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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 151 del 31 dicembre 2019


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1911 del 17 dicembre 2019

Criteri di utilizzo della quantità di "riserva" del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018. Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.

Note per la trasparenza

In esecuzione della DGR n. 668/2018, approvata in attuazione dell’art. 4 della L.R. 14/2017, sono stati definiti i “Criteri di utilizzo della quantità di suolo disponibile (8.530 ettari), quale “riserva” per le opportune revisioni e rideterminazioni” della quantità di consumo di suolo assegnata e per i Comuni che non hanno ancora avviato la redazione del PAT e per i Comuni che hanno esaurito la capacità edificatoria del PRG come documentato nella Scheda informativa trasmessa dai Comuni stessi.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", ha introdotto, tra l’altro, misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 668 del 15 maggio 2018, ha individuato, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della L.R. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e alla sua ripartizione per i 541 Comuni che, entro il termine di scadenza del 5 ottobre 2017, hanno inviato la Scheda Informativa di cui all’allegato A della L.R. 14/2017, compilata con i dati richiesti, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione della quantità massima di consumo del suolo dei Comuni ritardatari.

Successivamente, con propria deliberazione n. 1325 del 10 settembre 2018, la Giunta regionale ha determinato la quantità di consumo di suolo ammessa per altri 29 Comuni che hanno inviato tardivamente la Scheda Informativa integrando gli allegati della DGR n. 668/2018.

La Giunta regionale, con provvedimenti n. 30 del 15 gennaio 2019, n. 355 del 26 marzo 2019 e n. 1596 del 29 ottobre 2019, ha successivamente rideterminato la quantità massima di consumo di suolo per dare riscontro alle istanze di alcuni Comuni che avevano segnalato imprecisioni dovute a loro erronee interpretazioni sulle modalità di calcolo della quantità di superficie territoriale prevista dallo strumento urbanistico e della superfice territoriale trasformata, ovvero non avevano trasmesso la Scheda Informativa relativa al PAT prima dell’entrata in vigore della L.R. 14/2017.

Si tratta ora di dare attuazione a quanto previsto dal provvedimento di Giunta regionale n. 668/2018 che demanda ad un’apposita separata deliberazione la definizione dei criteri per poter attingere alla quantità di suolo “disponibile” (Δ max CS) indicata al Capitolo 8 dell’Allegato B al citato provvedimento, quale riserva per le opportune revisioni e rideterminazioni che, negli anni, dovessero necessitare.

Tale determinazione, contenuta nell’Allegato D “Determinazioni e procedure applicative” alla DGR n. 668/2018, prevede, infatti, che la Giunta regionale provveda ad integrare il suddetto quadro disciplinare con adeguati criteri per eventuali revisioni della quantità di consumo di suolo assegnata e per i Comuni che non hanno ancora avviato la redazione del PAT e/o hanno esaurito la capacità edificatoria del PRG come documentato nella Scheda informativa trasmessa, anche sulla scorta del parere della Seconda Commissione consiliare in data 22 marzo 2018 al citato provvedimento di Giunta.

L’Allegato ACriteri di utilizzo della quantità di «riserva» del suolo regionale consumabile Capitolo 8 - Allegato B – DGR n. 668/2018”, elaborato dalla Direzione Pianificazione Territoriale, riporta pertanto le motivazioni e le procedure applicative per l’utilizzo della quantità di “riserva” del suolo regionale consumabile in coerenza con il parere n. 265 del 26 marzo 2018 della Seconda Commissione consiliare e con le disposizioni stabilite con la citata DGR n. 668/2018. Tuttavia, in considerazione della portata innovativa della riforma legislativa introdotta con la L.R. 14/2017 la Giunta regionale si riserva, dopo un adeguato periodo di operatività e di monitoraggio degli effetti della legge, di disporre tutti gli aggiornamenti necessari al presente documento al fine di migliorarne l'applicazione in coerenza con gli obiettivi generali di riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 ‘Statuto del Veneto’”;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’ ”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2018, n. 668 “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 1325 “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti. Integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 668/2018. Deliberazione n. 72/CR del 26 giugno 2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 gennaio 2019, n. 30 “Rideterminazione della quantità massima di consumo di suolo per alcuni Comuni. Integrazioni e modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668/2018 e n. 1325/2018. Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2019, n. 355 “Rideterminazione della quantità massima di consumo di suolo per alcuni Comuni. Integrazioni e modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668/2018 e n. 1325/2018. Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 1596 “Rideterminazione della quantità massima di consumo di suolo per alcuni Comuni. Integrazioni e modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668/2018 e n. 1325/2018. Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14”;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato ACriteri di utilizzo della quantità di «riserva» del suolo regionale consumabile Capitolo 8 - Allegato B – DGR n. 668/2018”, elaborato dalla Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Tutela Sviluppo del Territorio, con il quale si rappresentano le motivazioni e le procedure applicative per eventuali revisioni della quantità di consumo di suolo assegnata e per i Comuni che non hanno ancora avviato, o adottato prima dell’entrata in vigore della L.R. 14/2017, il  PAT e/o hanno esaurito la capacità edificatoria del PRG come documentato nella Scheda informativa trasmessa dagli stessi Comuni;
  3. di prendere atto che, dopo un adeguato periodo di operatività e il relativo monitoraggio degli effetti della L.R. 14/2017, si potranno disporre tutti gli aggiornamenti necessari all'Allegato A del presente provvedimento al fine di migliorarne l'applicazione in coerenza con gli obiettivi generali della citata legge;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale di assumere tutte le iniziative e gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1911_19_AllegatoA_410512.pdf

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