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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1555 del 03 ottobre 2017
Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto.
Il provvedimento ha lo scopo di definire un piano di controllo finalizzato all'eradicazione della Malattia di Aujeszky sul territorio della Regione del Veneto. Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Malattia di Aujesky costituisce una delle più gravi patologie nel suino e, conseguentemente, è causa di pesanti perdite economiche a livello produttivo. Per tale motivo, molti Paesi industrializzati hanno attuato, negli anni, piani di eradicazione della malattia basati sull'utilizzo di appositi vaccini, sul blocco delle movimentazioni negli allevamenti infetti e sull'allontanamento dei soggetti con infezione latente.
In accordo con quanto previsto dalla normativa comunitaria, per mantenere lo status sanitario, la Malattia di Aujeszky deve essere obbligatoriamente notificata e tutti i casi sospetti devono essere sottoposti a controllo e indagini di laboratorio. Oltre a ciò, la norma comunitaria prevede che sia in atto, a livello regionale, un piano sulla popolazione sensibile che preveda la sorveglianza attiva e passiva nella popolazione domestica e la sorveglianza attiva nella popolazione selvatica (cinghiali).
In questi anni la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario di indennità per Malattia di Aujeszky, visto che la normativa comunitaria (Direttiva del Consiglio n. 64/432/CEE del 26 giugno 1964 e la Decisione n.2008/185/CE e s.m.i) non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni: l'obiettivo della Regione del Veneto è pertanto quello di raggiungere l'eradicazione della malattia e di acquisire lo status sanitario di indennità al fine di non causare penalizzazioni al comparto produttivo suinicolo.
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3596 del 30 dicembre 2010 e, successivamente, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2061 dell'11 ottobre 2012, è stato predisposto un piano per il controllo e l'eradicazione della Malattia di Aujeszky nella Regione del Veneto. Al termine dell'attività svolta in questi anni, con Decisione di Esecuzione (UE) 2017/888 del 22/05/2017 la Regione del Veneto è stata inserita nell'Allegato II della Decisione comunitaria 2008/185/CE del 21/02/2008 quale territorio in cui si applicano programmi riconosciuti di controllo della Malattia di Aujeszky.
Questo riconoscimento comunitario costituisce un primo grado per l'ottenimento della qualifica di territorio indenne dalla Malattia di Aujeszky di cui all'Allegato I della Decisione comunitaria 2008/185/CE del 21/02/2008.
Per inserire uno Stato membro o una Regione nel citato Allegato I della Decisione 185/2008/CE, il documento "Guidance to Commission Decision 2008/185/EC regarding additional guarantees in intra-Community trade of pigs related to Aujeszky's disease and criteria for listing a Member State or a region thereof as free from Aujeszky's disease or as having an approved disease control programme" prevede che:
Tutto ciò premesso, si ritiene necessario al fine di ottenere la qualifica di territorio indenne dalla Malattia di Aujeszky, di cui all'Allegato I della Decisione comunitaria 2008/185/CE del 21/02/2008, approvare l'Allegato A "Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky - Regione del Veneto" e relativo Allegato A1 "Norme di biosicurezza negli allevamenti suinicoli", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954;
VISTA la Direttiva del Consiglio n. 64/432/CEE del 26 giugno 1964 e s.m.i.;
VISTA la Decisione della Commissione n. 2008/185/CE del 21 febbraio 2008 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 3596 del 30 dicembre 2010;
VISTA la D.G.R. n. 2061 dell'11 ottobre 2012;
VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/888 del 22 maggio 2017.
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016;
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;
VISTOil Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016;
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Programma di eradicazione della Malattia di Aujeszky - Regione del Veneto" e relativo Allegato A1 "Norme di biosicurezza negli allevamenti suinicoli", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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