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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 19 settembre 2017


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1424 del 05 settembre 2017

Decadenza dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 987,36 kWp nei Comuni di Treviso e Preganziol (TV), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - D.G.R. n.1925 del 27/07/2010 - Zanetti Fedora".

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dichiara la decadenza dell'autorizzazione unica rilasciata alla sig.ra Zanetti Fedora e ad Enel Distribuzione S.p.A. con DGR n. 1925 del 27/07/2010 - "Richiedente: Zanetti Fedora - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Zanetti Fedora” della potenza di 987,36 kWp nei Comuni di Treviso e Preganziol (TV), ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 4/08/2009 e con deliberazione n. 453 del 2/03/2010.

Con DGR n.2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito alla Sezione Energia, ora Unità Organizzativa Energia, la competenza in materia di autorizzazione unica per l’impianti fotovoltaici.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1925 del 27 luglio 2010, la Regione ha autorizzato la sig.ra Zanetti Fedora, residente a Preganziol (TV), in via Pesare n. 50, C. F. ZNTFDR52P57H022E, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 987,36 kWp nei Comuni di Treviso e Preganziol (TV), nonché ENEL Distribuzione Spa con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, all’esercizio dell’impianto di connessione.

Nell’allegato A alla stessa DGR n. 1925/2010, è riportata la prescrizione di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all’efficacia dell’autorizzazione unica, secondo l’art.15 del D.P.R.380/2001; pertanto la ditta autorizzata era tenuta ad iniziare i lavori entro e non oltre il 27 luglio 2011, (comma 2, articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 - "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori [...]"); inoltre nel dispositivo della deliberazione viene dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia dello stesso provvedimento.

La sig.ra Zanetti Fedora ha dato comunicazione di inizio lavori in data 25/07/2011 e presentato correttamente la garanzia fidejussoria n.5614, costituita presso la Banca Credito Cooperativo di Marcon-Venezia a favore della Regione del Veneto, a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi entro 12 mesi dalla dismissione dell’impianto fotovoltaico succitato.

Con nota acquisita al protocollo con n.242989 del 20/06/2017, Zanetti Fedora ha dichiarato di non aver proceduto alla costruzione dell’impianto autorizzato e di non aver intenzione di provvedervi nel futuro, rinunciando di fatto all’autorizzazione ottenuta; nel contempo la ditta ha chiesto lo svincolo della suddetta polizza fidejussoria di importo pari a 19.000, 00 euro.

Conseguentemente, con nota prot. n. 250183 del 27/06/2017, il Direttore dell’U.O. Energia, ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90, il preavviso di decadenza dell’autorizzazione unica, al quale non sono seguite osservazioni da parte del titolare dell’autorizzazione.

Con la stessa nota prot. 250183 del 27/06/2017 si chiedeva altresì ai Comuni di Treviso e Preganziol, enti preposti in primis alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia sul proprio territorio, ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 380/2001, di dare conferma della non avvenuta costruzione dell’opera e in particolare dell’invarianza dello stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto precedente l’autorizzazione, senza ricevere però alcuna risposta nel merito.

Si è reso necessario quindi un sopralluogo, in data 02/08/2017, effettuato da parte di personale dell’U.O. Energia, dal cui verbale si evince che l’impianto fotovoltaico non è stato costruito e che l’unica differenza rispetto allo stato dei luoghi nel momento del rilascio dell’autorizzazione è un nuovo accesso carraio, autorizzato comunque in modo indipendente con SCIA del 09/03/2017, presso il Comune di Preganziol.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;

VISTO il DPR 06/06/2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO il D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il D.M. 05/05/2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito, con modificazioni in L. 24/03/2012, n. 27;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la DGR n.2611 del 30/12/2013, “Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012”;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 59 del 5/10/2016;

VISTA la DGR n. 1925 del 27/07/2010 - "Richiedente: Zanetti Fedora - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Zanetti Fedora” della potenza di 987,36 kWp nei Comuni di Treviso e Preganziol (TV), ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

VISTA la richiesta di restituzione della polizza fidejussoria della sig.ra Zanetti Fedora, acquisita con nota prot. n. 242989 del 20/06/2017;

PRESO ATTO che a seguito della comunicazione di preavviso di decadenza dell’autorizzazione ex art.10 bis della L.241/90, prot. 250183 del 27/06/2017, non è pervenuto alcun riscontro;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dichiarare decaduta, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, l'autorizzazione rilasciata con DGR n. 1925 del 27/07/2010 alla sig.ra Zanetti Fedora, per la realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 987,36 kWp nei Comuni di Treviso e Preganziol (TV), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato altresì ENEL Distribuzione Spa all'esercizio della connessione alla rete elettrica di distribuzione dello stesso impianto;
  3. di comunicare alla sig.ra Zanetti Fedora ed ad ENEL Distribuzione Spa, di cui al precedente punto, nonché ai Comuni di Treviso e Preganziol (TV) e agli altri Enti pubblici interessati, l'avvenuta decadenza del titolo abilitativo di cui alla D.G.R. n. 1925 del 27/07/2010;
  4. di disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.5614, costituita presso la Banca Credito Cooperativo di Marcon-Venezia per conto ed interesse della sig.ra Zanetti Fedora, residente a Preganziol (TV), in via Pesare n. 50, C. F. ZNTFDR52P57H022E, a favore della Regione del Veneto, a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi entro 12 mesi dalla dismissione dell’impianto fotovoltaico succitato;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare l’U.O. Energia dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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