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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 13 febbraio 2018


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 62 del 26 gennaio 2018

Organismo Indipendente di Valutazione Unico per la Regione e per gli enti regionali. Organizzazione e funzionamento. Disposizioni.

Note per la trasparenza

Si approvano le disposizioni sull'organizzazione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione Unico per la Regione e per gli enti regionali, rese necessarie dall’ampliamento delle competenze del predetto Organismo, previsto ora, dalla legge regionale n. 14 del 2016,  come Organismo unico per l’intero sistema dell’amministrazione regionale allargata, con riferimento pure agli enti regionali.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha ritenuto di istituire fin dal 2011, precisamente con DPGR n. 4 del 27.1.2011, attuativo della deliberazione di Giunta n. 3371 del 30 dicembre 2010, l’organismo indipendente di valutazione, introdotto dall’art. 14 della l. 150/09, pur in mancanza, come risulta dall’art. 16 del d.lgs. 150/09, di un termine vincolante di attivazione del nuovo organismo di promozione della performance con riguardo alle amministrazioni regionali.

Con l’art. 28  della legge regionale n. 54/12, la Regione ha recepito in sede legislativa la normativa primaria statale, prevedendo l’organismo predetto e stabilendo che l’organismo regionale, previa convenzione con gli enti interessati, potesse svolgere la propria attività anche per gli enti regionali strumentali. Tale possibilità di convenzionamento è stata specificamente disciplinata con deliberazione n. 301 del 12 marzo 2013 “Disposizioni in materia di disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in applicazione del d.lgs. n.150/2009. Art. 28 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54”, con la quale la Giunta Regionale ha statuito che l'OIV della Regione potesse “svolgere le proprie funzioni anche in favore degli Enti strumentali previa stipula di apposita convenzione secondo lo schema-tipo allegato", fissando al riguardo, per ciascun componente dell’O.I.V. un “compenso di € 1.000,00 annuo omnicomprensivo”.

Allo scopo di rafforzare l’omogeneità del metodo di valutazione della performance nell’ambito dell’intero sistema amministrativo regionale allargato, con l’art. 25, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, la Regione ha disposto l’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione Unico per la Regione e per gli enti regionali. In base a tale previsione, l’organismo nominato dalla Regione esercita obbligatoriamente l’attività anche per gli enti regionali e specificamente Veneto Lavoro, Istituto Regionale Ville Venete, Esu Padova, Esu Verona, Esu Venezia, Parco del Sile, Parco Delta del Po, Parco Colli Euganei, Arpav, Avepa.

Con il d.lgs. 74/17, sono state ridefinite le competenze dell’Organismo Indipendente di Valutazione, consacrando la piena responsabilità dell’organismo nell’elaborazione dei sistemi di valutazione della performance delle strutture organizzative delle pubbliche amministrazione e quindi rafforzandone, anche sul piano della autorevolezza, il ruolo all’interno dell’azione amministrativa e delle organizzazioni pubbliche.

In particolare, il nuovo quadro delle competenze prevede che l’organismo:

a) sostituisce il servizio di controllo interno;
b) rilascia un parere obbligatorio sul codice di comportamento dell’amministrazione;
c) opera in affiancamento al responsabile prevenzione della corruzione, comunicando al Dipartimento Funzione Pubblica i dati specifici, sovrintendendo agli obblighi di pubblicazione degli stessi su web (trasparenza), con competenza specifica del Presidente dell’OIV alla firma annuale delle griglie elaborate dall’Autorità Anticorruzione;
d) emette annualmente un parere vincolante sul sistema di misurazione e valutazione delle performance dell’ente e dei dirigenti di vertice;
e) individua modalità di comunicazione con i cittadini, anche in forma associata, relativamente al processo di misurazione delle performance organizzative.

Anche a seguito del descritto intervento normativo, l’Organismo Indipendente di Valutazione svolge, in particolare, un ruolo centrale nel processo di misurazione e valutazione della performance, assolvendo alle seguenti funzioni fondamentali:

  1. verifica, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione;
  2. effettua la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
  3. opera la validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni elaborate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7.

L’art. 14 bis del d.lgs. 150/09, introdotto dall’art. 14 del d.lgs. 74/17, prevede inoltre, a tutela della indipendenza e qualificazione dei componenti degli organismi, la pubblicazione e l’aggiornamento di elenchi dei componenti degli OIV, tra i quali le amministrazioni nominano i componenti medesimi, previa procedura selettiva pubblica.

A fronte dell’allargamento soggettivo delle competenze dell’OIV regionale, estese a tutti gli enti dell’amministrazione regionale allargata, con la sola esclusione degli enti del SSR, nonché della maggiore responsabilizzazione dell’organismo stesso, si pone come opportuna l’adozione di una disciplina uniforme e chiara dell’organizzazione e del funzionamento dell’organismo medesimo, al fine di evitare contenziosi e per valorizzarne l’autorevolezza nel sistema di valutazione.

Si propone pertanto l’approvazione delle disposizioni riportate nell’Allegato A) della presente deliberazione, da applicarsi da parte della Regione e degli enti regionali, salvi, per questi secondi, gli adattamenti ritenuti opportuni in particolare per quanto riguarda le strutture di supporto.

Tra le disposizioni più significative della proposta di disposizioni vi è quella che stabilisce il quorum strutturale di due componenti, disposizione che trova conforto in previsioni di legge quale quella relativa ai revisori dei conti degli enti locali e che supera le incertezze sulla necessità della presenza di un numero dispari di membri, secondo le ordinarie regole di funzionamento dei collegi, salvo stabilire che in caso di parità, in assenza del presidente, il cui voto prevale, la decisione viene rinviata; si prevede inoltre la decadenza per il caso di assenze ingiustificate reiterate. Si stabiliscono le incompatibilità..

Il più volte sottolineato rafforzamento e allargamento dell’operatività dell’organismo nominato dalla Regione impone di rivedere il compenso dovuto ai componenti dell’organismo, attualmente fissato con provvedimento risalente ormai a sette anni addietro e in particolare al 2011. Si ricorda, al riguardo, che la Delibera n. 12 del 27 febbraio 2013 dell’Anac, al punto 12, affida alle amministrazioni la determinazione del compenso. Per tutte le ipotesi sopra considerate, si prevede il rimborso delle spese documentate di trasferta in conformità alla disciplina posta dalla Regione del Veneto per le spese di trasferta dei dirigenti.

Si propone, in proposito, tenuto anche conto della prassi in atto presso enti omologhi, di stabilire un compenso per le sedute presso la Regione del Veneto e presso gli enti strumentali regionali con 10 o più dirigenti, in misura di € 500,00 per ciascun componente, compreso il Presidente, mentre per quest’ultimo si prevede, tenuto conto del fondamentale ruolo propulsivo, di elaborazione di documenti, di assunzione di responsabilità per conto dell’Organismo, di rappresentanza dello stesso nel rapporto con l’Amministrazione e con le altre istituzioni, l’attribuzione di un compenso aggiuntivo fisso annuale di €. 12.000 per l'attività svolta per la Regione e di €. 5.000 per i predetti enti regionali con 10 o più dirigenti. Per gli enti strumentali regionali con meno di 10 dirigenti, si propone un compenso pari ad € 1.500,00 annuo omnicomprensivo per i componenti e di € 3.000,00 annuo omnicomprensivo per il Presidente. Tale compenso sarà erogato ai componenti che partecipino almeno al 70% delle sedute dell’Organismo, specificamente dedicate alla valutazione del personale degli enti strumentali.

Il Presidente dell’OIV predispone e comunica entro il 31 gennaio di ogni anno, agli enti per i quali opera, il calendario di massima delle sedute e delle attività da svolgere annualmente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;

VISTI i decreti legislativi nn. 150/09 e 74/17;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;

delibera

  1. di approvare le disposizioni per il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione Unico di cui all’Allegato A) della presente deliberazione, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  1. di stabilire che il compenso spettante ai componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione Unico è dovuto nella misura indicata nelle premesse, a decorrere dal 1° febbraio 2018;
  1. di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa 005008/U “Spese per il funzionamento e l’attività dell'organismo indipendente di valutazione (art. 28, L.R. 31/12/2012, N.54)”;
  1. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
  1. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

62_AllegatoA_362867.pdf

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