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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 11 luglio 2017


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 818 del 06 giugno 2017

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione della potenza di 2 MWe alimentato a metano, da realizzarsi presso lo stabilimento sito in Trissino (VI). Ditta Miteni S.p.A. D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di metano.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. reg. nn. 295516, 295520 e 295522 del 17.07.2015 presentata dalla ditta “Miteni S.p.A”.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta MITENI S.p.A., con sede legale e stabilimento produttivo in comune di Trissino (VI) - località Colombara 91, ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio, ai sensi del D.Lgs 152/2006, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica. La richiesta con allegata la documentazione progettuale è stata trasmessa al protocollo regionale in data 17.07.2015 con pec nn. 295516, 295520 e 295522.

Detto cogeneratore verrà realizzato presso l’impianto della proponente che opera nel settore della chimica del fluoro, in particolare nella produzione di intermedi fluorurati, - sito in Trissino, Località Colombara n. 91. L’energia elettrica e termica prodotta verrà utilizzata soprattutto nei processi produttivi e in percentuale minima per la climatizzazione dello stabilimento.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell’impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l’autorizzazione all’installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A. nel seguito) sull’argomento, viene riportato quale posizione dell’Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all’interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso, in data 22 ottobre 2015 si è tenuto, presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494, in Venezia, un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del comune di Trissino, del Dipartimento dell’ARPAV di Vicenza, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell’Atmosfera. In detta circostanza alla ditta, che ha illustrato l’iniziativa, sono state richieste integrazioni documentali necessarie per il prosieguo dell’iter procedurale.

Il progetto, completo delle integrazioni documentali presentate al protocollo regionale nn. 527631 del 28.12.2015, 26818 del 25.01.2016, 15234 del 13.01.2017 è stato quindi esaminato dalla C.T.R.A., di cui all’art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 26.01.2017, la quale con parere n. 4016 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di Allegato A.

In data 7 febbraio 2017 si è svolta, presso gli uffici regionali di Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494, in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti della provincia di Vicenza, del Dipartimento dell’ARPAV di Vicenza, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali della U.O. Tutela dell’Atmosfera.

In tale seduta il responsabile del procedimento:

  • preliminarmente alla valutazione della proposta ha riassunto le iniziative assunte dalla Miteni a seguito della dilatazione dei termini procedurali inerenti un ricorso al TAR per il Veneto preceduto da una formale diffida presentata in data 02.12.2016 prot. regionale n. 471643 a concludere il procedimento in parola il quale prevede l’esame della C.T.R.A. - istituita con L.R. n. 33/85, peraltro decaduta nel dicembre 2015 per effetto della scadenza naturale della IX legislatura regionale.

A tal proposito evidenzia che l’attività della stessa è stata subordinata alla nomina della suddetta Commissione intervenuta con decreto del Presidente della Giunta regionale n.67 del 15 giugno 2016 e al successivo aggiornamento della medesima approvato con della deliberazione della Giunta regionale n. 1557 del 10 ottobre 2016.

Il perfezionamento della documentazione progettuale definito in data 13.01.2017 ha consentito alla struttura competente di proporre il progetto in parola alla valutazione della C.T.R.A. del 26.01.2017 di cui al citato parere n. 4016.

  • ha reso noto il parere favorevole espresso dal comune di Trissino in data 07.02.2017 prot. n. 48909 subordinato alle prescrizioni inerenti: il rumore, le emissioni in atmosfera con riferimento alle misure del PAES nonché il Piano di caratterizzazione e le relative attività in corso nell’area interessata dall’impianto.

La conferenza, quindi in ordine all’aspetto:

  • del rumore ovvero alla predisposizione di un sistema di monitoraggio del clima acustico dello stabilimento ha ritenuto la richiesta assorbita dalla prescrizione n. 9 del suindicato parere della CTRA n. 4016/2017;
  • delle emissioni e relativa riduzione del gas serra in coerenza con il PAES sottoscritto dal comune, ha accolto la prescrizione che “la Ditta adotti tutte le misure possibili al fine di ridurre le proprie emissioni inquinanti” ;
  • dell’attività in corso, secondo il richiamato Piano di caratterizzazione e la successiva analisi di rischio autorizzata il 05.05.2016, ha accolto la prescrizione che “l’impianto proposto non dovrà essere in alcun modo di ostacolo alla suddetta attività”.

La conferenza, a conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, delle suindicate prescrizioni del comune di Trissino, ha approvato il progetto per il rilascio dell’autorizzazione per l’impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della C.T.R.A. n. 4016 del 26 gennaio 2017, di cui all’allegato A .

Successivamente alla conclusione dell’istruttoria, sul BURV n. 20 del 21.02.2017 è stato pubblicato il Piano Energetico Regionale sulle Fonti Rinnovabili Risparmio ed Efficienza Energetici” (PERFER) approvato con DCR n. 6 del 09.02.2017.

Considerato che la L.R. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “ all’ articolo art. 42 comma 2 bis dispone che fino all’approvazione del Piano Energetico Regionale di cui all’articolo 5 della L.R. 10/1991, la Giunta regionale eserciti le funzioni previste dall’articolo 44 , comma 2, lettera b) ovvero le funzioni di autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300MW.e 44 comma 2 lett. b), risultava prioritario stabilire se il citato Piano (PERFER) consentisse di ritenere conseguita la condizione che determina la sospensiva prevista dalla suindicata normativa regionale per la parte trattata e conseguentemente le Province fossero competenti al rilascio dell’autorizzazione dalla data della sua pubblicazione.

In merito a tali questioni giuridiche sono state interpellate la Direzione Affari legislativi e la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia per l’acquisizione dei relativi pareri relativamente alla valutazione tecnica in ordine: ai contenuti del PERFER quale Piano Energetico Regionale di cui all’art. 5 della L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e alla eventuale conseguita condizione sospensiva prevista dall’art. 42 comma 2 bis della L.R. 11/2001.

In data 29 maggio 2017 è stata presentata alla Giunta regionale un’informativa rappresentativa della questione, completa delle valutazioni espresse dalle competenti strutture coinvolte, nella quale, sulla base degli approfondimenti svolti, si conclude affermando che la competenza autorizzatoria in argomento permane in capo all’Amministrazione regionale.

Non può, peraltro, non essere menzionata la specificità dell’attività industriale svolta dalla Miteni spa, che, allo stato, risulta essere oggetto di attività di indagine da parte della competente autorità giurisdizionale ed ha determinato un notevole allarme sociale a causa dell’inquinamento per la presenza anomala di PFAS nei corpi idrici superficiali e nell’acqua in distribuzione idropotabile in diversi Comuni delle Province di Vicenza e di Verona, per cui si sono dovute tempestivamente porre in essere le misure necessarie per contrastare tale situazione sia da un punto di vista sanitario che ambientale.

Conseguentemente l’Amministrazione, in ossequio al principio di precauzione, ha ritenuto necessaria un’ulteriore approfondita valutazione in merito al rilascio dell’autorizzazione richiesta per l’impianto di cogenerazione alimentato a metano, al fine di escludere ogni eventuale interferenza con le attività per le quali la società Miteni è sottoposta ad indagini in correlazione con l’inquinamento della rete idropotabile, sempre a garanzia della tutela prioritaria della salute pubblica.

Pertanto, tenuto conto dei pareri manifestati sia in ordine alla istruttoria tecnica che quella giuridico-amministrativa ed alla luce delle ulteriori considerazioni suesposte, si ritiene di poter dar corso all’esame della proposta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241 del 08.06.1990 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di rilasciare, ai sensi del D.Lgs 152/2006, alla società “MITENI S.p.A.”, con sede legale e stabilimento produttivo in località Colombara 91, in comune di Trissino (VI), l’autorizzazione all’installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a metano da 2  MWe da realizzarsi presso lo stabilimento della società nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 4016/2017 di cui all’allegato A al presente provvedimento;
  4. di prescrivere alla Ditta che l’impianto autorizzato non dovrà in alcun modo essere di ostacolo all’attività di caratterizzazione attualmente in corso, di cui al Piano autorizzato in data 09.06.2014 e alla successiva Analisi di rischio autorizzata il 05.05.2016 e alle operazioni conseguenti;
  5. di prescrivere alla Ditta l’adozione, in coerenza con PAES sottoscritto dal comune, di tutte le misure possibili al fine di ridurre le proprie emissioni inquinanti;
  6. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - U.O. Energia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2013, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;
  7. di incaricare la Direzione Ambiente – U.O. Tutela dell’Atmosfera dell’esecuzione del presente atto;
  8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterne copia alla “MITENI S.p.A.”, al comune di Trissino (VI), alla Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV di Vicenza, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

(seguono allegati)

818_AllegatoA_347272.pdf

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