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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 55 del 06 giugno 2017


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 620 del 08 maggio 2017

Legge regionale 22 maggio 2007, n. 15 "Allevamento per fini espositivi, ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività.". Modalità e criteri per il riconoscimento ai fini dell'articolo 5, come modificato dall'articolo 98 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

Note per la trasparenza

Con il provvedimento, a seguito della recente modifica dell’articolo 5 della L. R. n. 15/1997 operata dall’articolo 98 della L. R. n. 30/2016, si dispone in ordine ai criteri ed ai requisiti per il riconoscimento regionale di Associazioni Ornitiche ai fini della possibilità, per le stesse, di poter provvedere al rilascio di anelli inamovibili chiusi con cui identificare i soggetti riproduttori ed i pullus nati in cattività di specie ornitiche di cui all’articolo 1 della L. n. 157/1992.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 43/1997, dispone in materia di allevamenti a fini espositivi, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in ambiente domestico appartenenti alla fauna selvatica di cui all’articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, i quali sono soggetti a preventiva autorizzazione (a normativa vigente e fatto salvo il processo di riordino complessivo della materia previsto dall’articolo 2 della L. R. n. 30/2016) da parte dell’Amministrazione provinciale territorialmente competente.

In particolare, l’articolo 5 – Inanellamento, dispone in materia di inanellamento dei soggetti riproduttori e dei pullus (pulcini), prevedendo che tutti i capi debbano essere muniti di un anello numerato inamovibile chiuso atto ad individuare ed identificare il capo stesso, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità rispetto all’intera vita del capo stesso oltre che ad eventuali cessioni del medesimo soggetto ad altri allevatori, tramite la compilazione di appositi registri e moduli di cessione vidimati a cura della stessa Amministrazione provinciale.

Le disposizioni in parola, che in sede di promulgazione della L. R. n. 15/1997 prevedevano che “1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia. 2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e fornito dall'amministrazione provinciale o da associazioni riconosciute. 3. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiana (FOI) l'anello inamovibile corrisponde a quello previsto dall'associazione stessa e il numero di matricola assegnato all'allevamento della Provincia si identifica con il relativo Registro nazionale allevatori (RNA).”, sono nel tempo state oggetto di una serie di modifiche e revisioni normative, principalmente finalizzate ad adeguare la norma stessa rispetto ad un processo di progressiva evoluzione che ha caratterizzato sia le tipologie ed i materiali costruttivi degli anelli che anche il panorama associativo rispetto all’attività di allevamento in parola, in ambito comunitario, nazionale e regionale.

Infatti, tra i soggetti titolari della possibilità di autonomo rilascio di anelli ai propri associati, accanto alla FOI – Federazione Ornicoltori Italiana, si è aggiunta da ultimo anche la FIMOV – Federazione Italiana Manifestazioni Ornitologico-Venatorie oltre che Associazioni aderenti alla COM – Confederazione Ornitologica Mondiale.

Da ultimo, con l’articolo 98 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” si è disposto di dare attuazione ad una ulteriore fase di adeguamento al vigente contesto associativo in materia, prevedendo, in aggiunta a FOI, FIMOV e Associazioni aderenti alla COM, di estendere la possibilità di rilasciare propri anelli anche ad Associazioni “riconosciute dalla Regione”, dando atto che “La Giunta regionale provvede alla definizione ed approvazione dei criteri per il riconoscimento”.

E’ del tutto evidente che tale evoluzione normativa, a partire dalla prima modifica avvenuta nel 2001, era ed è finalizzata, mantenendo comunque invariato il livello di controllo e verifica rispetto alla specifica attività, ad un riconoscimento, con conseguente responsabilizzazione, della singola struttura associativa rispetto all’obiettivo complessivo, ovvero la piena e concreta tracciabilità di ciascun capo allevato, dando atto che rimangono invariati, e quindi vincolanti, tutti i restanti riferimenti alla medesima tracciabilità, ovvero registri, attestazioni di provenienza e di cessione.

Accanto a ciò, l’affidamento, condizionato al possesso di determinati requisiti, dell’attività di reperimento e distribuzione degli anelli numerati inamovibili e chiusi in capo ad Associazioni rappresentative dello specifico contesto operativo, rappresenta una concreta possibilità per l’Amministrazione Pubblica:

  • di potersi affrancare da una attività di programmazione delle disponibilità di anelli identificativi che non può che originare da una preliminare conoscenza delle esigenze di ciascun allevatore rispetto alle potenzialità riproduttive dei soggetti detenuti, e che, come tale, può essere più facilmente ed efficacemente gestita da parte di ciascuna Associazione nei confronti degli allevatori alla stessa aderenti;
  • di potersi affrancare anche dalle connesse procedure di affidamento di forniture per il reperimento degli anelli stessi, anche in ragione della necessità, molto spesso, di dover allestire procedure magari numericamente poco rilevanti (stante l’esiguo numero di allevatori aderenti ad Associazioni non riconducibili ai tre organismi maggiormente rappresentativi, ovvero FOI, FIMOV e Associazioni aderenti alla COM) ma al contempo, rispetto agli stessi numeri limitati, caratterizzate da una ampia variabilità di tipologie (per specie e per sesso),

garantendo comunque un integrale presidio della preliminare fase autorizzativa, potendosi così concentrare maggiormente sulla medesima fase autorizzativa e, in maniera altrettanto rilevante, sull’attività di controllo dello specifico comparto.

Se ciò valeva e vale in un contesto a carattere ordinario, stante le dotazioni di Uffici e Corpi di vigilanza in riferimento ai vincoli alla spesa pubblica, vale ancor di più nell’attuale fase di non ancora completa definizione della riforma “Delrio” e del conseguente riordino normativo, regolamentare e procedurale previsto dalla L. R. n. 19/2015 e dalla L. R. n. 30/2016. In tale alveo ed indirizzo generale, oltre che per dare risposta alle attese di numerose Associazioni, si è quindi mossa anche l’ultima modifica, operata con l’articolo 98 della L. R. n. 30/2016 delle disposizioni di cui all’articolo 5 della L. R. n. 15/1997.

Si rende pertanto necessario dare attuazione alle disposizioni di cui al riformato articolo 5 della L. R. n. 15/1997, individuando criteri, requisiti e modalità operative con cui le Associazioni possano essere riconosciute ai fini del rilascio di anelli numerati, inamovibili e chiusi con cui individuare soggetti riproduttori e pullus.

In riferimento a criteri e requisiti per l’accesso al riconoscimento di cui al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 5 della L. R. n. 15/1997 si ritiene di individuare:

  • l’avvenuta iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Ornitologiche Venete di cui all’articolo 2 della L. R. n. 7/2001;
  • un oggetto sociale, come desumibile dal vigente Statuto, che sia coerente con le finalità di cui alla L. R. n. 15/1997;
  • la piena disponibilità della sede sociale principale ubicata nel territorio regionale;
  • la rappresentatività dell’Associazione, prevedendo un numero minimo di soci aderenti pari a 210 su base regionale e un numero minimo di soci allevatori pari a 70 sempre su base regionale (avendo a riferimento un dato medio provinciale di 30 soci aderenti e di 10 soci allevatori per ciascuna Provincia veneta e per la Città Metropolitana di Venezia).

In riferimento alla modalità operative, si ritiene di prevedere la presentazione, da parte di ciascuna Associazione interessata, di apposita domanda indirizzata alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca; entro 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda la medesima Direzione provvede all’istruttoria rispetto all’istanza presentata e, sussistendone i requisiti, procede con proprio provvedimento al riconoscimento in parola.

La stessa Direzione provvede, secondo le ordinarie procedure di controllo normativamente previste, alle verifiche delle informazioni rese in regime di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR. n. 445/2000, alle verifiche circa il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento in parola e, infine, alle verifiche in riferimento ad eventuali sanzioni amministrative e penali in capo ad Amministratori e Associati e riferite alle attività in parola che possano essere ostative al mantenimento di un rapporto di carattere fiduciale tra Amministrazione Regionale e Associazione riconosciuta, nell’ambito di un ordinario regime di diffida, sospensione e revoca del riconoscimento regionale stesso.

Infine, si ritiene di sottoporre a verifica, dopo sei mesi dall’adozione del presente provvedimento e al fine di conseguire eventuali ulteriori livelli di efficienza ed efficacia, il medesimo regime di criteri, requisiti e modalità di accesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”;

VISTA la legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche nate in ambiente domestico”;

RICHIAMATO l’articolo 5 della L. R. n. 15/1997;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 7 “Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche venete”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

RICHIAMATO l’articolo 98 della L. R. n. 30/2016;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

delibera

  1.  di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2.  di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 5 della L. R. n. 15/1997, come modificato da ultimo dall’articolo 98 della L. R. n. 30/2016, individuando criteri, requisiti e modalità operative con cui le Associazioni possono essere riconosciute ai fini del rilascio di anelli numerati, inamovibili e chiusi con cui individuare soggetti riproduttori e pullus;
  3.  in riferimento ai criteri ed ai requisiti di cui al precedente punto 2, di individuare gli stessi con a) l’avvenuta iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Ornitologiche Venete di cui all’articolo 2 della L. R. n. 7/2001; b) un oggetto sociale, come desumibile dal vigente Statuto, che sia coerente con le finalità di cui alla L. R. n. 15/1997; c) la piena disponibilità della sede sociale principale ubicata nel territorio regionale; d) la rappresentatività dell’Associazione, prevedendo un numero minimo di soci aderenti pari a 210 su base regionale e un numero minimo di soci allevatori pari a 70 sempre su base regionale;
  4.  in riferimento alle modalità operative di cui al precedente punto 2, di prevedere la presentazione, da parte di ciascuna Associazione interessata, di apposita domanda indirizzata alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca; entro 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda la medesima Direzione provvede all’istruttoria rispetto all’istanza presentata e, sussistendone i requisiti, procede con proprio provvedimento al riconoscimento in parola;
  5.  di dare atto che la medesima Struttura provvede, secondo le ordinarie procedure di controllo normativamente previste, alle verifiche in ordine alle informazioni rese in regime di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR. n. 445/2000, alle verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti per il riconoscimento in parola e, infine, alle verifiche in riferimento ad eventuali sanzioni amministrative e penali in capo ad Amministratori e Associati e riferite alle attività in parola che possano essere ostative al mantenimento di un rapporto di carattere fiduciale tra Amministrazione Regionale e Associazione riconosciuta, nell’ambito di un ordinario regime di diffida, sospensione e revoca del riconoscimento regionale stesso;
  6.  di sottoporre a verifica, dopo sei mesi dall’adozione del presente provvedimento e al fine di conseguire eventuali ulteriori livelli di efficienza ed efficacia, il medesimo regime di criteri, requisiti e modalità di accesso di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5;
  7. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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