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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 01 agosto 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1079 del 13 luglio 2017

Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 L.R. n. 50/1993) e fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 L.R. 6/2013). Individuazione dei criteri per la quantificazione dei danni causati da grandi carnivori nel 2017 e autorizzazione delle risorse ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni e per la prevenzione.

Note per la trasparenza

Nelle more  del riparto delle risorse recate per il 2017 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica nei territori soggetti alla programmazione faunistico-venatoria (art. 28 L.R. 50/1993) e dal fondo per i danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 L.R. 6/2013), si procede con il presente provvedimento all’approvazione dei criteri ed all’individuazione e autorizzazione delle risorse per la corresponsione di contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da predazione causati da grandi carnivori selvatici (Lupo, Orso, Lince), il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamento UE 1408/2013).

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L’articolo 26 della legge 157/1992 stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

L’art. 28 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e ne affida la gestione alla Giunta regionale, la quale ripartisce il fondo medesimo sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.

L’art. 16, c. 2 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale vigente, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, e successive modifiche, stabilisce che la Giunta regionale, in sede di riparto del fondo di cui trattasi, provveda:

  • a indicare, per gli interventi di prevenzione, le spese ammissibili e le percentuali massime di contribuzione, tenuto conto delle tipologie di danno ammissibile a contributo individuate dal medesimo Regolamento di attuazione;
  • a fissare, per i contributi a titolo di indennizzo, scaglioni progressivi di danno accertato e correlate percentuali decrescenti di contribuzione;
  • a definire le priorità di contribuzione a favore delle imprese danneggiate che hanno adottato misure di prevenzione. 

Avuto riguardo ai territori ricadenti all’interno di aree protette istituite ai sensi della L. 394/1991, l’articolo 15 c. 3 della medesima legge nazionale stabilisce che l’Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco. A tale proposito, con legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 il legislatore regionale ha provveduto ad istituire uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all’interno dei territori preclusi all’esercizio venatorio (art. 3 della LR 6/2013), fondo che va quindi ad affiancarsi al fondo “ordinario” di cui all’art. 28 LR 50/1993 (riservato ai territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria) e per la cui gestione si applicano, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3, le medesime disposizioni di cui al titolo quinto del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n.1.

Ai fini di una corretta applicazione delle suddette previsioni normative, la Giunta regionale ha provveduto, con DGR n. 2175 del 25 novembre 2013, ad approvare i necessari criteri applicativi volti a fornire un quadro di riferimento sia nei confronti degli Enti gestori ai quali verranno trasferite le risorse sia nei confronti dei proprietari/conduttori dei fondi che rappresentano i beneficiari finali.

Sull’ordinamento derivante dai summenzionati riferimenti normativi nazionali e regionali, si è inserito il documento “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”, pubblicato nella GUCE C204 del 01.07.2014 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, a cui ha fatto seguito più recentemente l’analogo documento riferito al settore della pesca ed acquacoltura (“Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura”) pubblicato nella GUCE C217/01 del 02.07.2015.

In particolare nel primo di detti documenti viene affrontata per la prima volta (al paragrafo 1.2.1.5) la problematica rappresentata dai danni causati al settore agricolo dagli animali protetti, dichiarando che “il successo delle politiche di conservazione dell’Unione dipende in parte dalla gestione efficace dei conflitti tra gli animali protetti e gli allevatori” (è chiaro il riferimento ai grandi carnivori selvatici quali lupo ed orso). Sulla base di detta considerazione – prosegue il documento - la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti stessi e le condizioni indicate nel medesimo paragrafo 1.2.1.5. Tra queste “…è richiesto un contributo minimo da parte dei beneficiari. Tale contributo deve assumere la forma di misure preventive ragionevoli (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani pastore, ecc.) e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata. Se non è possibile adottare misure preventive ragionevoli, affinché l’aiuto possa essere considerato compatibile lo Stato membro interessato deve dimostrare l’impossibilità di adottare tali misure preventive.”.

Al di là delle ulteriori condizioni necessarie affinché l’aiuto risulti compatibile nonché al di là della messa in atto delle procedure di notifica necessarie ai fini dell’attivazione dell’aiuto medesimo, (si richiamano, a tale proposito, i lavori dello specifico tavolo tecnico Interministeriale rinnovato a partire da novembre 2016, lavori finalizzati, tra l’altro, alla predisposizione di un Decreto interministeriale volto ad armonizzare i provvedimenti di notifica da parte degli enti locali preposti), detto intervento ha tra l’altro messo in luce la natura di “aiuto di Stato” dei contributi pubblici concessi a titolo di indennizzo per danni all’agricoltura da fauna selvatica, la cui erogazione in Italia assume peraltro natura di obbligo ai sensi delle citate leggi nazionali 157/1992 e 394/1991. Vale la pena richiamare il fatto che detto “obbligo” in capo all’Ente pubblico gestore della fauna selvatica (Regioni o Enti parco) previsto dalla normativa nazionale è una diretta conseguenza dello status giuridico di cui gode per la legge italiana tutta la fauna selvatica (sia essa protetta ai sensi delle direttive comunitarie che cacciabile), quale bene indisponibile dello Stato. Detto regime non si riscontra in altri paesi europei, dove la fauna selvatica, esclusa quella protetta ai sensi della normativa comunitaria, è legata alla proprietà dei fondi rurali su cui insiste.

Ulteriore e più diretta conseguenza “logica” (peraltro confermata anche da interlocuzioni informali con la Commissione europea) dell’emanazione dei nuovi orientamenti comunitari è il fatto che, con l’esclusione di eventuali regimi di aiuto per danni arrecati dalla fauna classificata come protetta dalle norme comunitarie, l’erogazione di contributi al settore agricolo e forestale a titolo di indennizzo per danni da fauna selvatica può essere attuata solo nell’ambito del regime de minimis di cui al Regolamento UE 1408/2013 (tetto contributivo massimo per azienda pari ad € 15.000,00 nel triennio di riferimento).

Avuto riguardo, nello specifico, ai danni arrecati dai grandi carnivori selvatici (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Lupo e all’Orso), nelle more del perfezionamento del suddetto intervento statale finalizzato alla successiva notifica di uno specifico regime di Aiuto conforme ai dettati degli Orientamenti comunitari,  la Giunta regionale ha comunque approntato fin dal 2015 un’impostazione in grado di dare continuità ai dettati normativi nazionale e regionale tutt’ora vigenti in un contesto di pieno rispetto degli orientamenti comunitari, riconoscendo, a titolo di indennizzo dei suddetti danni e per i relativi interventi di prevenzione, l’erogazione di contributi, in regime de minimis, commisurati al 100% del valore del danno subito ovvero dell’intervento di prevenzione messo in atto. Ai fini dell’esatta quantificazione dei contributi riconoscibili, con DGR 1617 del 19.11.2015 sono stati approvati, tra l’altro, i “Criteri per la valutazione economica dei danni causati da Grandi carnivori (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura”, criteri successivamente confermati, con modifiche non sostanziali concernenti in particolare l’aggiornamento dei valori economici dei capi predati, anche per il 2016 con DGR n. 1673 del 21.10.2016.

Tutto ciò premesso, nelle more del riparto delle risorse recate per il 2017 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica nei territori soggetti alla programmazione faunistico-venatoria (art. 28 L.R. 50/1993) e dal fondo per i danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 L.R. 6/2013), si rende necessario assicurare da subito la funzionalità di detti fondi regionali ai fini della corresponsione immediata dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da grandi carnivori alle produzioni zootecniche e all’apicoltura, e per gli interventi di prevenzione dei danni medesimi, avuto riguardo alle istanze relative al 2017 e tenuto altresì conto delle istanze relative a danni da predazione occorsi negli ultimi mesi del 2016 ma non indennizzate a valere sui fondi del medesimo anno perché pervenute successivamente alla chiusura dell’operatività di Bilancio regionale.

Ai fini della determinazione dei contributi massimi erogabili a titolo di indennizzo di danni da predazione causati da grandi carnivori, si dà atto dell’interlocuzione svoltasi nel corso della primavera 2017 con i rappresentanti regionali delle Associazioni agricole e degli Allevatori ai fini dell’aggiornamento e revisione dei criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione economica di detti danni, con particolare riferimento ai valori tabellari dei capi bovini e ovi-caprini predati, già approvati con la citata DGR 1673/2016, interlocuzione in esito alla quale detti criteri vengono aggiornati  nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, criteri che si applicano per la quantificazione dei danni relativi all’anno 2017 (predazioni avvenute dal 1.01.2017 al 31.12.2017). In questa sede si dà atto che, fatta salva la verifica del rispetto dei limiti de minimis, è riconoscibile, a titolo di indennizzo danni, un contributo pari al valore economico del danno quantificato sulla base dei suddetti criteri, nonché, a titolo di prevenzione, un contributo pari al 100% delle spese, documentate da idonea documentazione valida a fini fiscali, per l’approntamento di opere di prevenzione nelle situazioni di rischio di predazioni da parte di grandi carnivori, previa valutazione da parte del personale preposto (provinciale o degli enti gestori delle aree protette regionali) della congruità ed idoneità dell’intervento approntato.

Preso quindi atto delle disponibilità recate per l’annualità 2017 dal capitolo di spesa n. 75044 ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria“ (recante le risorse relative al fondo regionale di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993) e n. 101930 “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)“ del Bilancio di previsione 2017 -2019, nonché tenuto conto delle istanze per indennizzo danni da grandi carnivori già pervenute ai competenti Uffici regionali dalla fine 2016 ad oggi e del dato tendenziale dell’andamento delle predazioni negli anni precedenti, si quantifica in via previsionale in € 50.000,00 la somma da accantonarsi per l’anno 2017 a valere sul pertinente capitolo 75044 nonché in € 50.000,00 la somma da accantonarsi per l’anno 2017 a valere sul pertinente capitolo 101930 del Bilancio di previsione 2017 – 2019, somme che in questa sede vengono formalmente autorizzate.

Ai fini dell’erogazione agli aventi titolo dei contributi di cui trattasi, compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:

  1. la notifica agli aventi titolo dei contributi de minimis per prevenzione e danni causati da grandi carnivori erogabili sulla base dei criteri riportati nell’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, previa verifica del rispetto del tetto massimo individuale de minimis, nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
  2. l’assunzione degli impegni contabili e l’effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo pari ad € 50.000,00 a valere sul capitolo 75044 del bilancio 2017, che presenta sufficiente disponibilità e  pari ad € 50.000,00 a valere sul capitolo 101930 del bilancio 2017, che presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28 che istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012),  ed in particolare il Titolo V dell’allegato A – Regolamento di attuazione, che detta i criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all’indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall’attività venatoria;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;

VISTA la DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 avente per oggetto “Riparto del fondo regionale per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (Art. 3, c. 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6)”;

VISTO il Regolamento UE 1408/2013;

VISTO il Regolamento UE 717/2014;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;

VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;

RICHIAMATE le DDGR n. 1617 del 19.11.2015 e n. 1673 del 21.10.2016;

PRESO ATTO della disponibilità recate per l’annualità 2017 dal capitolo n. 75044 ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria” e dal capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del Bilancio di previsione 2017 - 2019;

RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;

VISTA la L.R. n.32 del 30.12.2016   “Bilancio di previsione 2017-2019”;

VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019”;

VISTA la legge regionale 39/2001;

VISTO l’art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,

delibera

  1. di approvare i criteri qualitativi e quantitativi al fine della valutazione economica dei danni causati nel 2017 da grandi predatori selvatici (orso, lupo, lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto che, fatta salva la verifica del rispetto dei limiti de minimis, è riconoscibile a favore degli aventi diritto, a titolo di indennizzo danni 2017, un contributo pari al corrispettivo del danno quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1, nonché, a titolo di prevenzione, un contributo pari al 100% delle spese, documentate da idonea documentazione valida a fini fiscali, per l’approntamento di opere di prevenzione nelle situazioni di rischio di predazioni da parte di grandi carnivori, previa valutazione da parte del personale preposto della congruità ed idoneità dell’intervento approntato;
  3. di dare atto che ai fini della quantificazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo dei danni relativi alle istanze del 2016 non ancora evase, trovano applicazione i criteri di cui all’Allegato A alla DGR n. 1673 del 21.10.2016;
  4. di autorizzare, nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 16, c. 2 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale approvato con L.R. 1/2007 (concernenti il riparto annuale del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni da fauna selvatica di cui all’art. 28 c. 1 della l.R. 50/1993), un limite di spesa pari ad € 50.000,00, a valere sul capitolo 75044 “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria (art. 28 L.R. 9.12.1993 n. 50)” del Bilancio di previsione 2017-2019, ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al precedente punto 2 avuto riguardo alle istanze relative ai territori soggetti alla programmazione faunistico-venatoria del 2017 e alle istanze del 2016 non ancora evase, di cui al punto 3;
  5. di autorizzare, in applicazione dei criteri fissati con DGR n. 2175 del 25.11.2013, un limite di spesa pari ad € 50.000,00, a valere sul capitolo 101930 “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del Bilancio di previsione 2017-2019, ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al precedente punto 2 avuto riguardo alle istanze relative ai territori di pertinenza degli enti gestori delle aree protette regionali, così come individuate con DGR 2175/2013, del 2017 e alle istanze del 2016 non ancora evase, di cui al punto 3;
  6. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:
    1. la notifica agli aventi titolo dei contributi de minimis per prevenzione e danni causati da grandi carnivori di cui ai precedenti punti 2 e 3, previa verifica del rispetto del tetto massimo individuale de minimis e nei limiti degli importi massimi di cui ai precedenti punti 3 e 4, nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
    2. l’assunzione degli impegni contabili e l’effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo pari ad € 50.000,00 a valere sul capitolo 75044 del bilancio 2017 e  pari ad € 50.000,00 a valere sul capitolo 101930 del bilancio 2017;
  7. di determinare in € 50.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 75044 ad oggetto “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria” del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2017;
  8.  di determinare in € 50.000,00  l’importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101930 ad oggetto “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2017;
  9. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui ai precedenti punti 7 e 8, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
  10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, commi 1 e  2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1079_AllegatoA_350025.pdf

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