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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 17 novembre 2017


Materia: Mostre, manifestazioni e convegni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1747 del 07 novembre 2017

Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche anno 2019. Approvazione modulistica per la presentazione delle domande. L.R. 23 maggio 2002, n. 11, artt. 4 e 5.

Note per la trasparenza

La normativa regionale in materia fieristica prevede che la Giunta regionale attribuisca le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, previa domanda dell'organizzatore fieristico interessato. Con il presente provvedimento, si approva la modulistica per la presentazione delle domande ai fini dell’attribuzione delle sopra indicate qualifiche alle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Veneto nel corso dell’annualità 2019.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Regione esercita funzioni amministrative in materia fieristica, disciplinate dalla Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”, così come modificata dalla Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 – Disciplina del settore fieristico”.

In particolare, per quanto attiene lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, la L.R. n. 11/2002 prevede all’art. 4 che la Giunta regionale attribuisca le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale, mentre ai Comuni spetta l’attribuzione delle qualifiche di rilevanza locale.

La L.R. n. 11/2002 dispone inoltre, all’art. 5, che gli organizzatori fieristici comunichino preventivamente lo svolgimento delle manifestazioni. Destinatari della comunicazione sono, in analogia al criterio di competenza applicato alle qualifiche, la Regione per le fiere internazionali e nazionali, ed i Comuni nel caso di quelle locali.

Si tratta ora di rendere operative tali norme relativamente alle manifestazioni internazionali e nazionali che si svolgeranno in Veneto nell’anno 2019, in attuazione delle competenze regionali sopra richiamate.

La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, struttura regionale competente in materia, a tal fine ha predisposto la necessaria modulistica per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche e delle comunicazioni di svolgimento riferite ad ogni singola manifestazione, secondo quanto indicato dalla L.R. n. 11/2002 e dagli strumenti attuativi correlati: Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5 “Requisiti per l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati” e deliberazione di Giunta regionale 8 novembre 2002, n. 3137 “Requisiti minimi dei quartieri fieristici”.

Il contestuale invio della domanda, Allegato A “Schema di comunicazione svolgimento e di domanda riconoscimento qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali anno 2019” e delle informazioni generali sulla manifestazione, Allegato B “Scheda rilevazione dati manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale per l’anno 2019”, renderà più agevole e uniforme l’assolvimento degli adempimenti a carico degli organizzatori fieristici, consentendo alla Regione di ottimizzare i tempi di verifica dei parametri di legge.

Quale termine di presentazione delle istanze, si ritiene di indicare la scadenza del 31 gennaio 2018, specificando che si tratta di un termine di natura ordinatoria posto al fine di poter disporre in tempo utile delle informazioni e dei dati necessari per la realizzazione e pubblicazione del calendario fieristico regionale, previsto all’art. 6 della L.R. n. 11/2002, edizione 2019.

Il predetto termine consente, altresì, di poter concorrere alla formulazione del calendario fieristico italiano nei tempi deliberati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, consentendo a tale utile ed efficace strumento di promozione di essere divulgato con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle manifestazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”;

VISTI  gli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: “Requisiti per l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati”, approvato con D.G.R. n. 3136 dell’8 novembre 2002;

VISTA la Deliberazione n. 3137 dell’8 novembre 2002 “Requisiti minimi dei quartieri fieristici”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Deliberazione n. 600 dell’8 maggio 2017 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione”:

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

  1. di considerare le premesse e gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare la modulistica per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale, unitamente alle comunicazioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche per l’anno 2019, Allegato A “Schema di comunicazione svolgimento e di domanda riconoscimento qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali anno 2019” e Allegato B “Scheda rilevazione dati manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale per l'anno 2019”;
  1. di dare atto che la documentazione di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento, è reperibile e direttamente scaricabile dal sito istituzionale della Regione del Veneto all’indirizzo
    http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/modulistica-sistema-fieristico;
  1. di non richiedere ulteriore documentazione ai soggetti collaboratori che affianchino, nella gestione delle fiere, i soggetti organizzatori, essendo questi ultimi obbligati al controllo e all’assunzione di responsabilità sull’operato dei collaboratori stessi;
  1. di individuare quale termine, non perentorio, per la presentazione delle istanze il 31 gennaio 2018;
  1. di stabilire che le domande dovranno essere presentate unicamente via PEC al seguente indirizzo:
    promoeconomia@pec.regione.veneto.it;
  1. di dare atto che il provvedimento finale riguardante l’attribuzione delle qualifiche di rilevanza  internazionale o nazionale alle singole manifestazioni fieristiche sarà adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello “Schema di comunicazione svolgimento e di domanda riconoscimento qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali anno 2019” e della “Scheda rilevazione dati manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale per l'anno 2019”;
  1. di stabilire che le manifestazioni fieristiche non possano assumere denominazioni o aggettivazioni che richiamino un carattere diverso dalla qualifica attribuita, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 della L.R. n. 11/2002;
  1. di stabilire che i soggetti organizzatori che intendano apportare modifiche allo svolgimento di manifestazioni per le quali viene attribuita la qualifica dovranno presentare apposita comunicazione entro i due mesi antecedenti l’inizio della rassegna. Analogamente, va data comunicazione in caso di rinuncia all’effettuazione della manifestazione;
  1. di stabilire che l’effettivo svolgimento della manifestazione fieristica costituisce atto volontario dei soggetti organizzatori e rimane subordinato:
  • al rispetto dei diritti e degli interessi di soggetti terzi in qualunque modo acquisiti sulla denominazione e sullo svolgimento della manifestazione fieristica in forza di atti o contratti stipulati o di norme di legge;
  • all’acquisizione di tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme in materia di manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle che tutelano la sicurezza e la pubblica incolumità (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 “Testo Unico della Legge di pubblica sicurezza”, D.P.R 1 agosto 2011, n. 151, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, ecc.);
    1. in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro (D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    2. in materia di commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni e alla L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
  1. di considerare l’eventuale violazione dei diritti e/o delle norme di cui al precedente punto 10 non rientrante nelle fattispecie sanzionabili dal combinato disposto delle Leggi regionali n. 11/2002 e n. 10/1977, ma nelle sanzioni previste dalle specifiche norme regolanti i contratti o gli accordi, nonché le fattispecie legali violate;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell’esecuzione del presente provvedimento;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1747_AllegatoA_356758.pdf
1747_AllegatoB_356758.pdf

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