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Materia: Settore secondario
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1530 del 25 settembre 2017
Iniziative per l'ottimizzazione della gestione finanziaria dei Fondi di rotazione regionali gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A. Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, articolo 5, comma 4. Deliberazione della Giunta regionale n. 94/CR del 16 agosto 2017.
Con il presente provvedimento si estende al fondo di rotazione regionale per l'imprenditoria giovanile, di cui alla legge regionale n. 57 del 2000 e al fondo di rotazione regionale per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge regionale n. 1 del 2000, la procedura "Operazioni cumulative a valere sui singoli fondi - anticipazione dei crediti di un fondo ad altro fondo" adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 3205 del 2006, autorizzando all'attuazione la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A..
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", all'articolo 5, comma 4, prevede che la Giunta regionale, con il provvedimento che disciplina l'utilizzo dei singoli fondi regionali di rotazione, determini "gli indirizzi, destinati al soggetto gestore e finalizzati all'attuazione di operazioni richieste dai singoli beneficiari a valere su un fondo rotativo temporaneamente privo di risorse, utilizzando altri fondi che presentano adeguata disponibilità. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di reintegro delle risorse utilizzate".
Il successivo articolo 6, comma 3, della citata legge regionale prevede, altresì, che " I proventi di ciascun fondo regionale di rotazione, derivanti dalle giacenze di cassa e dai rientri delle quote delle operazioni effettuate a valere sul fondo di rotazione, sono conferiti al fondo medesimo".
Con deliberazione n. 3205 del 17 ottobre 2006 la Giunta regionale, in attuazione del citato articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2004 ha, pertanto, definito le procedure e i criteri atti ad ottimizzare la gestione finanziaria dei fondi di rotazione gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A. con l'obiettivo di rendere disponibili risorse sufficienti a imprimere un impulso significativo all'economia veneta.
Con la suddetta deliberazione è stata, inoltre, adottata la procedura denominata "operazioni cumulative a valere sui singoli Fondi - anticipazione dei crediti di un fondo ad altro Fondo" che di seguito si riporta:
"La liquidità presente nei Fondi che evidenziano al momento un minor tasso di utilizzo può essere impiegata, a titolo di anticipazione, a favore di Fondi in situazione di temporanea illiquidità. I Fondi che anticipano liquidità sono individuati sulla base delle minori oscillazioni. Veneto Sviluppo dovrà garantire che tale processo di ottimizzazione finanziaria non riduca a oltre l'80 % le disponibilità esistenti, al netto degli impegni in essere, al momento dello smobilizzo.
Per quanto riguarda il Fondo di Rotazione per il Settore primario, agroindustria e agricoltura (L.R. 40/2003), la percentuale sopra citata viene fissata al 40% una volta concluso il procedimento amministrativo di autorizzazione all'utilizzo del Fondo medesimo da parte di imprese non rientranti nella definizione di PMI.
Veneto Sviluppo dovrà semestralmente inviare alla Regione del Veneto una relazione sull'andamento delle azioni attivate con la procedura di cui trattasi al fine, anche, di valutarne efficienza ed efficacia. La procedura di cui trattasi si applicherà anche ad eventuali Fondi di successiva attivazione, purché in favore delle PMI."
La suddetta procedura, per espressa previsione della deliberazione n. 3205 del 2006, trova applicazione rispetto ai seguenti fondi regionali di rotazione destinati alle piccole e medie imprese e gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A.:
A tutt'oggi il fondo regionale per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 - agevolazione di tipo misto in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. - risulta temporaneamente sospeso per il totale impiego delle risorse destinabili al contributo a fondo perduto, mentre risultano ancora disponibili risorse destinabili al finanziamento agevolato. Viceversa, il fondo regionale per l'imprenditoria giovanile, che costituisce anch'esso un'agevolazione di tipo mista gestita da Veneto Sviluppo S.p.A., presenta ancora una rilevante disponibilità.
Si propone, quindi, di estendere la sopra richiamata procedura per l'ottimizzazione della gestione finanziaria dei fondi di rotazione regionali, gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A., anche al fondo di rotazione regionale per l'imprenditoria giovanile, di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e al fondo di rotazione regionale per l'imprenditoria femminile, al fine di assicurare la ripresa dell'operatività di quest'ultimo fino a totale copertura delle domande giacenti presso Veneto Sviluppo S.p.A. e deliberate dalla stessa finanziaria regionale al 10 ottobre 2016, data di decorrenza della sospensione temporanea del fondo.
Una volta corrisposta la quota di contributo a fondo perduto ai beneficiari le cui domande risultano sospese presso Veneto Sviluppo S.p.A. per carenza di fondi, il fondo per l'imprenditoria femminile di cui alla legge regionale n. 1 del 2000, cesserà di operare come agevolazione esclusivamente di tipo misto e, a parziale modifica di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2013, n. 2216 "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto", le relative operazioni agevolate potranno essere realizzate anche nella sola forma del finanziamento agevolato.
Con deliberazione n. 2554 del 7 agosto 2006, in attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, la Giunta regionale ha istituito un apposito fondo per l’effettuazione di operazioni di smobilizzo pro - soluto di crediti vantati da Veneto Sviluppo S.p.A. verso istituti di credito a valere su fondi di rotazione regionali costituiti presso la stessa finanziaria regionale.
Il suddetto fondo risulta avere una consistenza pari a euro 454.596,41, come si evince dal "Prospetto dei fondi straordinari amministrati e dei contributi regionali” del bilancio di esercizio 2016 della società Veneto Sviluppo S.p.A..
Si propone, pertanto, l’applicazione della sopradescritta procedura per l'ottimizzazione della gestione finanziaria dei fondi di rotazione regionali, gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A., anche al suddetto fondo prevedendo che l’anticipazione della liquidità, a favore dei fondi in situazione di temporanea illiquidità, possa derogare al limite dell’80% delle risorse disponibili nel fondo medesimo.
La legge regionale n. 19 del 2004, all'articolo 5, comma 5, stabilisce che i provvedimenti con cui la Giunta regionale definisce gli indirizzi destinati al soggetto gestore per l'attivazione di operazioni a valere su un fondo rotativo temporaneamente privo di risorse, utilizzando altri fondi che presentano adeguata disponibilità, siano adottati sentita la competente commissione consiliare.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 19 del 2004, la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 6 settembre 2017, ha espresso parere favorevole all'unanimità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n.19;
VISTA la legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2;
VISTA la legge regionale 20 gennaio 2000, n.1;
VISTA la legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3205 del 17 ottobre 2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2554 del 7 agosto 2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013;
VISTO l'articolo 5, comma 5, della legge regionale 13 agosto 2004, n.19;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 94 del 16 agosto 2017;
VISTO il parere della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 6 settembre 2017;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
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