Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 16 agosto 2019


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1078 del 30 luglio 2019

Disposizione del Ministero della Salute - Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del 03.09.2018 (Decisione di Esecuzione UE 2018/1136 della Commissione del 10.08.2018). Disposizioni in materia di utilizzo quali richiami vivi nell'esercizio venatorio di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi. Autorizzazione e disposizioni operative.

Note per la trasparenza

In ossequio alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di controllo e sorveglianza della diffusione dei virus dell’influenza aviaria, viene autorizzato, a partire dalla stagione venatoria 2019/2020 e condizionatamente all’annuale approvazione del calendario venatorio regionale, l’utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi quali richiami vivi nell’esercizio venatorio, nei limiti e secondo le disposizioni operative già vigenti per la stagione venatoria 2018/2019.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In relazione all’emergenza sanitaria a suo tempo registratasi in ambito internazionale ed europeo avuto riguardo al propagarsi di ceppi ad alta patogenicità di virus dell’influenza aviaria, l’Unione Europea, con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 di modifica della precedente Decisione 2005/734/CE, ha stabilito, tra le varie misure integrative di riduzione del rischio epidemiologico, il divieto dell’uso di volatili degli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi come richiami vivi nella caccia agli uccelli acquatici (d’ora in avanti “richiami”).

Con il suddetto provvedimento l’Unione Europea ha tra l’altro stabilito che, in deroga al divieto di cui sopra, l’autorità competente può autorizzare l’uso dei suddetti richiami nel rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono, tra l’altro:

  • l’identificazione univoca di ciascun esemplare da richiamo legittimamente detenuto mediante un sistema di inanellamento e la registrazione in un’apposita banca dati di riferimento, in modo da rendere tracciabile ogni passaggio (acquisto, cessione, morte, ecc.) e movimentazione sul territorio;
  • l’attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo, che ne comprenda la registrazione e controlli di laboratorio specifici, nonché la limitazione ed il controllo degli spostamenti;
  • una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e gli altri volatili in cattività, nonché la garanzia del mantenimento delle norme di biosicurezza già previste per i volatili domestici.     

Alla luce delle rassicurazioni espresse dal Centro di Referenza nazionale di riferimento, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in ordine alla situazione epidemiologica nazionale, nonché accogliendo le sollecitazioni provenienti dal mondo venatorio e dalle Amministrazioni regionali, in primis quella del Veneto, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha provveduto fin dal 2008 (O.M. 01.08.2008) a rimuovere il divieto di utilizzo di richiami precedentemente imposto a fini cautelativi con O.M. 26.08.2005 e successive proroghe, e a concedere la possibilità di applicazione della deroga prevista dalla Decisione comunitaria di cui sopra, demandando alle Regioni l’attivazione delle procedure operative rispondenti ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e dettagliati nel medesimo provvedimento ministeriale.

Con DGR n. 2429 dell’8 agosto 2008 la Giunta regionale del Veneto ha quindi per la prima volta attivato un sistema, articolato in quattro tematiche principali (1-Anagrafica, 2-Tracciabilità e Rintracciabilità, 3-Biosicurezza e 4-Misure sanitarie di controllo), che, grazie anche alla sinergia con le Amministrazioni provinciali e con il medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), ha permesso l’attivazione del regime di deroga a partire dalla stagione venatoria 2008/2009. Tale sistema è stato poi implementato e perfezionato nella successiva stagione venatoria 2009/2010 attraverso dei correttivi e chiarimenti definiti con DGR n. 2058 del 07.07.2009, e confermato per le successive stagioni venatorie con ulteriori perfezionamenti e correttivi, da ultimo introdotti con DGR n. 1637 del 31.07.2012,  laddove la situazione epidemiologica di diffusione di virus influenzali ad alta patogenicità ha consentito l’utilizzo dei richiami stessi in applicazione delle pertinenti disposizioni ministeriali e comunitarie (si richiama, a tale ultimo proposito, la premessa alla DGR n. 1301 del 10.09.2018).

Da ultimo, con l’adozione della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 (pubblicata nella GUCE L. 205 del 14 agosto 2018), la Commissione Europea           , in materia di utilizzo di richiami vivi per l’attività venatoria nell’ambito delle misure per la riduzione del rischio di trasmissione dei virus dell’influenza aviaria, ha ridefinito l’impostazione autorizzativa disponendo, per le zone definite ad alto rischio, un generale divieto di utilizzo dei richiami appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi, se non in un contesto di programma di sorveglianza dell’influenza aviaria, la definizione dei cui criteri e principi, unitamente a quella delle zone ad alto rischio, viene demandata agli Stati membri.

Conseguentemente il Ministero della Salute, con Dispositivo del Direttore della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari protocollo n. 0021498-P del 03.09.2018, ha disposto l’applicazione del Protocollo Operativo “Utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nell’attività venatoria” allegato al Dispositivo medesimo, riservandosi, sentito il Centro di Referenza nazionale per l’Influenza Aviaria presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di modificare e/o integrare il Dispositivo medesimo ai sensi della Decisione (UE) 2018/1136 della Commissione, sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in ambito nazionale con particolare riferimento ai rischi di trasmissione dei virus influenzali da parte degli uccelli selvatici.

Tale Dispositivo si caratterizza sostanzialmente, rispetto ai precedenti analoghi atti ministeriali, per l’assenza di un vincolo temporale di validità dell’autorizzazione, che pertanto vige sull’intero territorio nazionale a tempo indeterminato, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni al Dispositivo medesimo.

Nel merito dei contenuti del Protocollo Operativo, si prende atto della sostanziale coerenza e sovrapponibilità tra i criteri e le attività previste con quelle a suo tempo approvate per il Veneto con la già richiamata DGR n. 2058/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Con DGR n. 1301 del 10.09.2018 la Giunta regionale ha quindi preso atto delle nuove disposizioni assunte a livello comunitario e nazionale con i sopra richiamati provvedimenti, autorizzando per la stagione venatoria 2018/2019 l’utilizzo nell’esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi, ai sensi della Decisione di Esecuzione UE 2018/1136 della Commissione del 10.08.2018 e in attuazione della Disposizione del Ministero della Salute – Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari protocollo n. 0021498-P del 03.09.2018, nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla DGR n. 2058/2009, nonché nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’utilizzo dei medesimi richiami di cui agli allegati A, B, C, D ed E così come definiti, da ultimo, con DGR n. 1637/2012.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone, ai sensi del richiamato Dispositivo del Direttore della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari protocollo n. 0021498-P del 03.09.2018, in attuazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, di autorizzare, a partire dalla stagione venatoria 2019/2020, l’utilizzo nell’esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi, nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla DGR n. 2058/2009 nonché nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’utilizzo dei richiami medesimi di cui agli Allegati A, B, C, D ed E della DGR 1637/2012. Detta autorizzazione è annualmente condizionata all’approvazione del calendario venatorio regionale, che per la stagione 2019/2020 è già stata disposta con DGR n. 943 del 02.07.2019.

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca è incaricato:

  • di approvare con proprio atto eventuali adeguamenti e modifiche non sostanziali alla modulistica di cui agli Allegati B, C, D ed E della DGR 1637/2012 che si rendessero necessari, anche in riferimento all’attuale fase di riordino delle competenze e delle attribuzioni in materia di caccia di cui alla L.R. n. 30/2018;
  • di disporre, in applicazione di eventuali modifiche o integrazioni al Dispositivo del Ministero della Salute -  Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari protocollo n. 0021498-P del 03.09.2018, sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in ambito nazionale, con particolare riferimento ai rischi di trasmissione dei virus influenzali da parte degli uccelli selvatici, la sospensione dell’autorizzazione ovvero modifiche e/o limitazioni delle modalità dell’utilizzo dei richiami vivi oggetto dell’autorizzazione disposta con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, in particolare l’articolo 5 e l’articolo 31, c. 1 lettera h);

VISTO l’articolo 2 c.1, l’articolo 16  e l’Allegato C  della legge regionale 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

RICHIAMATA la L.R. n. 30 del 07.08.2018 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 29016 n. 30 nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”;

RICHIAMATO il vigente ordinamento in materia di Polizia Veterinaria;

RICHIAMATE la Decisione 2005/734/CEE, così come modificata con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 e, da ultimo, con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 2015/2225 del 30.11.2015, nonché la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione del 10 febbraio 2017;

RICHIAMATE le Disposizioni del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari prot. n. 0029861-P del 30.12.2016, prot. n. 0004122 del 19/02/2018 e prot. n. 0015757-P del 27.06.2018;

VISTA la Decisione di Esecuzione UE 2018/1136 della Commissione del 10.08.2018;

VISTA la Disposizione del Ministero della Salute – Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del 03.09.2018, protocollo n. 0021498-P;

VISTE le DDGR n. 2429 dell’8.082008, n. 2058 del 07.07.2009, n. 2095 del 03.08.2010, n. 1366 del 03.08.2011, n. 1637 del 31.07.2012,  n. 1286 del 16.07.2013, n. 1372 del 28.07.2014, n. 952 del 28.07.2015, n. 1278 del 09.08.2016 e n. 5 del 10.01.2017;

VISTI in particolare gli Allegati alla DGR 1637/2012, concernenti le disposizioni operative (Allegato A) e la modulistica (Allegati B, C, D ed E) per utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi quali richiami vivi;

VISTA la DGR n. 943 del 02.07.2019 concernente l’approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2019/2020;

VISTO l’art. 2, c. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articolo 23;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31.07.2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alle premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento;

delibera

  1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, ai sensi del Dispositivo del Ministero della Salute -  Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari protocollo n. 0021498-P del 03.09.2018, in attuazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, a partire dalla stagione venatoria 2019/2020, l’utilizzo nell’esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi, nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla DGR n. 2058/2009 nonché nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l’utilizzo dei richiami medesimi di cui agli Allegati A, B, C, D ed E della DGR 1637 del 31.07.2012;
  3. di dare atto che, a partire dalla stagione venatoria 2020/2021, l’autorizzazione di cui al punto 2 è annualmente condizionata all’approvazione, ai sensi dell’articolo 16 comma 1 della L.R. n. 50/1993, del calendario venatorio regionale;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:
  1. ad approvare con proprio atto eventuali adeguamenti e modifiche non sostanziali alla modulistica di cui agli Allegati B, C, D ed E della DGR 1637/2012 che si rendessero necessari, anche in riferimento all’attuale fase di riordino delle competenze e delle attribuzioni in materia di caccia di cui alla L.R. n. 30/2018;
  2. a disporre, in applicazione di eventuali modifiche o integrazioni al Dispositivo del Ministero della Salute -  Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari protocollo n. 0021498-P del 03.09.2018, la sospensione dell’autorizzazione ovvero modifiche e/o limitazioni delle disposizioni operative di cui al punto 2;
  1. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente provvedimento;
  2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro