno di legge di riordino delle competenze degli uffici, degli enti e delle società regionali redistribuendo le competenze secondo quanto previsto dal comma 1.

Inoltre l’art. 33 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29 Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere e servizi all'infanzia" ha abrogato l’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 che delegava alle Province le funzioni di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su terraferma.

L’attività prevista dalla DGR n. 169/2019 è stata avviata, con la ricognizione delle funzioni oggetto di riallocazione, con individuazione delle risorse umane ad esse dedicate, delle sedi attualmente occupate e delle risorse economiche impiegate, ma, evidentemente, le nuove previsioni normative hanno comportato un rallentamento delle attività dovendo collegare le azioni previste dalle varie normative che, pur avendo la medesima finalità di ottimizzazione del settore, presentano aspetti diversi.

Ciò premesso si rende necessario, al fine di garantire l’operatività degli Enti interessati, prevedere la ridefinizione al 30.09.2020 del termine per la conclusione delle attività previste dalla citata DGR n. 169/2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

VISTI gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTO l’articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l’art. 18 della L.R. 28 giugno 2019, n. 24;

VISTA la DGR n. 169 del 22 febbraio 2019;

delibera

1. di ridefinire al 30.09.2020 il termine per la conclusione delle attività previste dalla DGR n. 169 del 22 febbraio 2019;

2. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo dell’attuazione della presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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