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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 17 novembre 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1737 del 07 novembre 2017

Convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per la regolamentazione dell'erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza/emergenza per i cittadini residenti nei comuni dell'Alto Garda e zone limitrofe e delle prestazioni in ambito cardiologico per i pazienti dell'Ospedale di Malcesine da parte della struttura ospedaliera di Rovereto dell'Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento.

Note per la trasparenza

Si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per la regolamentazione dell’erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza/emergenza per i cittadini residenti nei comuni dell’Alto Garda e zone limitrofe e delle prestazioni in ambito cardiologico per i pazienti dell’Ospedale di Malcesine da parte della struttura ospedaliera di Rovereto dell’Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L’art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. cita: “Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale”.

L’art. 19 del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all’ambito territoriale regionale.

L’art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014, conferma i contenuti del predetto articolo 19 del Patto per la salute 2010-2012. L’art. 1 comma 576 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) conferma i contenuti del citato art. 19 del Patto per la Salute 2010-2012.

Alla luce di quanto sopra riportato si deve evidenziare che tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento sono in corso da molto tempo politiche collaborative mirate non solo ad affrontare le problematiche specifiche delle aree di confine ma anche ed integrare i rispettivi servizi sanitari e quindi per qualificare la rispettiva offerta sanitaria. Ci si riferisce, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione del Primiero tramite le strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti (per ultima la DGR n. 2164 del 23 dicembre 2016, ed alla regolamentazione per l’erogazione, nei confronti dei cittadini residenti in Veneto, delle prestazioni di protonterapia da parte del Centro di Trento (per ultima la DGR n. 1421 del 5 settembre 2017).

Attualmente, come anche rappresentato dal Direttore Generale dell’Azienda Ulss 9 Scaligera con nota acquisita con protocollo n. 429975 del 16 ottobre 2017, appare opportuno pervenire ad una regolamentazione dell’erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza/emergenza per i cittadini residenti nei comuni dell’Alto Garda e zone limitrofe e delle prestazioni in ambito cardiologico per i pazienti dell’Ospedale di Malcesine. Questa regolamentazione trova la sua motivazione nella necessità di garantire una risposta adeguata e tempestiva alle esigenze della popolazione che risiede nei comuni dell’Alto Garda e zone limitrofe, in considerazione della particolare dislocazione e delle funzioni presenti nell’Ospedale di Rovereto.

Si propone, pertanto, di approvare lo schema tipo di convenzione di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto, per la regolamentazione delle prestazioni sopra indicate.

Si propone che la convenzione decorra dalla data della stipula della stessa ed abbia la durata di anni tre e si dà atto che la stessa sarà sottoscritta dal Presidente o suo delegato.

Si dà atto che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i;

Visto l’art. 19 del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Visto l’art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Visto l’art. 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per la regolamentazione dell’erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza/emergenza per i cittadini residenti nei comuni dell’Alto Garda e zone limitrofe e delle prestazioni in ambito cardiologico per i pazienti dell’Ospedale di Malcesine da parte della struttura ospedaliera di Rovereto dell’Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento, di cui all’Allegato A parte integrante del presente atto;
  2. di approvare che la convenzione decorra dalla data della stipula della stessa ed ha la durata di anni tre;
  3. di incaricare il Presidente, o suo delegato, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1.;
  4. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  5. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. la Direzione Programmazione Sanitaria è incaricata dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1737_AllegatoA_356637.pdf

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