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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 151 del 31 dicembre 2019


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1865 del 17 dicembre 2019

Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto" - Comune di Sant'Urbano (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (coltivazioni agricole dedicate) rilasciata alla “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 – DGR n. 1209 del 25 giugno 2012 – <<“Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Sant’Urbano (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell’energia elettrica.>>.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all’esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1209 del 25 giugno 2012, la “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto” (CUAA 03790260289), con sede legale e operativa (sede impianto) in via Budel del Lovo, 25 – Comune di Sant’Urbano (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Sant’Urbano (PD), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate – 100% delle biomasse in ingresso all’impianto), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con la medesima DGR n. 1209/2012 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.” ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

Il 27 dicembre 2012 l’impianto di produzione di energia assentito alla “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto” è entrato formalmente in esercizio.

In data 21 febbraio 2019 (protocollo regionale n. 72867) la medesima Società agricola ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1209/2012, prevedendo in sintesi:

  • la parziale rotazione/traslazione del sedime delle trincee di stoccaggio dell’insilato, la traslazione del sedime del cogeneratore, della torcia di emergenza e del separatore solido liquido del digestato;
  • talune modifiche alla gestione delle acque piovane, tra quali la traslazione del bacino di laminazione, nel rispetto della nuova capacità di invaso;
  • l’incremento delle aree pavimentate, in funzione della movimentazione dei mezzi e di quelle a rischio di contaminazione da percolati;
  • l’incremento della capacità di stoccaggio del digestato con l’utilizzo di ulteriori vasche aziendali scoperte e di serbatoi flessibili già realizzate e in disponibilità della Società agricola;
  • la realizzazione di un involucro edilizio nel quale sono state collocate le pompe del sistema antincendio e i quadri elettrici;
  • la mancata realizzazione del fosso di guardia sostituito con una modifica delle pendenze delle aree pavimentate;
  • la modifica della ricetta di alimentazione del digestore, con l’introduzione dei reflui da allevamento suino di origine aziendale e la riduzione delle biomasse vegetali.

Progetto di variante integrato successivamente con note protocollo regionale n. 286742 e n. 331850, rispettivamente del 1° luglio 2019 e del 24 luglio 2019.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 24 luglio 2019, ha avviato l’iter amministrativo ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii..

 A seguito degli esiti favorevoli della Conferenza di servizi asincrona (protocollo n. 130354 del 1° aprile 2019), acquisito l’adeguamento della documentazione tecnico-amministrativa richiesta in data 27 marzo 2019 con nota protocollo regionale n. 123168, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima società, “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto”,  una modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 286742 del 1° luglio e n. 331850 del 24 luglio 2019);
  • l’AVEPA – Sportello Unico Agricolo di Padova ha approvato gli interventi di variante in argomento, per effetto del silenzio/assenso di cui al c. 1, art. 20 della legge n. 241/1990 essendo rimasta silente nel corso dell’istruttoria ha formalmente assentito al progetto di variante, approvando il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1209/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018 ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi agli atti dell’Area medesima;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

CONFERMATO che:

  • con il contratto di affitto registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Este (PD) il 3 febbraio 2012 al n. 401, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Sezione staccata di Este (PD) il 10 febbraio 2012, al Registro generale n. 877 e Registro particolare n. 625, come da atto notarile del 31 gennaio 2012 a firma del dott. Mario Sacco, notaio in Este (PD) (Repertorio n. 119.861 e Raccolta n. 20145), risulta che la “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia (Comune di Sant’Urbano –PD-, catasto terreni, foglio 18, particella n. 257 e foglio 28, particelle n. 1 e 5) nonché rete di teleriscaldamento ed elettrodotto interno (Comune di Sant’Urbano –PD-, catasto terreni, foglio 18, particelle n. 96, 230, 253 e 257) sino al 31 gennaio 2032;
  • con atto di costituzione di servitù in cavo interrato, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Este (PD) il 23 marzo 2012 al n. 908, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Sezione staccata di Este (PD), il 23 marzo 2012, al Registro generale n. 1636 e Registro particolare n. 1161, come da atto notarile del 20 marzo 2012 a firma del dott. Mario Sacco, notaio in Este (PD) (Rep. n. 119.952 e n. 120002 e Racc. n. 8364), la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete pubblica (Comune di Sant’Urbano –PD-, catasto terreni, sezione unica, foglio 18, particelle n. 96, 97 e 131), compreso parallelismo e attraversamento strada comunale “Budel del Lovo”;
  • con l’accettazione della TICA - codice di rintracciabilità n. T0322134, la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione” alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;
  • l’AVEPA – Sportello unico agricolo di Padova, con nota acquisita a protocollo regionale n. 239326 del 23 maggio 2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004;

PRESO ATTO che:

  • con atto “tipo mappale” del 17 dicembre 2015, dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Padova; protocollo n. PD0232842 in atti del 17 dicembre 2015, presentato il 17 dicembre 2015 (n. 232842.1/2015), l’originario mappale n. 257 (parte) del foglio 18, Comune di Sant’Urbano (PD), risulta essere stato soppresso, generando, tra l’altro il mappale n. 303, stesso Comune; con il medesimo atto, l’originario mappale n. 96 del foglio 18, Comune di Sant’Urbano risulta essere stato soppresso generando i mappali n. 299 e 300, stesso Comune;
  • con atto “tipo mappale” del 17 dicembre 2015, dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Padova; protocollo n. PD0232842 in atti del 17 dicembre 2015, presentato il 17 dicembre 2015 (n. 232842.2/2015), gli originari mappali n. 257 (parte) del foglio 18 e n. 1 e 5 del foglio 28, Comune di Sant’Urbano (PD), risultano essere stati soppressi, generando, tra l’altro il mappale n. 231, stesso Comune;
  • con il contratto di affitto registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Este (PD) il 25 giugno 2019 e successiva integrazione del 26 giugno 2019, risulta che la “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto” ha la disponibilità di 3 strutture (vasche) per lo stoccaggio del digestato liquido in uscita dall’impianto di biogas (Comune di Sant’Urbano –PD-, foglio 18, particella n. 248) sino alla data del 10 novembre 2028;
  • con nota protocollo n. 486967 del 12 novembre 2019, la società, “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto”, per il tramite dello Studio Lazzarotto, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dall’ing. Andrea Lazzarotto, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia al n. 2963 e giurata presso il Tribunale di Rovigo il 18 aprile 2017, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 130.777,89 (euro centotrentamilasettecentosettantasette/89);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1.   di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 25 giugno 2012, il completamento della costruzione e la modifica all’esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli, pari a 5.672 tonnellate/anno tal quali, ossia il 26 % del totale in peso);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento suino, pari a 15.927 t/a t.q., ossia il 74 % del totale in peso);

3.   di confermare il punto n. 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 25 giugno 2012 con il quale è stata autorizzata la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto (motore marca MAN, modello 2842 LE 322) di potenza termica nominale unitaria di 0,946 MW, di cui 0,360 MWelettrici (0,473 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Marelli, modello MJB355 SB 4);

4.   di confermare il punto n. 5. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 25 giugno 2012, con il quale la “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto”  è autorizzata alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell’energia elettrica, denominata “Bio Dosso”, ubicato nel Comune di Sant’Urbano (PD), foglio 18, mappali n. 231, 253, 299 e 303, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 66336 del 9 febbraio 2012;

5.   di confermare in capo alla “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto” (CUAA 03790260289), con sede legale e operativa (sede impianto) in via Budel del Lovo, 25 – Comune di Sant’Urbano (PD), l’autorizzazione unica delle opere e impianti di cui al precedente punto 2., catastalmente individuati nel Comune di Sant’Urbano (18), foglio 18, mappali n. 231 e 248, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 528818 dell’11 novembre 2011, protocollo n. 42822 del 27 gennaio 2012, protocollo n. 66336 del 9 febbraio 2012, protocollo n. 138524 del 22 marzo 2012, protocollo n. 156473 del 2 aprile 2012, protocollo n. 178818 del 16 aprile 2012, protocollo n. 198809 del 30 aprile 2012, protocollo n. 81401 del 27 febbraio 2019 e protocollo n. 331450 del 24 luglio 2019;

6.   di confermare, inoltre, il punto n. 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 25 giugno 2012, con il quale la “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto” è autorizzata alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 245 kW, pari a complessivi 669 MWh/anno (18 % della producibilità termica potenziale, pari a 3.780 MWh/anno), individuato nel Comune di Sant’Urbano (PD), foglio 18, mappale n. 231 e il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 178818 del 16 aprile 2012, a servizio:

  • della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (220 kW);
  • delle strutture agricolo-produttive – stalle aziendali (25 kW);

7.   di confermare il punto n. 7. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 25 giugno 2012, con il quale la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti/Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, ora “e-distribuzione S.p.A.” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma (RM), via Ombrone, 2, è autorizzata all’esercizio dell’impianto di rete pubblico così articolato: tratto di linea in cavo sotterraneo a 20 kV in derivazione dalla cabina esistente denominata “Bio Dosso”, e il punto di connessione alla rete mediante antenna con O.d.m. lungo linea MT esistente “Lendinara”, compreso parallelismo e attraversamento strada comunale “Budel del Lovo”, su terreni censiti al Comune di Sant’Urbano (PD), foglio 18, mappali n. 97, 131 e 300 - il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 66336 del 9 febbraio 2012 e protocollo n. 98490 del 29 febbraio 2012;

8.   di approvare l’allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato al punto 8. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 25 giugno 2012 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;

9.   che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 4. e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Sant’Urbano (PD), foglio 18, mappali n. 231, 253, 299, 300 e 303, perdono di efficacia e quindi decadono il 31 gennaio 2032, mentre le opere catastalmente individuate nel Comune di Sant’Urbano (PD), foglio 18, mappale n. 248 perdono di efficacia e quindi decadono il 10 novembre 2028, termine ultimo di validità dei contratti di locazione allegati alla documentazione di progetto;

10.  di comunicare, alla “Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

11.  di approvare, in sostituzione del punto n. 11 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 25 giugno 2012, l’importo di euro 130.777,89 (euro centotrentamilasettecen-tosettantasette/89), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei punti n. 3., 4. e 6. della deliberazione della Giunta regionale n. 1209 del 25 giugno 2012, per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

13.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14.  di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

15.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1865_19_AllegatoA_410476.pdf

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