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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1742 del 19 novembre 2018
Sistema formativo per l'apprendistato. Affidamento in house a Veneto Lavoro dello sviluppo software dei servizi applicativi del portale www.cliclavoroveneto.it per la gestione della formazione degli apprendisti assunti ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
La deliberazione approva l’affidamento in house providing all’ente strumentale Veneto Lavoro per la realizzazione dello sviluppo software e per la fornitura dell’adeguata assistenza tecnica dei servizi applicativi “AFR adempimenti formazione regionale” e “AGFA applicativo gestionale per la formazione degli apprendisti” nel portale www.cliclavoroveneto.it, per garantire una migliore efficienza dell’attività formativa per gli apprendisti.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, con DGR n. 2025 del 23/12/2015 ha approvato la Direttiva per la formazione degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per le annualità 2016 – 2018.
Il provvedimento ha garantito continuità nel sistema formativo rivolto agli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, sistema già avviato con DGR n. 1284 del 3/7/2012 dopo l’introduzione, del Testo Unico per l’apprendistato (D. Lgs. n. 167 del 14/9/2011).
Con tali provvedimenti è stato implementato un sistema formativo che coinvolge circa 30.000 apprendisti all’anno, avviati in più di un migliaio di erogazioni di moduli formativi su tutto il territorio regionale e organizzati da 43 organismi di formazione aggregati in 3 Associazioni Temporanee di Impresa.
Con l’approvazione della citata direttiva e del DDR n. 51 del 16/2/2017 del Direttore della Direzione Lavoro, che ha definito “l’ambito, il criterio di applicazione e l’ammontare delle decurtazioni da applicare alle attività regolate dall’allegato A al DDR n. 128 del 21/9/2016 e in occasione della prossima fase di programmazione prevista per le annualità 2019 – 2021, per garantire la continuità da un lato dell’accessibilità e dell’aggiornamento del catalogo formativo on line, dall’altro per adeguare il sistema gestionale alle recenti disposizioni normative” si rende necessario assicurare un adeguato livello di operatività ai programmi applicativi utilizzati per la gestione del sistema formativo così da rendere effettivo ed efficace il monitoraggio capillare di ogni singolo percorso. Ciò soprattutto nella fase temporale compresa tra l’avvio del rapporto di lavoro in apprendistato e l’inizio della frequenza in aula da parte dell’apprendista.
Attualmente vengono utilizzati, per la gestione del sistema formativo in apprendistato in tutte le sue fasi, due applicativi: “AFR - adempimenti formazione regionale” rivolto ai datori di lavoro e “AGFA - applicativo gestionale per la formazione degli apprendisti” rivolto agli organismi di formazione. Tali applicativi sono necessari per abbattere i tempi delle procedure gestionali e di rendicontazione della formazione erogata. Lo sviluppo e la manutenzione degli applicativi sono attribuiti all’Ente strumentale Veneto Lavoro fin dal 2005, con la gestione e la manutenzione dell’applicativo di allora “Apprendiveneto”, nel corso del tempo rielaborato nei citati AGFA e AFR. La gestione, la manutenzione e l’aggiornamento dei due applicativi rientrano in un processo di adeguamento e rielaborazione, da parte dell’Ente strumentale, di tutti gli applicativi gestiti per conto della Direzione Lavoro, processo sfociato nella realizzazione del portale “ClicLavoro Veneto”, nel quale vengono ricondotti ad unitarietà tutti gli applicativi in uso per la gestione del Mercato del Lavoro.
In considerazione delle novità introdotte con la Direttiva e il Decreto poco sopra citati, è ora essenziale adeguare i programmi AGFA e AFR, al fine di assicurare la possibilità di partecipazione alla formazione pubblica di tutti gli apprendisti attraverso l’ottimizzazione della gestione degli avvii, e al fine di semplificare sia gli adempimenti in capo al datore di lavoro sia la registrazione dei moduli formativi necessari all’avvio del percorso formativo. Inoltre, in vista della successiva programmazione per gli anni 2019 – 2021, va assicurata la copertura operativa della fase di raccordo tra i due cataloghi formativi e un sistema di controllo dei tempi di avvio degli apprendisti in riferimento alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie impegnate dalla competente struttura con cadenza annuale.
Come previsto dalle lettere b e c del comma 2 dell’articolo 13 della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 (come modificata dalla Legge Regionale 25 ottobre 2018, n. 36), l’Ente strumentale Veneto Lavoro ha il compito di fornire assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro e, ai sensi della predetta normativa, Veneto Lavoro è stato individuato, infatti, quale soggetto rientrante nella categoria dei soggetti interamente pubblici aventi il carattere di struttura "in house".
Si tratta di un ente strumentale regionale a totale partecipazione pubblica, con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge Regionale 16 dicembre 1998, n. 31, che svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 13 della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 e ss.mm.ii.
Infatti, ai sensi della normativa citata: il Direttore (che ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale) è nominato dalla Giunta Regionale - art. 15; il Collegio dei Revisori (costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, che esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal Direttore) è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta della Giunta - art 16; la stessa Giunta Regionale esercita il controllo, ai sensi della Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modifiche ed integrazioni, sui principali atti (bilancio di previsione, programma annuale di attività, rendiconto generale annuale) - art. 17.
Come è noto, il c.d. "in house providing" è lo strumento tramite il quale la Pubblica Amministrazione ricorre all’autoproduzione di beni, servizi e lavori, utilizzando una Struttura formalmente esterna, ma di fatto riconducibile alla medesima Amministrazione; si tratta di una fattispecie derogatoria rispetto ai principi di evidenza pubblica la cui regolamentazione inizialmente affidata all’elaborazione giurisprudenziale (sentenza C-107/98, c.d. Teckal, sentenza C-458/03 "Parking Brixen GmbH" della Corte di Giustizia Europea e Consiglio di Stato sez. IV, decisione n. 168 del 25 gennaio 2005) è stata poi innovata dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici secondo la quale l’adozione della procedura in house dipende dal rispetto di determinate condizioni e prescrizioni ora recepite dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede i principi comuni in materia di esclusioni dalla disciplina dei contratti pubblici e dall’articolo 192 del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina il regime speciale degli affidamenti in house.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la Regione del Veneto si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l’affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La Direzione Lavoro ha preventivamente valutato la convenienza economica dell’affidamento alla luce delle precedenti Convenzioni per l’erogazione di servizio de quo, come da verbale del 31/10/2018 agli atti della Struttura.
Tali valutazioni hanno evidenziato, da un lato, la convenienza dell’affidamento a Veneto Lavoro in relazione ai parametri di qualità e di prezzo rispetto a quelli della Convenzione Consip e, dall’altro lato, la necessità di dare continuità a quanto realizzato negli anni passati.
Ai fini di consentire alla Regione del Veneto la verifica del mantenimento dei parametri di convenienza economica sopra richiamati (cd. benchmark), l’Ente Veneto Lavoro dovrà comunicare tempestivamente alla Regione medesima le variazioni tariffarie riferite ai costi per la gestione del rapporto convenzionale de quo che dovessero eventualmente intercorrere in costanza di esecuzione delle prestazioni pattuite.
Con il presente provvedimento, perciò, si affida il servizio di assistenza, manutenzione e implementazione dei programmi a Veneto Lavoro con una procedura di affidamento in house providing anche tenendo conto, come sopra illustrato, della consolidata esperienza dell’Ente strumentale in materia sia di sviluppo dei sistemi informativi sia di conduzione e mantenimento degli stessi. Infatti, per dare attuazione alla citata riforma introdotta con il testo unico dell’apprendistato di cui al D. Lgs. n. 167/2011, sono state stanziate risorse per € 242.000,00 con la DGR n. 1284/2012, prevedendo attività sia di sviluppo del software nella fase iniziale del progetto, sia di manutenzione correttiva e adeguativa nell’arco delle fasi successive della programmazione, con DDR n. 1010/2012 del Direttore della Direzione Lavoro. Nella successiva fase di programmazione di cui alla DGR n. 2025/2015 per il triennio 2016 – 2018, con DDR n. 157 del 20/4/2016 del Direttore della Direzione Lavoro è stato disposto di utilizzare le risorse residuate dal precedente triennio, per garantire la manutenzione correttiva e adeguativa.
La Direzione Lavoro ha inoltre verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, articoli 5 e 192) per la legittimità dell’affidamento in house a Veneto Lavoro, appurato che l'amministrazione aggiudicatrice esercita sull’affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che oltre l'80 per cento delle attività dell’affidatario è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante e che nell’affidatario non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati. A tali fini la normativa regionale di riferimento (Leggi Regionali n. 31/1998 e n. 3/2009 come modificata dalla Legge Regionale 25 ottobre 2018, n. 36) sottopone Veneto Lavoro, Ente strumentale con personalità giuridica di diritto pubblico, ad un controllo da parte della Regione del Veneto assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo) e l’attività dell’Ente è rivolta esclusivamente a favore della Regione del Veneto, non essendogli consentita l’erogazione di servizi, a titolo oneroso, a soggetti terzi. Da ultimo la Direzione Lavoro ha verificato che l’utilizzo della procedura in house providing si rende nettamente preferibile rispetto a una normale procedura di appalto. Ciò sia in ragione della flessibilità operativa garantita dall’Ente, sia in ragione di criteri di snellimento procedurale ed economicità del servizio sia in merito alla congruità economica come prevista dal c. 2 dell’art. 192 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016. Con particolare riferimento a quest’ultimo punto, la Struttura ha proceduto agli accertamenti come da verbale del 31/10/2018 agli atti (valutazione convenienza economica per l’affidamento in house a Veneto Lavoro del servizio di sviluppo software dei servizi applicativi del portale www.cliclavoroveneto.it per la gestione della formazione degli apprendisti assunti ai sensi dell’articolo 44 del D. Lgs. n. 15 giugno 2015, n. 81) in base al progetto presentato dall’Ente strumentale e acquisito con prot. reg. 436181 del 26/10/2018.
In conformità a quanto disposto dalla DGR n. 530 del 30/4/2018, il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto ha provveduto, in data 13 luglio 2018 a proporre domanda d’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016, indicando Veneto Lavoro fra i soggetti affidatari. Inoltre l’art. 5.3 della Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 235 del 15 febbraio 2017, “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016.”, aggiornata con analogo provvedimento n. 951 del 20 settembre 2017, ha previsto che “[…] Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.”. Pertanto, si ritiene che, in forza di tale disposizione, si possa procedere all’affidamento in house a Veneto Lavoro del servizio in oggetto.
Preso atto di quanto indicato da Veneto Lavoro nel progetto prot. n. 436181 del 26/10/2018 del servizio in oggetto, agli atti presso la Direzione Lavoro, occorrerà autorizzare il medesimo all’assunzione di n. 2 unità con contratto di lavoro autonomo.
L’ente affidatario, nella realizzazione del presente provvedimento, è tenuto al rispetto della normativa sugli appalti, sulla pubblicità, sulla trasparenza, sulla privacy (D. Lgs. n. 101 del 10/8/2018) nonché della normativa nazionale in tema di accessibilità degli strumenti informatici prevista dalla L. n. 4/2004 con i requisiti tecnici indicati dal Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, allegato A “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità degli strumenti informatici” così come sostenuto dall’art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2013).
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al D.D. n. 258 del 26/9/2017.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lettera c, si prevede che l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, per complessivi € 191.500,00 a valere sul Bilancio Regionale definitivo approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, saranno assunti nei seguenti termini massimi:
Le somme saranno erogate all’ente Veneto Lavoro come di seguito illustrato:
Le richieste di liquidazione saranno predisposte a cura dell’ente Veneto Lavoro, che dovrà assicurare la regolare tenuta di un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l’ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti, dettagliatamente descritti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza.
I provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi l’assunzione del relativo impegno di spesa e la sottoscrizione della convenzione, saranno di competenza del Direttore della Direzione Lavoro, incaricato dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 3 marzo 2009 n. 3 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29.12.2017 che approva il bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la DGR n. 10 del 5 gennaio 2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018–2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la DGR n. 2025 del 23 dicembre 2015;
VISTO l’art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016.
delibera
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