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Materia: Istruzione scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 647 del 08 maggio 2017
Determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2017-2018. (L.R. n. 11/2001, art. 138, comma 1, lettera d).
Con il presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 138, comma 1, lettera d), si determina il calendario delle giornate di lezione delle scuole statali e paritarie del Veneto per l’Anno Scolastico 2017-2018 e si definiscono, inoltre, i limiti e le condizioni per eventuali motivati adattamenti al calendario stesso.
L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 138, comma 1, lettera d) della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, la Regione del Veneto determina ogni anno il calendario delle giornate di lezione delle scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione nonché delle scuole dell’infanzia, sia statali che paritarie, del Veneto.
La definizione del calendario scolastico con adeguato anticipo consente alle istituzioni scolastiche di effettuare la programmazione delle attività e di informare tempestivamente le famiglie; permette inoltre agli enti locali di organizzare adeguatamente l’erogazione dei servizi di loro competenza.
La competenza relativamente alla determinazione del calendario delle festività obbligatorie nonché del calendario degli Esami di Stato è riservata allo Stato secondo quanto stabilito dall’art. 74, comma 5 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Tenuto conto di tali vincoli e sentito l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Regione del Veneto stabilisce di articolare il calendario per l’Anno Scolastico (A.S.) 2017-2018 come di seguito indicato:
Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione
Scuole dell’infanzia
Pertanto i periodi complessivi di interruzione dell’attività didattica, derivanti dalle festività obbligatorie e dalle giornate di sospensione obbligatoria delle lezioni, saranno i seguenti:
Considerata la specificità del servizio educativo offerto dalle scuole dell’infanzia, resta aperta la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche per dare risposta ad effettive e documentate esigenze delle famiglie. Resta inteso che tale eventuale modifica deve essere rispondente alle finalità del Piano dell’Offerta Formativa e alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata nonché preventivamente concordata con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche.
Si rammenta che, nel rispetto dell’autonomia organizzativa attribuita alle istituzioni scolastiche, ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, le stesse hanno facoltà di organizzare in modo flessibile l’orario del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. È aperta inoltre la possibilità di apportare adattamenti del calendario scolastico definito nel presente provvedimento in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa o rilevate dagli Organi collegiali della scuola.
Ai fini della validità dell’anno scolastico e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, nel rispetto del limite minimo di 200 giorni di lezione stabiliti dall’art. 74, comma 7-bis del D.Lgs. n. 297/1994, le istituzioni scolastiche possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto, debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, nei casi di seguito descritti:
Considerato che il calendario scolastico è uno strumento di programmazione dei servizi nel territorio, eventuali modifiche allo stesso debbono tener conto delle ripercussioni sull’organizzazione della vita familiare degli alunni nonché sui servizi connessi alle attività didattiche erogati dagli Enti competenti.
Nell’apportare i suddetti adattamenti al calendario, le istituzioni scolastiche devono in ogni caso tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale.
Al fine di assicurare la più ampia conoscibilità del calendario adottato da ciascuna istituzione scolastica e di garantire agli Enti erogatori dei servizi le condizioni per il regolare svolgimento delle attività di supporto, le eventuali variazioni devono essere comunicate alla Regione del Veneto, agli stessi Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie degli alunni per consentire l’organizzazione delle rispettive funzioni e attività.
La comunicazione degli adattamenti del calendario scolastico dovrà essere presentata tramite PEC alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro il 31 agosto 2017, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Qualora si verifichino eventi straordinari o eccezionali, le istituzioni scolastiche potranno apportare modifiche al calendario in corso d’anno, nel rispetto dei vincoli normativi sopra citati, comunicando la variazione alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione attraverso il medesimo modulo (Allegato A), assicurando il raccordo con i competenti Enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio.
Si informa infine che dal 7 al 13 maggio 2018 avrà luogo nel Comune di San Donà di Piave il 66° Raduno Nazionale Bersaglieri “Piave 2018”.
L’evento comporterà un forte afflusso di persone nell’area del Comune interessato e in quella dei Comuni limitrofi di Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Jesolo, Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Cessalto e Salgareda, con conseguenti difficoltà o impossibilità di raggiungere le scuole o di svolgervi la normale attività didattica, anche in relazione al possibile utilizzo di spazi scolastici per contribuire all’ospitalità, ai servizi e alla sicurezza di coloro che parteciperanno al Raduno.
Con successivo provvedimento potrà essere disposta la sospensione dell’attività didattica nelle Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado collocate nel comune di San Donà di Piave e nei comuni limitrofi in caso di difficoltà o impossibilità di assicurare il normale servizio scolastico per ragioni di natura logistica od organizzativa legate allo svolgimento del 66° Raduno Nazionale Bersaglieri “Piave 2018”.
Tutte le scuole che sospenderanno l’attività didattica o interessate dalla chiusura a causa dell’evento dovranno comunque garantire il monte giornate e/o ore minimo annuale previsto dalle disposizioni statali, nonché un margine di sicurezza, così che esse non siano costrette in urgenza ad un necessario recupero nel caso intervenga qualche fattore che determini durante l’anno un’ulteriore sospensione dell’attività stessa.
In ragione del successo dell’iniziativa sperimentata nell’A.S. 2016-2017, si propone di programmare anche per l’A.S. 2017/2018 “Le giornate dello sport”, sostenendo l’iniziativa con un contributo a valere sulle risorse regionali.
L’iniziativa consiste in tre giornate, individuate nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2018, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale, durante le quali le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado hanno modo di programmare, nell’ambito della propria autonomia, eventi ed iniziative finalizzate ad approfondire l’importanza dell’attività sportiva in termini educativi e di salute, e a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando l’opportunità di praticarle anche negli ambienti scolastici.
Le modalità di attuazione dell’iniziativa “Le giornate dello sport” e di assegnazione del contributo regionale sarà definito con successivo e specifico provvedimento della Giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, art. 138;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, art. 138, comma 1, lettera d);
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999;
VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
VISTO il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004;
VISTA la L. n. 148 del 14 settembre 2011;
VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata con L.R. 14/2016;
delibera
determinando i seguenti periodi complessivi di interruzione dell’attività didattica:
(seguono allegati)
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