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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 112 del 20 novembre 2017


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1750 del 07 novembre 2017

"MZ Biogas - società agricola a r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Ariano nel Polesine (RO). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (colture agricole dedicate), effluenti zootecnici e sottoprodotti della lavorazione dei cereali rilasciata alla società “MZ Biogas – società agricola a r.l.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 – DGR n. 1743 del 2 novembre 2016 – <<“MZ Biogas – società agricola a r.l.”. Modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Ariano nel Polesine (RO). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.>>.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 157080/2017 (protocollo regionale n. 157080 del 20 aprile 2017);
Data procedibilità istanza: 26 luglio 2017.
Notifica di variante inviata alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 197996 del 19 maggio 2017);
Richiesta documentazione integrativa (protocollo regionale n. 262950 del 3 luglio 2017);
Parere tecnico rilasciato da ARPAV – Dipartimento provinciale di Rovigo (protocollo regionale n. 222506 del 7 luglio 2017);
Parere favorevole rilasciato dal Consorzio di bonifica Delta del Po (protocollo regionale n. 310351 del 31 luglio 2017);
Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 345868 del 10 agosto 2017);
Verbale istruttorio di conclusione del procedimento del 5 settembre 2017.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all’esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 3 aprile 2012 e s. m. e i. (DGR n. 1743 del 2 novembre 2016 ), la società “MZ Biogas – società agricola a r.l.” (CUAA 03912390279), con sede legale in via Roma, 19 – Comune di Cittadella (PD) e operativa (sede impianto) in via Giotto, 5 – Comune di Ariano nel Polesine (RO), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Ariano nel Polesine (RO), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino – 2.000 t/anno ed effluente zootecnico avicolo – 5.500 t/anno tal quali), sottoprodotti della lavorazione dei cerali (365 t/anno tal quali) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate – 14.000 t/anno tal quali), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con la medesima DGR n. 531/2012 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

Il 18 agosto 2011 l’impianto di produzione di energia assentito alla società “MZ Biogas – società agricola a r.l.” è entrato formalmente in esercizio.

In data 20 aprile 2017 la medesima Società agricola ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 531/2012 e ss. mm. e ii., prevedendo in sintesi:

  • la realizzazione di una nuova pre-vasca di carico;
  • l’eliminazione della platea di ricevimento dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali e la ricollocazione planimetrica della platea di scarico e stoccaggio della pollina;
  • la rimodulazione del piano di alimentazione dell’impianto di biogas prevedendo l’eliminazione dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali, la riduzione dell’apporto di liquame bovino, l’incremento della quantità di pollina e la riduzione dei prodotti di origine biologica;
  • l’approvvigionamento di acqua dalla rete idrica della bonifica.

 Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 26 luglio 2017, ha avviato l’iter amministrativo ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

 A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 19 maggio 2017, protocollo n. 197996, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla società “MZ Biogas – società agricola a r.l.”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima società, “MZ Biogas – società agricola a r.l.”, un’ulteriore modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 306797 e n. 306802 del 27 luglio 2017 e n. 310351 del 31 luglio 2017);
  • il Consorzio di bonifica Delta del Po, con nota acquisita al protocollo n. 310351 del 31 luglio 2017), si è espresso favorevolmente alla variante in oggetto;
  • le Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento non si sono espresse nei termini previsti (legge n. 241/1990, art. 17 bis);

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 531/2012 e s. m. e i. (DGR n. 1743 del 2 novembre 2016 e decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 57 del 26 aprile 2017);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrati-va della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lgs. n. 387/2003;

CONFERMATO che:

  • con atto di costituzione di diritto di superficie, registrato alla Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Mestre (VE) il 5 novembre 2010 al n. 2389 serie 1T, e trascritto all’Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Venezia, Sezione staccata di Chioggia (VE) in data 8 novembre 2010, al Registro generale n. 6334 e Registro particolare n. 3945, come da atto notarile del 27 ottobre 2010 a firma del dott. Francesco Candiani, notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente in Mestre (VE) (Rep. n. 124659 e Racc. n. 33892), nonché da Contratto di locazione finanziari n. 940551/001, risulta che la società “MZ Biogas – società agricola a r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia (Comune di Ariano nel Polesine (RO), foglio 21, particelle n. 192, n. 193, n. 194, n. 195, n. 197 e n. 198) sino alla data del 27 ottobre 2035;
  • con atto “tipo mappale” – atto di aggiornamento, presentato all’Ufficio provinciale di Rovigo, protocollo n. 2011/150727 del 14 dicembre 2010 gli originari i mappali n. 197 e n. 198, foglio 21, catasto terreni, Comune di Ariano nel Polesine, risultano essere stati soppressi, generando il mappale n. 206, stesso Comune;
  • con atto “tipo mappale” – atto di aggiornamento, presentato all’Ufficio provinciale di Rovigo, protocollo n. 2011/114653 del 5 settembre 2011 gli originari mappali n. 192 e n. 194, foglio 21, catasto terreni, Comune di Ariano nel Polesine, risultano essere stati soppressi, generando il mappale n. 209, stesso Comune;
  • con atto di servitù di elettrodotto, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Adria il 1° aprile 2011 al n. 695, serie 1T e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Chioggia in data 5 aprile 2011 al Registro generale n. 1806/1807/1808 e Registro particolare n. 1150/1151/1152, come da atto notarile del 9 marzo 2011 a firma del comm. dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 116.440/31.484), la società “Enel Distribuzione S.p.A.” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Ariano nel Polesine, catasto terreni, foglio 21, mappali n. 193, 195, 206, 208);
  • con atto di servitù di elettrodotto, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Adria il 1° dicembre 2010 al n. 3048, serie 1T e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Chioggia in data 3 dicembre 2010, al Registro generale n. 6885 e al Registro particolare n. 4317, come da atto notarile del 25 novembre 2010 a firma del comm. dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 115.841/31.049), la società “Enel Distribuzione S.p.A.” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della linea elettrica (Comune di Ariano nel Polesine, catasto terreni, foglio 14, mappali n. 25, 72, 216);
  • con atto di servitù di elettrodotto, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Adria il 1° dicembre 2010 al n. 3047, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Chioggia in data 3 dicembre 2010, al Registro generale n. 6884 e Registro particolare n. 4316, come da atto notarile del 5 novembre 2010 a firma del comm. dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 115.840/31.048), la società “Enel Distribuzione S.p.A.” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della linea elettrica (Comune di Ariano nel Polesine, catasto terreni, foglio 21, mappali n. 14 e 191);
  • con l’accettazione del preventivo di connessione - codice GOAL n. 12536 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione” alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;
  • con atto di costituzione di servitù di elettrodotto per posto di trasformazione su palo porta sezionatore e linee connesse, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Adria il 10 maggio 2011, al n. 1049, serie 1T e trascritto all’agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia in data 11 maggio 2011 al Registro generale n. 2602 e Registro particolare n. 1705, come da atto notarile del 10 maggio 2011 a firma del comm. dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 116.629/31623), la società “Enel Distribuzione S.p.A.” ha la disponibilità delle superfici interessate dallo spostamento della linea elettrica (Comune di Ariano nel Polesine, catasto terreni, foglio 14, mappali n. 25, 48, 72 e 216);
  • con parere idraulico rilasciato dal Consorzio di bonifica Delta Po Adige, protocollo n. 224176 del 10 maggio 2011, il medesimo ha autorizzato e concessionato l’attraversamento e il parallelismo dell’impianto di rete elettrica di progetto, rispettivamente su mappale n. 174, foglio 21, in Comune di Ariano nel Polesine e sul canale denominato “Pascolon”;
  • AVEPA-Sportello unico agricolo di Rovigo con nota protocollo n. 573249 del 7 dicembre 2011 ha confermato il Piano aziendale trasmesso in data 30 agosto 2011 (protocollo dell’Agenzia n. 74140), ai sensi dell’articolo 44 della LR n. 11/2004; 

PRESO ATTO che:

  • con nota protocollo n. 164189 del 27 aprile 2017, la società, “MZ Biogas – società agricola a r.l.”, ha trasmesso la dichiarazione dell’ing. Stefano Svegliado, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2584 con la quale si conferma l’importo della perizia di stima, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare di euro 284.367,49 (euro duecentottantaquattromilatrecentosessantasette/49);

PRESO ATTO altresì che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 531 del 3 aprile 2012, il completamento della costruzione e la modifica all’esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), pari a 13.350 t/anno tal quali, ossia il 65 % del totale in peso;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo – pollina di ovaiole e broiler), pari a 6.195 t/anno tal quali, ossia il 30 % del totale in peso;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino – liquame), pari a 1.100 t/anno tal quali, ossia il 5 % del totale in peso;
  1. di autorizzare, in sostituzione del punto 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 531 del 3 aprile 2012, la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto (motore MWM, modello TCG 2020 V12) di potenza termica nominale unitaria di 2,403 MW, di cui 0,998 MWelettrici (1,158 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Marelli, modello MJB 450 LB4 B24);
  2. di confermare in capo alla società “MZ Biogas – società agricola a r.l.” (CUAA 03912390279), con sede legale in via Roma, 19 – Comune di Cittadella (PD) e operativa in via Giotto, 5 – Comune di Ariano nel Polesine (RO), l’autorizzazione al completamento della costruzione e all’esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati ai precedenti punti 2. e 3., nel Comune di Ariano nel Polesine (RO), catasto terreni, foglio 21, mappali n. 193, 195, 206 e 209, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 205285 del 16 aprile 2008, n. 329339 del 24 giugno 2008, n. 355268 dell’8 luglio 2009, n. 445309 del 10 agosto 2009, n. 292293 del 17 giugno 2011, n. 447959 del 28 settembre 2011, n. 489109 del 20 ottobre 2011, n. 589603 del 19 dicembre 2011, n. 199889 del 20 maggio 2016, n. 239764 del 20 giugno 2016, n. 164189 del 27 aprile 2017 e 306797 del 27 luglio 2017;
  3. di confermare il punto 5. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 531 del 3 aprile 2012, con il quale società “MZ Biogas – società agricola a r.l.” è autorizzata alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell’energia elettrica, denominata “MZ Biogas”, ubicato nel Comune di Ariano nel Polesine (RO), foglio 21, mappali n. 208 e 209, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 329335 del 24 giugno 2008, n. 167448 del 6 aprile 2011, n. 447959 del 28 settembre 2011 e n. 589603 del 19 dicembre 2011;
  4. di confermare il punto 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 531 del 3 aprile 2012, con il quale la società “MZ Biogas – società agricola a r.l.” è autorizzata alla costruzione e all’esercizio di un impianto di teleriscaldamento per una potenza complessivamente impegnata di 282 kW, pari a complessivi 550 MWh/anno (6 % della producibilità termica potenziale di 9.252 MWh/anno), ubicato nel territorio del Comune di Ariano nel Polesine (RO), foglio 21, mappali n. 14, 191, 193, 206 e 209, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 447959 del 28 settembre 2011, a servizio:
  • della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (240 kW);
  • delle strutture agricolo-produttive adibite ad uso uffici (5 kW);
  • del riscaldamento riserva idrica per protezione antigelo (17 kW);
  • del riscaldamento dell’abitazione del socio Zanirato Giorgio (20 kW);
  1. di confermare il punto 7. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 531 del 3 aprile 2012, con il quale la società “Enel Distribuzione S.p.a.” ora “e-distribuzione S.p.a.” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, è autorizzata alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea in cavo sotterraneo a 20 kV in derivazione dalla cabina esistente denominata “MZ Biogas” sino al punto di connessione su rete aerea MT denominata “Ariano”, su terreni censiti al Comune di Ariano nel Polesine (RO), catasto terreni, foglio 21, mappali n. 14, 174, 191, 193, 206, 208, e foglio 14, mappali n. 25, 72, 216, compreso parallelismo lungo la strada comunale denominata “via Tombe” e attraversamento sul canale denominato “Pascolon”, il cui progetto costituisce allegato alla note protocollo il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 329335 del 24 giugno 2008 e n. 167448 del 6 aprile 2011;
  2. di approvare l’allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato dal punto 8. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 531 del 3 aprile 2012 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;
  3. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Ariano nel Polesine (RO), foglio 21, mappali nn. 193, 195, 206 e 209, perdono di efficacia e quindi decadono il 27 ottobre 2035, termine ultimo di validità del contratto di locazione finanziaria allegato alla documentazione di progetto;
  4. di comunicare, alla società agricola “MZ Biogas – società agricola a r.l.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;
  5. di revocare, sulla base delle risultanze istruttorie, la deliberazione della Giunta regionale n. 1743 del 2 novembre 2016, con la quale alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, la Giunta regionale aveva autorizzato alla società agricola “MZ Biogas – società agricola a r.l.” la modifica della costruzione e la variante all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas;
  6. di confermare l’importo complessivo di euro 375.365,09 (euro trecentosettantacinquemilatrecentoses-santacinque/09), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1750_AllegatoA_356744.pdf

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