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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1110 del 31 luglio 2018
Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Canoni del demanio idrico. Disposizioni per l'anno 2019.
L'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di determinare con proprio provvedimento per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente. Si tratta ora di aggiornare i canoni demaniali per l'anno 2019.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'articolo 83, comma quarto, della legge regionale 13. aprile 2001 n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce alla Giunta Regionale, sentite le province, la facoltà di determinare con proprio provvedimento, per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico. Detti canoni si riferiscono all'uso dell'acqua e all'occupazione a qualsiasi titolo delle pertinenze dei corsi d'acqua e di specchi acquei fatta da soggetti privati o pubblici.
La Giunta Regionale deve provvedere altresì, ai sensi della medesima norma, all'aggiornamento dei canoni vigenti per l'anno successivo, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente.
Per quanto riguarda l'aggiornamento dei canoni per il prossimo anno 2019, va considerato il valore dell'1,15%, corrispondente al valore medio annuo determinato sulle variazioni mensili nell'anno 2017, come riportate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 1 febbraio 2018 n. 26, da applicarsi ai canoni demaniali vigenti per l'anno 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e il R.D. 25 luglio 1904 n. 523;
VISTA la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 1 febbraio 2018 n. 26;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001;
VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
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