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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 16 maggio 2017


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 28 aprile 2017

Bilancio consolidato 2016. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Note per la trasparenza

Con la presente proposta di deliberazione vengono approvati l'elenco dei soggetti che compongono il "Gruppo Regione del Veneto". Nell'ambito di tale Gruppo, vengono ulteriormente individuati i soggetti il cui bilancio deve essere consolidato con quello regionale ai sensi del D.Lgs. 118/2011, principio contabile applicato 4/4.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La DGR 1177/2012, ha fissato le prime linee generali di indirizzo per l'avvio operativo delle azioni ritenute prioritarie per l'attuazione dell'armonizzazione contabile, nell'ambito del quadro complessivo degli adempimenti e del percorso di transizione da attuare verso il nuovo sistema contabile, disegnato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Detto decreto prevede che alla contabilità finanziaria sia affiancata, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale nonché la redazione di un bilancio consolidato. In particolare l'art. 11bis, D.Lgs. 118/2011 prevede la redazione da parte della Regione di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal Principio Contabile 4/4.

Nel corso dell'esercizio 2015 la Regione ha proceduto ad adeguarsi a quanto prescritto dalle nuove norme con riferimento ai principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria. In riferimento alla contabilità economico patrimoniale, la DGR 1867/2015, si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 3, comma 12 e dall'art. 11 bis, comma 4, D.Lgs. 118/2011 di rinviare al 2016 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del citato decreto, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30.09.2017 con riferimento all'esercizio 2016.

Il Principio Contabile 4/4 al paragrafo 3 prevede, quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1)     gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2)     gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Ai sensi degli artt. 11 ter, quater e quinques, D.Lgs. 118/2011, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1)     gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2)     gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a)      ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b)     ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c)      esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d)     ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e)      esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3)     gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4)     le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a)      ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b)      ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del D.Lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5)     le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a)    Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

-   totale dell'attivo,

-   patrimonio netto,

-   totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le Regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della Regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardanoeventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) .

La soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2016 è la seguente:

Parametri

Regione del Veneto

%

Soglia

Totale attivo(da conto del Patrimonio al 31.12.2015)

8.581.702.887,8

5%

429.085.144,39

Patrimonio netto (parametro non considerato in quanto negativo al 31.12.2015)

---

5%

----

Ricavi caratteristici (somma degli accertamento titoli I, II, III del rendiconto 2015 al netto del perimetro sanità)

1.750.937.667,11

5%

87.546.883,36

 

Pertanto, in base ai criteri stabiliti dalla normativa contabile e dal Principio 4/4 sopra indicati vengono individuati gli organismi, enti e società che compongono il Gruppo Regione del Veneto:

Elenco 1 Gruppo amministrazione pubblica

Enti strumentali controllati e partecipati

A.T.E.R. BL

A.T.E.R. PD

A.T.E.R. RO

A.T.E.R. TV

A.T.E.R. VE

A.T.E.R. VI

A.T.E.R. VR

Agenzia veneta per l'innovazione del settore primario

ARPAV

AVEPA

Consorzio di bonifica acque risorgive

Consorzio di bonifica Adige e Po

Consorzio di bonifica Adigeuganeo

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Consorzio di bonifica Brenta

Consorzio di bonifica delta del Po

Consorzio di bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico

Consorzio di bonifica Piave

Consorzio di bonifica Veneto Orientale

Consorzio di bonifica veronese

Consorzio di bonifica alta pianura veneta

Ente parco naturale regionale del fiume Sile

Ente parco regionale dei Colli Euganei

Ente parco regionale del delta del Po

Ente regionale Veneto lavoro

Esu PD

Esu VE

Esu VR

Istituto regionale per le Ville Venete

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

 

Società Controllate (ex art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011)

Denominazione

Quote possedute direttamente
da capogruppo
Regione del Veneto

Immobiliare Marco Polo S.r.l.

100 %

Sistemi Territoriali S.p.a.

99,8321 %
0,1679 % azioni proprie

Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. (SVEC) in liquidazione

100 %

Veneto Acque S.p.a.

100 %

Veneto Innovazione S.p.a.

100 %

Veneto Sviluppo S.p.a.

51 %

 

Società Partecipate (ex art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011)

Denominazione

Quote possedute
da capogruppo
Regione del Veneto

Altri Soci Pubblici

Quote possedute
da altri soci pubblici

Concessioni Autostradali Venete S.p.a.

50 %

ANAS S.p.a.

50 %

Rocca di Monselice S.r.l.

50 %

Comune di Monselice

50 %

Veneto Promozione S.c.p.a.

50 %

Unione delle Camere di Commercio del Veneto

50 %

 

Società a partecipazione indiretta

Denominazione

Quote possedute
da capogruppo
Regione del Veneto

Ferroviaria Servizi S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 100 %)

99,83 %

Veneto Logistica S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 56,64 %)

56,54 %

Nord Est Logistica S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 60 %)

59,898 %

VI Holding S.r.l. in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione S.p.a. al 100 %)

100 %

APVS S.r.l. (partecipata di Veneto Sviluppo S.p.a. al 51 %)

26,01 %

VTP S.p.a. (partecipata di APVS S.r.l. al 53 %)

13,78 %

Venice Yacht Pier S.r.l. (partecipata da VTP S.p.a al 56,67 %)

7,81 %

V.Y.S.Venice Yachts e Ships Assistance S.c.ar.l. in liquidazione (partecipata da VTP S.p.a al 83 %)

11,44 %

V.T.P. Engineering S.r.l. (partecipata da VTP S.p.a al 100 %)

13,78 %

FVS SGR S.p.a. (partecipata di Veneto Sviluppo S.p.a. al 51 %)

26,01 %

G&Life S.p.a. (partecipata di FVS SGR S.p.a. al 54,01 %)

14,05 %

Surgica Robotica S.r.l. (partecipata di FVS SGR S.p.a. al 91,25 %)

23,73 %

 

Fonte: per le società a partecipazione indiretta della Regione del Veneto le informazioni sono state estratte da visure InfoCamere (Registro Imprese - Archivio Ufficiale della CCIAA).

Le partecipazioni societarie detenute dalla Regione del Veneto al 31.12.2016 non classificabili come società controllate (ex art 11-quater, D.Lgs. 118/2011) o società partecipate (ex art 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011) sono le seguenti:

Denominazione

Quote possedute direttamente
da capogruppo
Regione del Veneto

Autovie Venete S.p.a.

4,8336 %

College Valmarana Morosini S.p.a. in liquidazione *

18,1778 %

Finest S.p.a.

14,8683 %

Veneto Nanotech S.c.p.a. (in concordato preventivo dal 09/07/2015)

76,67 %

Veneto Strade S.p.a.

30 %

 

* la DGR 604/2014 ha chiesto il recesso dalla College Valmarana Morosini S.p.a., contestato dalla medesima, ribadendo l'istanza di recesso formulata ai sensi dell'art. 1, comma 569, L. n. 147 del 27.12.2013; attualmente sono in fase di valutazione eventuali iniziative legali, ma la posizione della Regione del Veneto è quella di considerarsi creditore e non più socio ai sensi di quanto deliberato.

Riguardo al perimetro di consolidamento, applicando le soglie di irrilevanza economica, può essere considerata nel perimetro di consolidamento solo la seguente società:

Denominazione

Quote possedute
da capogruppo
Regione del Veneto

Concessioni autostradali venete (CAV) spa.

50 %

 

Tuttavia, al fine di conferire al primo bilancio consolidato della Regione una maggiore completezza e nell'ottica di un percorso volto al perfezionamento di questo strumento si ritiene, indipendentemente dalle soglie di irrilevanza, di procedere al consolidamento anche dei bilanci d'esercizio 2016 delle società di capitali di cui la Regione detiene la totalità della partecipazione al capitale, con esclusione della società SVEC spa in liquidazione e quindi non operativa.

Pertanto i soggetti del perimetro di consolidamento del Gruppo Regione per l'anno 2016 sono i seguenti

Elenco 2 - Perimetro consolidamento

Denominazione

Quote possedute
da capogruppo
Regione del Veneto

Concessioni autostradali venete (CAV) spa.

100 %

Immobiliare Marco Polo S.r.l.

100 %

Sistemi Territoriali S.p.a.

99,8321 %
0,1679 % azioni proprie

Veneto Acque S.p.a.

100 %

Veneto Innovazione S.p.a.

100 %

 

I gruppi intermedi facenti parte del consolidamento sono:

Denominazione

Quote possedute
da capogruppo
Regione del Veneto

Sistemi Territoriali spa

99,8321 %
0,1679 %azioni proprie %

Ferroviaria Servizi S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 100 %)

99,83 %

Veneto Logistica S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 56,64 %)

56,54 %

Nord Est Logistica S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 60 %)

59,898 %

 

Veneto Innovazione Spa

100 %

VI Holding S.r.l. in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione S.p.a. al 100 %)

100 %

 

In considerazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 8, D.Lgs.118/2011, il quale dispone che il rendiconto consolidato delle Regioni comprenda anche i risultati della gestione del Consiglio regionale, il consolidamento con il bilancio del Consiglio regionale del Veneto avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma.

Considerato che l'Allegato 4/4 prevede che gli elenchi degli organismi costituenti il Gruppo Regione del Veneto ed i relativi aggiornamenti siano oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" s.m.i;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

VISTA la DGR 1177 del 25.06.2012 "D.Lgs. 118/2011 - Titolo I. Avvio delle azioni prioritarie per l'armonizzazione contabile ed istituzione tavolo tecnico operativo";

VISTA la DGR 1867 del 23.12.2015 "Rinvio all'esercizio 2016 dell'adozione della contabilità economico patrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato ai sensi degli artt. 3, comma 12 e 11bis, comma 4, D.Lgs. 118/2011";

delibera

1.     di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.     di individuare, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del Gruppo Regione del Veneto, oltre alla Regione stessa, capogruppo, i seguenti organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società controllate/partecipate:

Elenco 1: Gruppo amministrazione pubblica

Enti strumentali controllati e partecipati

A.T.E.R. BL

A.T.E.R. PD

A.T.E.R. RO

A.T.E.R. TV

A.T.E.R. VE

A.T.E.R. VI

A.T.E.R. VR

Agenzia veneta per l'innovazione del settore primario

ARPAV

AVEPA

Consorzio di bonifica acque risorgive

Consorzio di bonifica Adige e Po

Consorzio di bonifica Adigeuganeo

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Consorzio di bonifica Brenta

Consorzio di bonifica delta del Po

Consorzio di bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico

Consorzio di bonifica Piave

Consorzio di bonifica Veneto Orientale

Consorzio di bonifica veronese

Consorzio di bonifica alta pianura veneta

Ente parco naturale regionale del fiume Sile

Ente parco regionale dei Colli Euganei

Ente parco regionale del delta del Po

Ente regionale Veneto lavoro

Esu PD

Esu VE

Esu VR

Istituto regionale per le Ville Venete

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

 

Società Controllate (ex art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011)

Denominazione

Quote possedute direttamente
da capogruppo
Regione del Veneto

Immobiliare Marco Polo S.r.l.

100 %

Sistemi Territoriali S.p.a.

99,8321 %
0,1679 % azioni proprie

Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. in liquidazione

100 %

Veneto Acque S.p.a.

100 %

Veneto Innovazione S.p.a.

100 %

Veneto Sviluppo S.p.a.

51 %

 

Società Partecipate (ex art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011)

Denominazione

Quote possedute
da capogruppo Regione del Veneto

Altri Soci Pubblici

Quote possedute
da altri soci pubblici

Concessioni Autostradali Venete S.p.a.

50 %

ANAS S.p.a.

50 %

Rocca di Monselice S.r.l.

50 %

Comune di Monselice

50 %

Veneto Promozione S.c.p.a.

50 %

Unione delle Camere di Commercio del Veneto

50 %

 

Società a partecipazione indiretta

Denominazione

Quote possedute
da capogruppo
Regione del Veneto

Ferroviaria Servizi S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 100 %)

99,83 %

Veneto Logistica S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 56,64 %)

56,54 %

Nord Est Logistica S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 60 %)

59,898 %

VI Holding S.r.l. in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione S.p.a. al 100 %)

100 %

APVS S.r.l. (partecipata di Veneto Sviluppo S.p.a. al 51 %)

26,01 %

VTP S.p.a. (partecipata di APVS S.r.l. al 53 %)

13,78 %

Venice Yacht Pier S.r.l. (partecipata da VTP S.p.a al 56,67 %)

7,81 %

V.Y.S.Venice Yachts e Ships Assistance S.c.ar.l. in liquidazione (partecipata da VTP S.p.a al 83 %)

11,44 %

V.T.P. Engineering S.r.l. (partecipata da VTP S.p.a al 100 %)

13,78 %

FVS SGR S.p.a. (partecipata di Veneto Sviluppo S.p.a. al 51 %)

26,01 %

G&Life S.p.a. (partecipata di FVS SGR S.p.a. al 54,01 %)

14,05 %

Surgica Robotica S.r.l. (partecipata di FVS SGR S.p.a. al 91,25 %)

23,73 %

 

3.     di individuare altresì, ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del perimetro di consolidamento della Regione del Veneto, oltre alla Regione stessa, capogruppo, nei seguenti organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati e società controllate/partecipate:

Elenco 2: perimetro di consolidamento

Denominazione

Quote possedute
da capogruppo
Regione del Veneto

Concessioni autostradali venete (CAV) spa.

100 %

Immobiliare Marco Polo S.r.l.

100 %

Sistemi Territoriali S.p.a.

99,8321 %
0,1679 % azioni proprie

Veneto Acque S.p.a.

100 %

Veneto Innovazione S.p.a.

100 %

 

Gruppi intermedi:

Denominazione

Quote possedute
da capogruppo
Regione del Veneto

Sistemi Territoriali spa

99,8321 %
0,1679 %azioni proprie %

Ferroviaria Servizi S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 100 %)

99,83 %

Veneto Logistica S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 56,64 %)

56,54 %

Nord Est Logistica S.r.l. (partecipata di Sistemi Territoriali S.p.a. al 60 %)

59,898 %

 

Veneto Innovazione Spa

100 %

VI Holding S.r.l. in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione S.p.a. al 100 %)

100 %

 

4.     di prendere atto che, a norma dell'art. 11, comma 8, D.Lgs.118/2011, il rendiconto consolidato delle Regioni deve comprendere anche i risultati della gestione del Consiglio regionale e che pertanto il consolidamento con il bilancio del Consiglio regionale avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma;

5.     di demandare all'Area Risorse Strumentali ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;

6.     di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti di cui al punto 3. per gli adempimenti previsti al punto 3.2 dell'Allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" al D.Lgs. 118/2011;

7.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

8.     di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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