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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 122 del 25 ottobre 2019


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1536 del 22 ottobre 2019

Concessione del nulla osta alla società partecipata "ESU Gestioni e Servizi S.r.l.", per il tramite dell'ESU di Padova, al ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cinque unità di personale (L.R. 08/08/2014, n. 24, L.R. 24/12/2013, n. 39, art. 8, comma 1).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene concesso il nulla osta alla società partecipata “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.”, per il tramite dell’ESU di Padova, al ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 5 unità di personale, di cui n. 1 unità  “Cuoco capo partita” a tempo pieno, n. 3 unità di “addetti ai servizi” part time e n. 1 unità “addetto bar” a tempo pieno, cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo-Pubblici esercizi, per il costo onnicomprensivo di circa € 25.000,00 per un trimestre. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La legge regionale 08/08/2014, n. 24 “Norme in materia di Società partecipate da enti regionali” stabilisce all’art. 6, comma 1, che alle società controllate, anche indirettamente, dagli Enti regionali si applichi la legge regionale 24/12/2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

Pertanto le disposizioni stabilite dal Legislatore regionale per le società controllate dalla Regione si estendono anche alle società controllate dagli Enti regionali.

Per quanto attiene, in particolare, il reclutamento del personale delle società controllate, la citata L.R. n. 39/2013, all’art. 8, comma 1, prevede che questo sia effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Come noto, la Giunta regionale ha adottato, da ultimo con la Delibera n. 2101 del 10/11/2014 – Allegato A e con la Delibera n. 447 del 07/04/2015, le Direttive per la razionalizzazione delle risorse e la riduzione dei costi di gestione delle società partecipate dalla Regione le quali, in materia di personale dipendente, prevedono alcune condizioni per il rilascio del nulla osta.

Le Direttive in materia di personale dipendente di cui alla citata Delibera n. 2101 del 10/11/2014 – Allegato A, prevedono che il reclutamento del personale delle società controllate sia effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure previste dal D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, considerata la presenza, in via preliminare, delle seguenti condizioni:

  1. l’assunzione prevista non è vietata ai sensi dell’ordinamento giuridico vigente,
  2. la mancata assunzione arreca un pregiudizio al funzionamento dell’organizzazione aziendale e/o un danno economico alla Società o ai suoi creditori (il danno deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante),
  3. l’attività che andrà a svolgere il personale da assumere è coerente con l’oggetto sociale,
  4. l’attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla Società,
  5. adozione di un regolamento per le assunzioni che recepisce i principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001;
  6. il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.

L’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, prevede che: “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. (omissis) I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.”

Infine, la Delibera n. 447 del 07/04/2015 ha stabilito che le società controllate in via diretta dovranno assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 557 – quater della L. n. 296/2006 e s.m.i. e dall’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112/2008 e s.m.i.

Premesso quanto sopra, l’ESU di Padova possiede una partecipazione del 100% nella società “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.” che, nel Campus di Agripolis a Legnaro, gestisce i servizi ristorazione ed alloggio.

Si reputa opportuno rammentare che la delibera di Giunta n. 785 del 29/05/2017 ha impartito all’ESU di Padova direttive affinché proseguisse e concludesse immediatamente il processo di razionalizzazione e di revisione straordinaria della partecipazione societaria posseduta, disciplinato dal D.Lgs. n. 175/2016. L’ESU ha manifestato la volontà di non mantenere la partecipazione nella società “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.” bensì di procedere ad affidare a terzi il servizio di ristorazione gestito dalla stessa, previo esperimento di procedura di gara, e di provvedere, in seguito, alla liquidazione della stessa, motivando la scelta con la necessità di contenere i costi di gestione degli immobili utilizzati dalla società per la gestione dei servizi (ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 175/2016). E’ attualmente in corso la predisposizione dei documenti per avviare la procedura ad evidenza pubblica.

Si ritiene, pertanto, di richiamare i contenuti della DGR n. 785/2017 sollecitandone la pronta attuazione.

Nel frattempo, allo scopo di garantire l’erogazione del servizio di ristorazione agli studenti, presso il Campus di Agripolis a Legnaro, la società “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.” ha formulato, per il tramite dell’ESU, la richiesta di autorizzazione a ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 5 unità di personale, di cui n. 1 unità “Cuoco capo partita” a tempo pieno, n. 3 unità di “addetti ai servizi” part time e n. 1 unità “addetto bar” a tempo pieno, allo scopo di garantire l’apertura del servizio di ristorazione agli studenti universitari all’interno del Campus di Agripolis a Legnaro (PD), sede distaccata dell’Università di Padova. La Società, tramite la nota dell’ESU di Padova prot. n. 3840 del 2/8/2019, assunta al protocollo regionale con il n. 347154 del 5/8/2019, ha precisato che l’attuale assetto organizzativo è costituito da un numero di unità di forza lavoro impiegate insufficiente e inadeguato per far fronte alla punta di attività del servizio di ristorazione che si manifesterà con l’avvio dell’anno accademico.

Con la successiva nota prot. n. 4534 del 18/09/2019, assunta al protocollo regionale con il n. 401477 del 18/09/2019, l’ESU di Padova ha reso ulteriori elementi utili ad integrare la richiesta avanzata dalla società. In particolare, è stato comunicato che: “Per fare fronte alle punte di attività connesse all’avvio dell’anno accademico e alla ripresa dell’attività didattica nel Campus di Agripolis e per garantire per tutto il trimestre ottobre – dicembre, fino alla pausa natalizia, l’erogazione del servizio di ristorazione agli utenti del Campus, studenti e professori dell’Ateneo patavino, come da disciplinare di servizio sottoscritto con ESU di Padova prorogato fino al 31/12/2019, ESU Gestioni e Servizi S.r.l., società controllata al 100% da ESU di Padova, ha necessità di potenziare temporaneamente il proprio organico di n. 5 unità di cui n. 1 unità di “Cuoco capo partita” inquadrato in 4° livello, full time, e n. 4 unità  inquadrate in 6° livello, di cui un’unità a tempo pieno e 3 unità part-time, cui è applicato il CCNL Turismo-Pubblici esercizi”.

L’ESU fa presente che “la previsione di spesa è di € 25.000,00 circa, dal momento che, rispetto all’anno precedente, delle tre unità part time richieste, due saranno utilizzate al 40% dell’orario a tempo pieno, mentre si ipotizza il ricorso ad una terza unità part time al 30%, esclusivamente in caso di bisogno per fare fronte a carenze di organico per sopraggiunte assenze di dipendenti per malattia o per permessi ex lege, concentrandone la presenza nei giorni della settimana di maggiore affluenza dell’utenza, garantendo così un utilizzo ottimale ed allo stesso tempo efficiente delle risorse che consente una spesa complessiva non superiore a quella dell’anno precedente”.

L’ESU ha, altresì, dichiarato che: “Trattandosi di un fabbisogno stimato ampiamente al di sotto ad € 40.000,00, si procederà con affidamento diretto del servizio di somministrazione, previo confronto di tre preventivi, ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice appalti e delle Linee Guida n. 4”.

Con le note trasmesse l’ESU ha affermato, inoltre, che “L’integrazione temporanea di personale richiesta è motivata dal fatto che ESU Gestioni e Servizi S.r.l. attualmente è sotto organico e presenta gravi carenze di personale…ESU di Padova continua a svolgere in tale senso un ruolo di coordinamento e di supervisione verso la propria partecipata al fine di garantirne la riduzione della spesa del personale, in ottemperanza alla normativa statale susseguitasi nel tempo e in particolare a quanto previsto da ultimo dall’art. 19 del D.lgs. del 19 agosto 2016 n. 175 che a riguardo testualmente recita: “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.

Da quanto rappresentato con le note citate e come riportato nella “check list per la verifica delle condizioni e dei presupposti per l’assunzione di personale dipendente da parte della Società” trasmessa dall’ESU di Padova con la nota prot. n. 4763 del 04/10/2019, assunta al protocollo regionale con il n. 427472 del 04/10/2019, la richiesta di autorizzazione a ricorrere alla somministrazione di personale a tempo determinato risulta coerente con le condizioni per il reclutamento di personale di cui all’Allegato A alla DGR n. 2101/2014.

In merito al regolamento per le assunzioni di personale, l’ESU ha dichiarato che: “Le procedure di reclutamento sono indette direttamente da ESU di Padova, amministrazione controllante, nel rispetto dei criteri previsti per se stessa da legge statale e regionale…per la gestione e selezione del personale”. Inoltre, si è provveduto a constatare dal Rendiconto 2018 della società che la stessa abbia chiuso l’esercizio 2018 con un utile di € 30.571,00 e che il personale per il quale è avanzata la richiesta di somministrazione a tempo determinato riguarda lo svolgimento del servizio di ristorazione presso il Campus di Agripolis nel quale la società gestisce il servizio sulla base di appositi disciplinari conclusi con l’ESU di Padova.

Si richiamano, infine, le note prot. n. 416781 del 27/09/2019 e prot. n. 451076 del 21/10/2019 con le quali la Direzione Organizzazione e Personale comunica la presa d’atto dei chiarimenti forniti dall’ESU in merito alla richiesta avanzata e il parere favorevole all’assunzione di personale da parte della società partecipata “ESU Gestione e Servizi S.r.l.”.

Premesso quanto sopra, con il presente provvedimento si propone di concedere il nulla osta alla società partecipata “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.”, per il tramite dell’ESU di Padova, al ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 5 unità di personale, di cui n. 1 unità  “Cuoco capo partita” a tempo pieno, n. 3 unità  “addetti ai servizi” part time  e n. 1 unità “addetto bar” a tempo pieno, cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo-Pubblici esercizi, per il costo onnicomprensivo di € 25.000,00 circa,  per un trimestre.

La Società è tenuta ad osservare quanto previsto dagli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della L. 10/12/2014, n. 183”.

Si ritiene opportuno subordinare tale nulla osta alla condizione che l’ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 447/2015 in merito al contenimento delle spese di personale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 1, comma 557-quater, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;

VISTO l’art. 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della L. 10/12/2014, n. 183”;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTA la L.R. 08/08/2014, n. 24 “Norme in materia di Società partecipate da enti regionali”;

VISTA la L.R. 24/12/2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali;

VISTO il CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
del 12/09/2018;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 26/10/2016 n. 1097 nonché i successivi aggiornamenti di cui alle Delibere n. 206/2018 e n. 636/2019;

VISTA la DGR n. 2101 del 10/11/2014 “Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013”;

VISTA la DGR n. 447 del 07/04/2015 “Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell’art. 1, commi da 611 a 614 della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)”;

VISTA la DGR n. 785 del 29/05/2017 “Partecipazione dell’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova nella Società “ESU Gestioni e Servizi S.r.l. di Padova”. Adempimenti previsti dal D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Estensione dei poteri del Commissario straordinario (DDGR n. 900 del 10/06/2014 e n. 1439 del 29/10/2015; D.Lgs. n. 175/2016)”;

VISTE le note dell’ESU di Padova prot. n. 3840 del 02/08/2019, prot. n. 4534 del 18/09/2019 e prot. n. 4763 del 4/10/2019;

VISTE le note prot. n. 416781 del 27/09/2019 e prot. n. 451076 del 21/10/2019 della Direzione Organizzazione e Personale;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. 31/12/2012 n. 54, come modificata con L.R. 17/05/2016, n.14;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di concedere il nulla osta alla società partecipata “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.”, per il tramite dell’ESU di Padova, al ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 5 unità di personale, di cui n. 1 unità “Cuoco capo partita” a tempo pieno inquadrato al 4° livello, n. 3 unità  “addetti ai servizi” part time e n. 1 unità “addetto bar” a tempo pieno , inquadrati al 6° livello, cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo-Pubblici esercizi, per il costo onnicomprensivo di circa  € 25.000,00 per un trimestre;
  3. di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l’ESU di Padova rispetti quanto disposto dalla DGR n. 447/2015 in merito al contenimento delle spese di personale;
  4. di sollecitare l’ESU di Padova a proseguire e concludere, relativamente alla società “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.” con sede a Padova, il processo di attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 e dalla DGR n. 785/2017;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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