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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 112 del 20 novembre 2017


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1719 del 07 novembre 2017

Autorizzazione a rinunciare al ricorso proposto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. a), dell'art. 13, comma 1, lett. a) e comma 2 e dell'art. 63 del Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 recante "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214 del 13 settembre 2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la rinuncia all’impugnazione proposta da parte della Regione del Veneto avverso alcune disposizioni di legge dello Stato.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1775 del 7 novembre 2016, è stata autorizzata la proposizione di ricorso avanti la Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett a), dell’art. 13, comma 1, lett a) e comma 2 e dell’art.  63 del Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 recante "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214 del 13 settembre 2016 per violazione degli articoli 117, comma II, lett. r) e IV comma, 118 e 119, oltreché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

L’art. 5, comma 1, lett a) del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, ha apportato  modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale.

In particolare, per effetto di esso, “il comma l è sostituito dal seguente: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micropagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33) 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.”

Tale disposizione è stata contestata perché, ponendo un obbligo anche a carico dell’amministrazione regionale di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico predisposti a livello centrale, trasmoda la competenza esclusiva dello Stato in materia di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”, vincolando puntualmente le Regioni ad una modalità di ricezione dei pagamenti e con ciò ledendone l’autonomia gestoria in ordine alla determinazione delle modalità di svolgimento del servizio di riscossione in relazione alle molteplici e variegate attività affidate alle sue cure.

La previsione della possibilità di accettare altre forme di pagamento sembra, poi, porre la potestà organizzatoria regionale in materia in una posizione di subordine, quasi ancillare, pur anche ove le modalità approntate dalla Regione risultino più performanti. Con la conseguenza che l’obbligo di utilizzare comunque la piattaforma statale risulterebbe inutile oltreché lesivo dell’autonomia organizzativa dell’amministrazione regionale.

Sennonché la disposizione nella sua concreta attuazione sta trovando attuazione attraverso una paritetica interrelazione e coordinamento tra il Nodo dei Pagamenti Nazionali (PagoPA) e il Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici, nel cui ambito quest’ultimo ha trovato lo spazio per sviluppare una piattaforma innovativa MyPay-MyPivot, il cui utilizzo è stato esteso anche al di fuori del territorio regionale, a favore delle Regioni Campania, Lombardia, Puglia nonché a favore della Città metropolitana di Roma, della Provincia autonoma di Trento.

In concreto, dunque, la disposizione impugnata ha ricevuto un’attuazione costituzionalmente orientata ed adeguata, che ha salvaguardato l’autonomia regionale in uno con l’interesse dei cittadini al buon andamento dell’agire pubblico e quello delle Regioni a un efficiente gestione amministrativa. Si ritiene perciò venuto meno il concreto interesse a una decisione di merito della Corte costituzionale.

L’art. 13, comma 2 del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 statuisce che: “Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' inserito il seguente:

«14-bis. (Agenzia per l'Italia digitale). - 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e' preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

2. AgID svolge le funzioni di:

(omissis)

b) programmazione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed e' approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno”.

Tra le competenze attribuite all’AgID è prevista la redazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Il quale potenzialmente non ha contenuti solo programmatici ma pur anche specifici e puntuali poteri dispositivi sotto forma di individuazione di interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche.

Tale disposizione in corso di modificazione per effetto del decreto correttivo, già sottoposto al parere del Consiglio di Stato rilasciato in data 4 ottobre 2017, affida all’AgID il compito di adottare le “linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del Codice”, previa consultazione pubblica e sentite le amministrazioni competenti, la Conferenza Unificata nonché il Garante per la protezione dei dati personali.

Il che sembra ricondurre le funzioni dell’Agenzia a compiti di preminente coordinamento tecnico e informativo, peraltro prevedendo forme di partecipazione sia diretta, attraverso la consultazione delle amministrazioni competenti, sia indiretta tramite il sistema delle Conferenze intergovernative.

Si ritiene, perciò, che si possano considerare fugati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati nel ricorso introduttivo del giudizio avanti la Corte costituzionale con conseguente opportunità di rinunciare al motivo di impugnazione.

L’art.  63 del Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 statuisce che: “Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del presente decreto, può nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua uno o più progetti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, dei quali può affidare l'attuazione, ai sensi del comma 1, al Commissario eventualmente nominato ai sensi del comma 1, autorizzandolo ad avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 1.

Per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, il Commissario esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per l'Italia digitale, nonché il potere sostitutivo secondo le modalità di cui al comma 4.

In caso di inadempienze gestionali o amministrative relative all'attuazione delle misure necessarie ai fini del comma 3, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti; decorso inutilmente tale termine, il Commissario, su autorizzazione resa con decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione al Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.

Il Commissario, nell'ambito delle proprie competenze e limitatamente all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, può avvalersi della collaborazione di società a partecipazione pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse finalizzate allo scopo, e può, inoltre, adottare nei confronti degli stessi soggetti e nei confronti delle pubbliche amministrazioni, regole tecniche e linee guida, nonché richiedere dati, documenti e informazioni strumentali all'esercizio della propria attività e dei propri poteri.”

Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non esercita solo un’opera di coordinamento operativo, ma è dotato di autentici poteri decisori sia pure esercitabili in via sostitutiva. E ciò con riguardo a generiche “inadempienze gestionali o amministrative relative all'attuazione delle misure necessarie all’attuazione dell’Agenda digitale”. Espressione che proprio nella sua genericità lascia intendere che il Commissario possa in via sostitutiva adottare provvedimenti idonei a incidere sull’assetto organizzativo e amministrativo delle Regioni. E ciò avverrebbe, in primo luogo al di là dei limiti posti dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui alla lett. r), comma 2, dell’art. 117 Cost., in lesione dell’autonomia organizzatoria regionale di cui al comma IV del medesimo art. 117 Cost.

E, in seconda istanza, in via automatica, decorso il breve termine di trenta giorni, senza che sia prevista alcuna forma di dialogo concertativo con le autonomie territoriali, dato che non è previsto che siano esse siano sentite, neppure all’atto dell’adozione del decreto del parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in esercizio del potere sostitutivo. Con la conseguente violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost. 

Invero, sia alla luce del carattere principalmente programmatico del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 – 2019, delle funzioni di mero coordinamento svolte dal Commissario nonché in considerazione del carattere temporaneo dell’incarico, sembra diminuito il concreto interesse della Regione all’impugnativa dell’art. 63 del d. lgs. n. 175/2016 in quanto nell’esercizio di funzioni di mero coordinamento tecnico e di sollecitazione, la figura del Commissario non pare sovrapporsi all’agire e all’organizzazione regionale, fugando ogni sospetto di possibili indebite ingerenze lesive delle competenze regionali.

Per le motivazioni sopra enucleate, con la presente si autorizza il Presidente della Giunta regionale a rinunciare al ricorso proposto in via principale avanti la Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. a), dell’art. 13, comma 1, lett. a) e comma 2 e dell’art.  63 del Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 recante "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214 del 13 settembre 2016, attribuendo ai patrocinatori, avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e avv. Luigi Manzi del foro di Roma, ogni facoltà a tal fine necessaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;
  • vista la L.R. n. 24 del 16.8.2001;
  • visti l’ art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art.6 L.R. 10.12.1973 n. 27;
  • vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

delibera

  1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rinunciare al ricorso proposto in via principale avanti la Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. a), dell’art. 13, comma 1, lett. a) e comma 2 e dell’art.  63 del Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 recante "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214 del 13 settembre 2016, attribuendo ai patrocinatori, avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e avv. Luigi Manzi del foro di Roma, ogni facoltà a tal fine necessaria;
  2. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile e dall’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocato Coordinatore;
  3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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