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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 151 del 31 dicembre 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1877 del 17 dicembre 2019

Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità S.Antonio di Relaxxi s.r.l. con sede in Noale (VE) via A. De Pol n. 20. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede all’accreditamento istituzionale dell’Ospedale di Comunità S.Antonio di Relaxxi s.r.l. con sede in Noale (VE) via A. De Pol n. 20 per 20 posti letto in coerenza con i requisiti di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare con le schede di dotazione delle strutture di ricovero intermedio di cui alla DGR 614/2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale normativa regionale, che si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (D. Lgs. n. 502/92).

Il Piano Socio Sanitario regionale 2019-2023, approvato con L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, prevede un sistema di offerta regionale, modulato per intensità di cura, comprendente l'assistenza intermedia mediante Ospedali di Comunità (ODC), Unità Riabilitative Territoriali (URT) ed Hospice. Si tratta di strutture caratterizzate dalla temporaneità della permanenza ovvero in grado di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.

Con DGR n. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, dell’Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico “Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione” e degli erogatori ospedalieri privati accreditati, come da L.r. 48/2018 “Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023” con riferimento alla programmazione destinata all’Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima, l’Allegato C del citato provvedimento ha previsto n. 20 posti letto per l’attività dell’Ospedale di Comunità S.Antonio di Relaxxi s.r.l. con sede in Noale (VE) via A. De Pol n. 20.

In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10 aprile 2018.

L’art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell’accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell’autorizzazione all’esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all’accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale per 20 posti letto, con nota prot. reg. n. 189766 del 23 maggio 2018 come da documentazione agli atti;
  • l’U.O. Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata accreditata e strutture intermedie ha confermato con nota prot. reg. n. 307379 del 10 luglio 2019 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per una capacità ricettiva di 20 posti letto in accordo con i contenuti della DGR 614/19 di approvazione delle schede di dotazione delle strutture intermedie;
  • l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. 371164 del 26 agosto 2019, ha costituito il Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso all’U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n. 447629 del 17 ottobre 2019 il rapporto di verifica per l’accreditamento istituzionale per capacità ricettiva pari a n. 20 posti letto, con esito positivo;
  • la struttura è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per l’Ospedale di Comunità con dotazione di 20 posti letto rilasciata con Decreto n. 208 del 12 giugno 2018 del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all’esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell’Ospedale di Comunità S.Antonio di Relaxxi s.r.l. con sede in Noale (VE) via A. De Pol n. 20 per 20 posti letto.

Si ricorda che di norma, in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, le strutture sanitarie private accreditate non possono utilizzare immobili di proprietà delle A. U.l.s.s.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" − Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007”;

VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 “Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.”;

VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 “Approvazione dei requisiti generali e specifici per l’accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali”;

VISTA la DGR n. 433 del 06 aprile 2017 “Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016”;

VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, dell’Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico “Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione” e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 “Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023”. Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019.”;

VISTA l’autorizzazione all’esercizio rilasciata con Determinazione Dirigenziale di Azienda Zero n. 208 del 12 giugno 2018;

VISTO il rapporto di verifica per l’accreditamento istituzionale, trasmesso dall’Azienda Zero con nota prot. reg. n. 447629 del 17 ottobre 2019;

VISTA la nota di Azienda Zero prot. reg. 447484 del 17 ottobre 2019;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di rilasciare l’accreditamento istituzionale all’Ospedale di Comunità S.Antonio di Relaxxi s.r.l. con sede operativa in Noale (VE) via A. De Pol n. 20 per 20 posti letto;
  3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
  4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  5. di disporre, che l’Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L.n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
  8. di disporre che - di norma – i soggetti privati accreditati non possano utilizzare immobili di proprietà delle Aziende Ulss;
  9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio;
  10. di incaricare, l’U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all’Area Sanità e Sociale, dell’esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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