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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1989 del 30 dicembre 2019
Disposizioni per l'assegnazione e la gestione dei fondi economali ai sensi dell'art 50, L.R. 39/2001 per il pagamento di minute spese di funzionamento a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.
Con il presente provvedimento si definiscono le linee guida per l’assegnazione dei fondi agli economi regionali (agenti contabili ex artt. 138, 139 e 140, D.Lgs. 174/2016) che provvedono direttamente al pagamento delle minute spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il servizio di economato è regolato dal paragrafo 6.4 dell’Allegato A/2 “Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” del D.Lgs. 118/2011.
La modalità di gestione contabile è indicata all’esempio 9 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (Allegato 4/3).
In conformità all’art. 1, comma 1, D.Lgs. 118/2011, sono salve le norme regionali non in contrasto con il medesimo, pertanto per l’assegnazione dei fondi economali continua ad applicarsi l’art. 50, L.R. 39/2001.
La tipologia di spese oggetto di gestione per mezzo del fondo economale, è rappresentata dalle tipiche spese di funzionamento riconducibili a quelle elencate dall’art. 23, L.R. 6/1980.
All'utilizzo del fondo economale si ricorre qualora il titolare assegnatario (agente contabile) ritenga che l'iter ordinario di spesa presenti tempi di estinzione delle obbligazioni non coerenti con le esigenze di efficiente funzionamento della struttura, ovvero qualora il pagamento della spesa debba essere effettuato con la massima urgenza e tempestività, onde evitare il verificarsi di condizioni dalle quali possa derivare pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.
L’utilizzo dei fondi economali è consentito per far fronte esclusivamente a minute spese di cassa. Pertanto non sarà più possibile effettuare ordinativi di pagamento ma solo buoni di prelevamento.
L’assegnazione di risorse sul capitolo/articolo di partita di giro del fondo economale rappresenta l’importo massimo di spesa che ciascun economo (agente contabile) può sostenere, fermo restando che costituisce economia di spesa l’eventuale quota non utilizzata alla data di chiusura dell'esercizio finanziario.
Gli economi regionali (agenti contabili) effettuano la gestione contabile delle spese economali utilizzando l’apposito applicativo informatico che consente la classificazione in base al V livello del Piano dei Conti integrato, la liquidazione e il pagamento delle spese mediante ordinativo informatico per cassa a firma digitale e la loro rendicontazione.
Nel corso dell’esercizio, la Direzione Bilancio e Ragioneria effettua la regolarizzazione contabile delle spese liquidate e pagate sul fondo economale, imputandole a carico delle prenotazioni di spesa assunte nei pertinenti capitoli/articoli del bilancio di previsione, previa verifica della corretta classificazione in base al piano dei conti integrato.
Ad esaurimento del fondo economale e comunque alla fine dell’esercizio, l’economo (agente contabile ex art. 139, D.Lgs. 174/2016) presenta il conto delle spese sostenute, nei tempi e nei modi previsti dall’art. 50, L.R. 39/2001 e dal regolamento approvato con DGR 2440/2002. La Direzione Bilancio e Ragioneria effettua la verifica contabile dei conti, trasmettendo le conseguenti determinazioni alla struttura regionale gerarchicamente sovraordinata a quella di appartenenza del titolare del fondo economale, individuata in base a quanto disposto dall’art. 5, della DGR 2137/2017, - fatto salvo quanto previsto nei punti 4 e 5 del dispositivo della DGR 672/2018- per la definitiva approvazione del conto di spesa/Conto dell’agente contabile, da attuare con atto del Direttore competente.
Per quanto attiene l’esercizio finanziario 2020, le strutture regionali interessate all’attivazione di un fondo economale provvederanno a formulare il fabbisogno finanziario per il pagamento di spese rientranti tra le tipologie previste dalla L.R. 6/1980, limitatamente alle esigenze necessarie per far fronte a minute spese di cassa, comunicandolo alla Direzione Bilancio e Ragioneria.
Si demanda al Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria, con proprio atto, l’assegnazione dei fondi economali ai Direttori delle strutture regionali od ai funzionari dai medesimi incaricati per provvedere alla gestione delle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, acquisendo preventivamente:
Con il medesimo atto di assegnazione, il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria provvederà alle registrazioni contabili di impegno e di accertamento nei capitoli in partita di giro ed alle prenotazioni di spesa sui capitoli di bilancio per le reimputazioni contabili secondo la natura delle spese sostenute dagli economi (agenti contabili).
Qualora nel corso dell’esercizio, per qualsivoglia motivo, si rendesse necessaria la variazione del titolare (agente contabile) del fondo economale, il medesimo dovrà chiedere la chiusura dell’ordine di accreditamento e procedere agli adempimenti previsti dall’art 50, L.R. 39/2001, nonché quelli conseguenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 174/2016. Per l’apertura di un nuovo fondo economale sarà necessario attenersi all’iter amministrativo percorso per l’attivazione iniziale. Nel caso fosse necessaria la variazione del solo sostituto, il Direttore della struttura presso cui è incardinato il titolare del fondo economale, dovrà provvedere con proprio atto all’individuazione del nuovo nominativo ed inviarlo alla Direzione Bilancio e Ragioneria.
Il titolare di fondo economale (agente contabile) o il suo sostituto, è autorizzato all’emissione di buoni di prelevamento fino all'importo massimo giornaliero di euro 950,00, al fine di provvedere al pagamento in contanti nel rispetto della vigente normativa in materia. Per l’economo ed i suoi sostituti dell’UO Ufficiale Rogante, archivi e acquisti, nell’ambito della Direzione Acquisti AA.GG., stante le esigenze operative di effettuare pagamenti cumulativi in contanti per l’assolvimento di imposte connesse alla stipula di atti pubblici amministrativi, tale limite è elevato a euro 2.900,00.
Il titolare del fondo economale (agente contabile) può provvedere a pagamenti in contanti per un importo massimo unitario di euro 950,00 oltre ad IVA. Tale limite potrà essere derogato in ogni caso di motivata necessità. Tale vincolo di spesa non può essere eluso mediante il frazionamento dei lavori o fornitura di natura omogenea.
L’utilizzo dei fondi economali soggiace a specifiche modalità di gestione e controllo e attribuisce al titolare ed al sostituto la qualifica di agente contabile. Si richiamano in merito la DGR 1013/2017 e la DGR 2137/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42”;
VISTI gli artt. 4 e 23, L.R. 04.02.1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”;
VISTI gli artt. 36 e 50, L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTA la L.R. 07.01.2011, n. 01 “Modifica alla L.R. 30.01.1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi”;
VISTO l’art 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto”;
VISTA la L.R. 25.11.2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la L.R. 25.11.2019, n. 45 “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la L.R. 25.11.2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020-2022”.
VISTA la DGR 2440 del 13.09.2002 “L.R. 29.11.2001, n. 39. Indirizzi operativi sui seguenti istituti contabili: - “budget operativo” - “fondo economale” - “cassiere interno”;
VISTA la DGR 1013 del 04.07.2017 “Approvazione delle "Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione del Veneto". Art. 2, comma 2, lettera e), e art. 10, comma 3, lettera h), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012”;
VISTA la DGR 2137 del 19.12.2017 “Recepimento delle disposizioni normative in materia di agenti contabili. D.Lgs. 174/2016”;
VISTA la DGR 672 del 15.05.2018 “DGR 321/2016, DGR 136/2017, DGR 137/2018, DGR 394/2018. Modifiche”.
delibera
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