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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 16 agosto 2019


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1077 del 30 luglio 2019

DGR n. 562 del 09 maggio 2019: Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende agricole. Programma Operativo di Intervento (Regolamento (CE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, articolo 3). Stanziamento integrativo a valere sulle risorse regionali ai fini della finanziabilità delle domande ammissibili.

Note per la trasparenza

In materia di prevenzione dei danni da predazione da grandi carnivori, a seguito dell’approvazione, da parte di AVEPA, della graduatoria di finanziabilità delle domande di ammissione al Programma Operativo “Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante la concessione di aiuti de minimis”, di cui alla DGR n. 562 del 09.05.2019, con il presente provvedimento si autorizza l’integrazione finanziaria pari ad € 61.986,02 a valere sulle risorse del Bilancio regionale, ai fini della finanziabilità di tutte le domande risultate ammissibili a contribuzione.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” all’art. 28 “Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria” prevede che per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è costituito un fondo regionale destinato, tra l’altro, all’erogazione di contributi per gli oneri di prevenzione. Tale fondo opera sia attraverso l’erogazione diretta di contributi a favore degli aventi titolo, sia attraverso il sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8 della medesima L.R. 50/1993, tra le seguenti linee di intervento: a) sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi; b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette; c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall’attività venatoria; d) contributi per gli oneri di prevenzione.

Parimenti, la legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria” all’art. 3 “Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria” prevede che sia istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria e dei danni causati dalla fauna protetta nell’intero territorio regionale. Il fondo partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere, tra l’altro, interventi e opere per la prevenzione di danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo.

In applicazione delle richiamate disposizioni, la DGR 182/2018 ha destinato per l’anno 2018 l’importo complessivo di € 200.000,00 per la concessione di contributi alle attività di prevenzione dei danni da grandi carnivori, con particolare riferimento al Lupo, a valere sulle risorse di cui ai suddetti fondi regionali. Tali contributi sono erogati in regime “de minimis” secondo quanto previsto nel “Programma Operativo di Intervento” allegato al provvedimento medesimo. Per garantire maggiore efficacia all’aiuto e per motivi di economicità dell’azione amministrativa, la gestione dell’aiuto è stata affidata all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) in attuazione dell’art. 2, comma 3, della L.R. 9 novembre 2001, n. 31 che prevede possa essere affidata ad AVEPA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e la relativa specifica contabilizzazione per ogni aiuto destinato all’agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Veneto. Nel Programma Operativo sono stati determinati la tipologia degli interventi di prevenzione dei danni da grandi carnivori ammessi, ovvero gli investimenti materiali riconducibili all’acquisto di recinzioni elettrificate semipermanenti, di recinzioni elettrificate mobili o di altre forme di dissuasori faunistici.

A seguito del decreto di AVEPA  repertorio n. 102/2018 del 14.06.2018 con il quale, in attuazione del Programma Operativo di cui trattasi, è stata approvata la graduatoria di finanziabilità preventiva di 119 domande per un importo complessivo di € 146.223,06, la competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha provveduto, con Decreto dirigenziale n. 107 del 21.06.2018, a disporre gli impegni contabili e la contestuale liquidazione a favore di AVEPA del suddetto importo complessivo, pari ad € 146.223,06.

A seguito della conclusione da parte di AVEPA di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziarie connesse alla concessione dei contributi previsti in attuazione del Programma Operativo di cui trattasi, si è quindi preso atto della effettiva erogazione ai beneficiari aventi titolo di complessivi € 87.929,49, con un conseguente importo residuale, rispetto alla somma trasferita ad AVEPA con il sopra richiamato DDR n. 107 del 21.06.2018, di € 58.293,57.

Alla luce di ciò, con DGR n. 562 del 9 maggio 2019 si è quindi provveduto ad autorizzare AVEPA a procedere, nel rispetto e in applicazione della convenzione già sottoscritta digitalmente e acquisita agli atti con protocollo regionale n. 16744 del 08.03.2019, ad espletare le attività tecniche, amministrative e finanziarie ai fini della concessione di contributi per l’attuazione di ulteriori interventi di prevenzione dei danni da grandi carnivori, nei termini di cui al Programma Operativo Allegato A alla DGR medesima, per un impegno finanziario totale pari al suddetto importo residuale di € 58.293,57 già trasferito ad AVEPA con il richiamato Decreto dirigenziale n. 107 del 21.06.2018.

Con nota prot. 0129149 del 17.07.2019, acquisita agli atti con protocollo regionale n. 322150 del 18.07.2019, AVEPA ha quindi provveduto a trasmettere il decreto dirigenziale repertorio 60/2019 del 16.07.2019, concernente la finanziabilità delle nuove domande, comunicando che le domande con esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità sono risultate essere 62, corrispondenti ad una richiesta economica complessiva pari ad € 120.279,59; di dette 62 domande, sulla base della disponibilità finanziaria pari ad € 58.293,57 ne vengono finanziate 28. Ne consegue che 34 domande di contribuzione risultate ammissibili, per un importo pari ad € 61.986,02 (corrispondente alla differenza tra la richiesta economica totale pari ad € 120.279,59, e la disponibilità finanziaria pari ad € 58.293,57), risultano attualmente non finanziabili a causa delle risorse insufficienti.

Tutto ciò premesso, considerato l’interesse dell’Amministrazione regionale a sostenere le aziende zootecniche nel fronteggiare le problematiche connesse al ritorno dei grandi carnivori nel territorio regionale, anche attraverso idonei interventi di prevenzione dei danni da predazione, dato altresì atto che la competente Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca ha attestato la disponibilità del pertinente Capitolo n. 75044  “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria (articolo 28, L.R. 9.12.1993, n. 50)" dell’annualità corrente del Bilancio regionale 2019-2021, con il presente provvedimento si dispone, a integrazione della DGR n. 562 del 09.05.2019, lo stanziamento integrativo a favore di AVEPA di € 61.986,02 al fine di assicurare la finanziabilità di tutte le domande ammissibili risultanti nella graduatoria di cui al Decreto dirigenziale AVEPA repertorio 60/2019 del 16.07.2019, relativo al bando avente per oggetto “Programma Operativo: Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante la concessione di aiuti “de minimis”", dando atto che i suddetti finanziamenti si configurano quali contributi “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) 1408/2013 così come modificato con Regolamento (UE) n. 316/2019.

Compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la disposizione con propri atti dell’impegno contabile a favore di AVEPA a valere sui pertinenti capitoli regionali e la relativa liquidazione, ritenendosi confermata ogni ulteriore disposizione di cui alla DGR n. 562 del 9 maggio 2019 non in contrasto con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura”;

VISTA la L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, ed in particolare l’ articolo 28;

VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria”, ed in particolare l’articolo 3;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 352 del 24.12.2013), modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019;

CONSIDERATO che il citato Reg. (UE) n. 1408/2013, modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019, sugli aiuti “de minimis” prevede espressamente:

  • l’applicazione del regime alle sole aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • l’attivazione degli aiuti senza l’obbligo della notifica alla Commissione;
  • l’erogazione di un importo di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari;
  • i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

ATTESO che l’importo cumulativo per la concessione di aiuti “de minimis” sull’intero ambito del territorio nazionale per il periodo 2014/2020 è stato definito in Euro 475.080.000,00 (Allegato al Regolamento (UE) n. 1408/2013 “Importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese del settore della produzione agricola, di cui all’art. 3, paragrafo 3, per Stato Membro)”;

RITENUTO di provvedere alla concessione di aiuti, secondo il sistema “de minimis”, per interventi per la prevenzione di danni da fauna selvatica – grandi carnivori per l’anno 2019;

VISTA la L. 24.12.2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata ed integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO in particolare l’articolo 52, comma 1 della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

VISTO, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l’altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca;

VISTA la DGR n. 182 del 20 febbraio 2018 “Regolamento (CE) n. 1408/2013, L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, articolo 3. Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende agricole. Programma operativo.”;

VISTO il Decreto n. 107 del 21.06.2018 con il quale il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi e per i fini di cui alla DGR 182/2018, ha provveduto all’impegno contabile e contestuale liquidazione a favore di AVEPA dell’importo complessivo di € 146.223,06, di cui € 100.000,00 a valere sul capitolo n. 75044 ed € 46.223,06 a valere sul capitolo n. 101930 dell’annualità 2018 Bilancio regionale 2018-2020;

VISTA la DGR n. 562 del 9 maggio 2019 “Regolamento (CE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, articolo 3. Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende agricole. Programma operativo di Intervento”;

VISTA la nota prot. 0129149 del 17.07.2019, acquisita agli atti con protocollo regionale n. 322150 del 18.07.2019, con la quale AVEPA ha provveduto a trasmettere il decreto dirigenziale repertorio 60/2019 del 16.07.2019, concernente la finanziabilità delle domande ammissibili;

VISTA la Legge regionale n.45 del 21.12.2018 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

RITENUTO di disporre, a integrazione della DGR n. 562 del 09.05.2019, lo stanziamento integrativo a favore di AVEPA di € 61.986,02 al fine di assicurare la finanziabilità delle domande ammissibili risultanti nella graduatoria regionale di cui al Decreto dirigenziale AVEPA repertorio 60/2019 del 16.07.2019, relativa al bando avente per oggetto “Programma Operativo: Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante la concessione di aiuti “de minimis””, a titolo di contributi “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) 1408/2013 così come modificato con Regolamento (UE) n. 316/2019;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RITENUTO di confermare in capo ad AVEPA, in forza dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31 l’attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione del beneficio oggetto della presente deliberazione;

VISTO il Decreto MiSE 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MiSE, del 28 luglio 2017;

VISTA la nota dell’11 gennaio 2018, n. 11908 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con la quale si chiede ad AVEPA la disponibilità a collaborare all’attuazione dell’intervento in questione, con le modalità da concordare;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato le integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1138 del 31.07.2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, a integrazione della DGR n. 562 del 09.05.2019, lo stanziamento integrativo a favore di AVEPA di € 61.986,02 al fine di assicurare la finanziabilità delle domande ammissibili risultanti nella graduatoria regionale di cui al Decreto dirigenziale AVEPA repertorio 60/2019 del 16.07.2019, relativa al bando avente per oggetto “Programma Operativo: Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante la concessione di aiuti “de minimis”", a titolo di contributi “de minimis” ai sensi del Reg. (CE) 1408/2013 così come modificato con Regolamento (UE) n. 316/2019;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a provvedere con propri atti a disporre l’impegno contabile relativo allo stanziamento di cui al precedente punto 2 a favore di AVEPA a valere sul pertinente capitolo regionale e la relativa liquidazione;
  4. di determinare in € 61.986,02, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo 75044 – “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria (articolo 28, L.R. 9.12.1993, n. 50) dell’annualità corrente del Bilancio regionale 2019-2021;
  5. di dare atto che la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, a cui è assegnato il Capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  6. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
  7. di confermare le disposizioni di cui alla DGR n. 562 del 9 maggio 2019 non in contrasto con il presente provvedimento;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto ed eventuali provvedimenti successivi;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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