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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 16 agosto 2019


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1081 del 30 luglio 2019

Riparto alle Province del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia dei finanziamenti 2019 per i costi del personale addetto alle attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali. Criteri e modalità. (Leggi regionali 29 ottobre 2015, n. 19, n. 30 dicembre 2016 e n. 45 del 21 dicembre 2018).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si individuano e si approvano, acquisito anche il parere di competenza da parte della Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali e dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della L. n. 56/2014, i criteri e le modalità per il riparto e l’erogazione alle province del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia dei finanziamenti 2019 per i costi del personale addetto alle attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L’art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” ha istituito il Servizio Regionale di Vigilanza, al quale spettano le attività di controllo e di vigilanza correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province ed alla Città metropolitana di Venezia, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, e quelle relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all’attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” nonché della fauna ittica e della pesca nelle acque interne di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione del Veneto”.

 Il suddetto articolo 6 ha disposto il trasferimento nella dotazione organica della Regione, con assegnazione al Servizio Regionale di Vigilanza, del personale addetto alle attività di polizia provinciale correlate alle dianzi richiamate funzioni non fondamentali.

Per gli oneri derivanti dall’istituzione del Servizio Regionale di vigilanza, l’ultimo comma del succitato articolo 6 ha stanziato € 6.941.911,14. = - per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 - del bilancio di previsione 2017-2019, per far fronte ai pagamenti degli stipendi del personale che avrebbe dovuto essere trasferito in Regione; a tal fine, è stato successivamente istituito il capitolo U103158 “Retribuzioni lorde ed oneri sociali del personale trasferito a seguito del riordino delle funzioni provinciali – M16P02 – Redditi da lavoro dipendente (art. 6, L.R. 09/10/2015, n. 17 – art. 6 L.R. 30/12/2016, n. 30)”.

Tuttavia, l’attivazione del Servizio regionale di vigilanza è stata necessariamente sospesa, con DGR n. 357 del 26 marzo 2019, sino all'intervento statale di modifica legislativa che riconosca anche ai dipendenti regionali le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza specificando che, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.

Viceversa, con separato provvedimento adottato in data odierna si è fatto luogo all’adozione di indirizzi e modalità organizzative per l’esercizio da parte regionale delle funzioni non fondamentali provinciali in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica.

In relazione a ciò, per le attività di controllo e di vigilanza correlate alle funzioni non fondamentali sopra indicate e in accordo con l’U.P.I. Veneto, con separato provvedimento in data odierna è stato adottato un apposito schema di convenzione, decorrente dal 1 ottobre 2019.

Al riguardo, con DGR n. 961/2019 è stata approvata una variazione di bilancio con la quale sono state trasferite le risorse relative all'esercizio 2019 alle province e alla Città metropolitana di Venezia, per un importo complessivo di € 6.941.911,14.=, a valere sul capitolo U103619 avente ad oggetto "Attuazione della L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - trasferimenti correnti (art. 6, L. R. 30/12/2016, n.30)" e per il medesimo esercizio.

In riferimento ai criteri ed alle modalità da utilizzare ai fini del riparto annuale delle risorse in parola, si rileva che, per il periodo gennaio-settembre 2019 si farà riferimento agli attuali criteri, come sotto meglio specificato, mentre per il successivo periodo ottobre – dicembre 2019 si farà riferimento a quanto in materia disposto con il predetto provvedimento di adozione dello schema di convenzione per l’esercizio dell’attività di vigilanza.

Relativamente al periodo gennaio-settembre 2019 si specifica che:

  • nei precedenti esercizi 2017 e 2018 il riparto si è fondato, in analogia ai criteri adottati anche per altre funzioni dichiarate non fondamentali ai sensi della L. n. 56/2014, sulla base di apposita dichiarazione, da produrre entro il mese di novembre di ciascun anno ed a firma congiunta dei Direttori generali e dei Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle province e della Città metropolitana di Venezia, che attestava i costi del personale effettivamente sostenuti nei primi dieci mesi del relativo esercizio e delle previsioni di spesa per i successivi mesi di novembre e dicembre;
  • si ritiene opportuno, in tale periodo, operare nella direzione e secondo un approccio orientato a promuovere forme di confronto, indirizzo, definizione di obiettivi e standard di erogazione dei servizi resi tra questa Amministrazione e le province e la Città metropolitana di Venezia in riferimento all’attività di vigilanza ittico-venatoria, al fine di rendere per quanto possibile omogeneo questo percorso con il parallelo completamento ed avvio a regime del riordino organizzativo, procedurale e procedimentale che vede coinvolti gli Uffici Caccia e gli Uffici Pesca anch’essi allocati presso province e Città metropolitana di Venezia, ma, già dal 1.1.2016, costituiti da personale appartenente ai ruoli regionali;
  • per quanto attiene al riparto di cui trattasi e quale contributo allo sviluppo dei contenuti delle predette convenzioni, si ritiene di integrare l’attuale  quadro documentale con una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti; gli specifici contenuti e la struttura di tale relazione saranno definiti ed adottati, con proprio provvedimento, da parte del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Tutto ciò premesso, si ritiene di applicare i criteri e le modalità di seguito indicati:

  • in riferimento alle precedenti DGR n. 716/2017, DGR n. 2093/2017 e DGR n. 1783/2018, in occasione del riparto in applicazione dell’articolo 9, comma 3, della L. R. n. 19/2015, si ritiene di procedere al riparto ed alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun Ente sulla base di apposita dichiarazione, a firma congiunta dei Direttori generali e dei Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle province e della Città metropolitana di Venezia, che certifichi i costi del personale effettivamente sostenuti al 30 settembre 2019, in modo da consentirne la formale liquidazione nei termini dell'esercizio corrente;
  • ciascuno dei predetti Enti dovrà integrare la documentazione di cui al precedente capoverso con una relazione tecnica a carattere consuntivo rispetto all’attività svolta ed ai risultati conseguiti, i cui contenuti saranno definiti e formalmente adottati con provvedimento del Direttore della Direzione Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  • la documentazione di cui ai precedenti capoversi dovrà riguardare esclusivamente gli oneri relativi e le attività svolte dal personale addetto alle funzioni di Polizia provinciale correlate alle sole funzioni non fondamentali di cui all’articolo 9, comma 7, della L. R. n. 19/2015, dando atto che:
    • nel caso la spesa di cui si richiede il rimborso risultasse essere estranea, per indicazione del costo o per indicazione delle attività correlate al medesimo costo, alle funzioni non fondamentali di cui all’articolo 9, comma 7 della L. R. n. 19/2015, si procederà alla contestuale riduzione delle somme oggetto di rimborso;
    • nel caso la spesa di cui si richiede il rimborso fosse superiore all'importo disponibile come dianzi indicato, si potrà procedere ad una riduzione percentuale lineare degli oneri da rimborsare alle province ed alla Città Metropolitana di Venezia.

Si dà atto che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i contenuti del presente provvedimento sono stati oggetto di confronto e condivisione, con le province e la Città metropolitana di Venezia, sia in sede di Osservatorio regionale che in sede di Conferenza permanente; in particolare, in ordine alla presente proposta di deliberazione, la Conferenza permanente e l’Osservatorio regionale hanno espresso parere favorevole nella seduta del 16 luglio 2019.

Si affida al Direttore della Direzione Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con proprio provvedimento, degli atti necessari a dare attuazione a quanto disposto con la presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTA la L. R. n. 19/2015, fatto particolare riferimento all’articolo 9, comma 7;

VISTA la L. R. n. 30/2016, fatto particolare riferimento all’articolo 6;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

VISTA la L. R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, per quanto applicabile;

VISTA la L. R. 14.12.2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA la L. R. 14.12.2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA la L. R. 21.12.2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la DGR 21.12.2018, n. 1928 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28.12.2018, n. 12 “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”;

VISTO il parere favorevole reso dall’Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014 e dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali come prevista dalla L. R. 3 giugno 1997, n. 20, nella seduta del 16 luglio 2019;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31.7. 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare i criteri e le modalità, come specificati in premessa, per il riparto a favore delle province e della Città Metropolitana di Venezia, del finanziamento degli oneri di personale;
  3. di determinare che i criteri e le modalità di cui al punto 2 si applicano per il periodo 1 gennaio - 30 settembre 2019;
  4. di determinare in € 5.206.433,36.=,  pari a 9/12 (nove dodicesimi)  dell’importo di legge pari a € 6.941.911,14.=, la somma massima delle obbligazioni di spesa relative ai costi del personale rimasto a tutt’oggi inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia, addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, e in particolare quelle relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all’attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché della fauna ittica e della pesca nelle acque interne di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;
  5. di fare riferimento, per quanto riguarda il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2019, ai criteri di riparto contenuti nel provvedimento di approvazione dello schema  di convenzione tra la Regione del Veneto e le province e la Città metropolitana di Venezia per l’esercizio della funzione di vigilanza e controllo in materia di caccia e di pesca;
  6. di demandare al Direttore della Direzione Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria l’attuazione del presente provvedimento, con specifico riferimento alla predisposizione di uno schema di relazione tecnica a carattere consuntivo rispetto all’attività svolta ed ai risultati conseguiti, i cui contenuti saranno definiti e formalmente adottati con provvedimento del medesimo Direttore;
  7. di dare atto che la somma di cui al punto 4, da corrispondere alle province e alla Città metropolitana di Venezia trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. U103619 “Attuazione della L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - Trasferimenti correnti (Art. 6, L.R. 30/12/2016, n.30)” da impegnare con atto del Direttore della Direzione Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L. R. n. 1/2011;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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