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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 16 agosto 2019


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1080 del 30 luglio 2019

Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone di approvare lo schema di convenzione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, tra la Regione del Veneto, le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca.

L'Assessore Giuseppe Pan, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

In applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. “Delrio”, che  reca “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, con l’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” è stato disposto di riallocare in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore di tale legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia individuate nel relativo Allegato A) comprese quelle in materia di caccia e pesca.

A tali materie sono ascrivibili attività programmatorie, gestionali nonché di vigilanza e controllo.

In particolare, la funzione di vigilanza e  controllo in materia di pesca  è regolata dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, che dispone la “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”, dal  decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” e, a livello regionale, dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

La funzione di vigilanza e controllo in materia di caccia è regolata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157  “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed a livello regionale dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Dette funzioni vengono svolte in ambito provinciale dalle Polizie provinciali, i cui addetti sono titolari delle qualifiche di Pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria, fondamentali per il completo espletamento dei compiti d’istituto.

Per poter svolgere tali funzioni in ambito regionale, con l’articolo 6 della citata legge regionale n. 30/2016 è stato costituito il Servizio regionale di vigilanza, nel quale sono destinati a confluire gli appartenenti alle Polizie provinciali; in attuazione di ciò, con DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 è stato adottato il relativo regolamento regionale.

Peraltro, l'attivazione del servizio è stata sospesa con  DGR n. 357 del 26 marzo 2019, sino all’intervento statale di modifica legislativa che riconosca anche ai dipendenti regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza, specificando che, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.

Viceversa sussistendo tutti i necessari presupposti giuridici, con separato provvedimento adottato in data odierna, è stato disposto il completamento del processo di riacquisizione in ambito regionale delle restanti funzioni in materia di caccia e pesca a livello programmatorio e gestionale, con decorrenza 1 ottobre 2019.

Tuttavia. in tal modo le funzioni programmatorie e gestionali in materia di caccia e di pesca sono riallocate in capo alla Regione, mentre le funzioni di controllo e vigilanza sulle medesime materie restano ancora e a titolo transitorio in capo alle province ed alla Città metropolitana di Venezia. Pertanto, si propone di fare ricorso ad un accordo convenzionale tra le parti, al fine di garantire, nelle more del sopra richiamato intervento statale, il completo espletamento delle attività d’istituto.

Infatti, in considerazione degli stretti rapporti funzionali intercorrenti tra le funzioni in materia di caccia e pesca riaccentrate in capo alla Regione del Veneto con quelle di vigilanza transitoriamente rimaste in capo alle province ed alla Città metropolitana di Venezia, sussistono i presupposti che legittimano l’applicazione dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Al fine di garantire l'efficace prosecuzione ed il coordinamento delle attività in essere, si ritiene necessario far coincidere la data di avvio del riordino adottato con separato provvedimento in data odierna con l'operatività della convenzione, e quindi di individuare una durata della stessa, in sede di prima applicazione, di quindici mesi, dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, salvo eventuale motivato rinnovo per non oltre una annualità.

In riferimento a quanto prevedono le disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2018, le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare la funzione di autorità competente ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge n. 689/1981 per i processi verbali relativi alla contestazione di sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca la cui trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori entro il 30 settembre 2019 e fino alla completa conclusione dei relativi procedimentim mentre viene delegata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, ai Comuni per i processi verbali notificati a far data dal 1 ottobre 2019;

Una transitoria collaborazione del personale caccia e pesca già regionalizzato, finalizzata all'efficace conclusione dei procedimenti sanzionatori pendenti in capo alle province ed alla Città metropolitana di Venezia, potrà essere oggetto di successivi provvedimenti.

Pertanto, come previsto dal disposto della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19  “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, al comma 7 dell’articolo 9 “Disposizioni finali” e dal disposto della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, recante “Riordino le funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” all’articolo 11 “Disposizioni transitorie”, nonché dalla DGR n. 357/2019, si propone di riconoscere, alle province ed alla Città metropolitana di Venezia, gli oneri di personale sostenuti per lo svolgimento di dette funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca.

Si propone che il pagamento di detti oneri avvenga con le seguenti tempistiche e secondo le modalità indicate nella convenzione di cui all’Allegato A e A1:

  • 40% dell'importo complessivo annuale entro il terzo mese dalla vigenza della convenzione;
  • 40% dell'importo complessivo annuale entro il nono mese dalla vigenza della convenzione;
  • 20% a conguaglio della spesa effettivamente sostenuta, da rendicontarsi con atto validato dai Revisori dei Conti della Provincia/Città metropolitana di Venezia, da presentare entro 30 giorni dalla fine della vigenza della convenzione, da corrispondere entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.

Si dà atto che l’importo per la convenzione con le province e la Città metropolitana di Venezia è di 8.677.388,94.= Euro di cui all’art. 6 della legge regionale n. 30/2016.

Per quanto riguarda la somma da corrispondere alle province e alla Città metropolitana di Venezia per la quota di periodo convenzionale ricadente nelle annualità 2019 e 2020 la copertura finanziaria sarà a carico dei fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. U103619 “Attuazione della L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - Trasferimenti correnti (Art. 6, L.R. 30/12/2016, n.30)”.

Si dà atto che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i contenuti del presente provvedimento sono stati oggetto di confronto e condivisione, con le Province e la Città metropolitana di Venezia, sia in sede di Osservatorio regionale che in sede di Conferenza permanente; in particolare, in ordine alla presente proposta di deliberazione, la Conferenza permanente e l’Osservatorio regionale hanno espresso parere favorevole nella seduta del 16 luglio 2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157  “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTA la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale  29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTA legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 3016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”;

VISTA la DGR 6 ottobre 2014, n. 1821 “Costituzione dell'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza Unificata l'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014”;

VISTA la DGR 26 marzo 2019, n. 357 “Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni;

VISTO il parere favorevole reso dall’Osservatorio regionale previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014 e dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali come prevista dalla L. R. 3 giugno 1997, n. 20, nella seduta del 16 luglio 2019;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR  n. 1138 del 31 luglio 2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare lo Schema di convenzione tra  la Regione del Veneto e le province e la Città metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e  di pesca di cui all’Allegato A e A1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che la convenzione ha durata di quindici mesi, dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, salvo eventuale motivato rinnovo per non oltre un’ulteriore annualità;

4. di dare atto che l’importo degli oneri da riconoscere alle province e alla Città metropolitana di Venezia per la convenzione di cui al punto 2 non potrà eccedere la somma di 8.677.388,94.= Euro di cui all’art. 6 della legge regionale n. 30/2016;

5. di disporre che il pagamento degli oneri di cui al precedente punto 4 avvenga con le seguenti tempistiche e secondo le modalità indicate nella convenzione di cui all’Allegato A e A1:

  • 40% dell'importo complessivo annuale entro il terzo mese dalla vigenza della convenzione;
  • 40% dell'importo complessivo annuale entro il nono mese dalla vigenza della convenzione;
  • 20% a conguaglio della spesa effettivamente sostenuta, da rendicontarsi con atto validato dai Revisori dei Conti della Provincia/Città metropolitana di Venezia, da presentare entro 30 giorni dalla fine della vigenza della convenzione, da corrispondere entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale;

6. di dare atto che la somma da corrispondere alle province e alla Città metropolitana di Venezia per la quota di periodo convenzionale trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. U103619 “Attuazione della L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - Trasferimenti correnti (Art. 6, L.R. 30/12/2016, n.30)” da impegnare con atto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

8. di disporre, in riferimento a quanto prevedono le disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/2018, che le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare la funzione di autorità competente ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge n. 689/1981 per i processi verbali relativi alla contestazione di sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca la cui trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori entro il 30 settembre 2019 e fino alla completa conclusione dei relativi procedimentim mentre viene delegata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, ai Comuni per i processi verbali notificati a far data dal 1 ottobre 2019;

9. di demandare l'esecuzione del presente provvedimento alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

10. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;

12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1080_19_AllegatoA0_400074.pdf
Dgr_1080_19_AllegatoA1_400074.pdf

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