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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 19 maggio 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 28 aprile 2017

Approvazione, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019).

Note per la trasparenza

Con il provvedimento, preso atto del parere favorevole rilasciato dall’ISPRA con nota prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017, si approva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993 il Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019).

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Tra le tematiche di maggior rilievo in materia di gestione faunistico-venatoria del territorio emerge, senza alcun dubbio, il capitolo relativo al controllo delle specie selvatiche problematiche sotto i profili dell'impatto sull'ambiente e sulle attività antropiche. Trattasi di una materia alquanto complessa e delicata, che vede il territorio veneto interessato in tutte le sue articolazioni territoriali ed ambientali: dagli ambienti vallivo-lagunari, ove debbono essere gestiti i forti impatti arrecati dagli uccelli ittiofagi, agli ambienti di pianura, ove si registra, tra le diverse tipologie di danno, l'impatto arrecato dalla nutria alle opere idrauliche ed alle coltivazioni, agli ambienti collinari, pedemontani e montani ove da diversi anni ormai si deve affrontare il problema connesso ad un eccessivo sviluppo in talune aree di ungulati, sia per quanto riguarda specie autoctone (es. Cervo) sia avuto riguardo a specie che debbono essere considerate alloctone e quindi estranee al contesto faunistico regionale, quali in primis il Cinghiale (Sus scrofa L.).

A tale ultimo riguardo si è andata a registrare nel corso dell'ultimo decennio una vera e propria "emergenza cinghiale" connessa ad un consolidamento in numerose aree di popolazioni strutturate e in grado di aumentare la propria numerosità, presenza che impatta gravemente su più versanti:

  • danni alle coltivazioni;
  • danni ai soprassuoli e quindi alla stessa stabilità dei terreni e dei cotichi erbosi (prati-pascolo);
  • impatti negativi sulle biocenosi autoctone meritevoli di tutela;
  • danni da incidenti stradali causati dall'impatto con cinghiali in attraversamento.

In relazione alla dinamica incrementale della specie (che deve purtroppo essere posta in relazione anche al perdurare di deprecabili pratiche di rilasci abusivi di soggetti provenienti da allevamento, spesso ibridati con il maiale domestico) nel nostro territorio regionale si è andato sviluppando negli ultimi anni un forte impegno da parte delle competenti Amministrazioni, nel caso di specie Province e Città Metropolitana di Venezia, sul versante del controllo di detta specie altamente problematica, secondo gli indirizzi dell’ISPRA che, per i nostri ambienti, da sempre ha sconsigliato l'assoggettamento al regime venatorio in quanto soluzione non efficace (se non addirittura controproducente) ai fini dell'obiettivo del contenimento della specie, che è oltretutto estranea alla tradizione venatoria regionale.

Lo sforzo organizzativo profuso nelle azioni di contenimento della specie in parola si è comunque caratterizzato anche per il ricorso al coinvolgimento del mondo venatorio nell'ambito dei piani di controllo autorizzati, previo parere ISPRA ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, dalle competenti Amministrazioni locali, all'interno dei quali cacciatori opportunamente formati ed abilitati hanno sempre più preso parte in qualità di veri e propri operatori specializzati nel prelievo, a fini di controllo, di capi del suide.

Parallelamente, hanno preso avvio, pur in un ben distinto contesto normativo (L. n. 394/1991 e L. R. n. 40/1984) e gestionale, alcune positive esperienze maturate da alcuni Enti parco e tra questi, in primis, l’Ente Parco naturale regionale dei Colli Euganei, con le quali, mettendo in campo uno straordinario impegno gestionale con personale interno, si è  potuto conseguire l’obiettivo di massimizzare le catture del suide.

In termini generali, lo strumento rappresentato dai Piani di controllo numerico non ha invero sortito risultati soddisfacenti in tutto il territorio regionale, con la conseguenza che è venuto ad aumentare l'allarme sia a seguito del progressivo acuirsi degli impatti più sopra richiamati in determinati territori, sia sulla base delle proiezioni pessimistiche che possono ragionevolmente assumersi tenuto conto di quelle che sono le esperienze gestionali maturate in altri contesti regionali.

Al riscontro quindi non uniformemente soddisfacente in ordine all'efficacia di piani di controllo si è così andato ad affiancare un dibattito (spesso caratterizzato da prese di posizione di parte, non in grado di fare sintesi rispetto alla complessità e delicatezza della materia, la quale invece necessita l'assunzione di elementi tecnico-scientifici e di approcci strategici coerenti) sull'opportunità di fare dell'esercizio venatorio uno strumento integrativo in grado di amplificare gli effetti dei piani di controllo, dibattito che aveva la necessità di poter essere ricondotto, nell’ambito di indirizzi generali da parte dell’ISPRA e che allertano sulle conseguenze che possono derivare da un inserimento generalizzato in calendario venatorio della specie prescindendo da una preventiva analisi territoriale e da una rigorosa pianificazione del territorio, ad un accesso alla “opzione caccia" (da assumere solo per determinate aree compatibili) che derivi da una considerazione fondamentale in termini gestionali, ovvero che l’accesso a tale opzione risulterà quasi certamente irreversibile ed imporrà alle competenti Amministrazioni l'onere di gestire una "convivenza" con una specie altamente problematica.

In tal senso e in attuazione del ruolo assegnato all’Amministrazione Regionale dall’articolo 2 della L. R. n. 50/1993 e dall’articolo 32, lettera g) del vigente Statuto, con Deliberazione n. 2088 del 3.8.2010 la Giunta Regionale ha ritenuto di approvare i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, che stabiliscono i principi informatori nonché i criteri generali per una pianificazione a livello territoriale di detta gestione declinata attraverso l’individuazione di "Unità Gestionali" omogenee e per la regolamentazione dell'attività venatoria (ove prevista), unitamente ad indirizzi temporali concernenti la prevista fase sperimentale ed il conseguimento di un assetto pianificatorio definitivo.

A quest'ultimo riguardo, la stessa DGR, nel prevedere che la pianificazione territoriale definitiva ai fini della gestione del cinghiale entrerà a regime con il nuovo Piano faunistico venatorio regionale, consente a Province e Città Metropolitana di Venezia di poter sperimentare, già a partire dal 2010, una regolamentazione gestionale che può comprendere anche regimi venatori da porre in essere in unità gestionali (ancorché non necessariamente definitive stante il carattere sperimentale dell’approccio) e comunque sulla base degli indirizzi regionali recati dal provvedimento in parola.

All'emanazione della suddetta DGR n. 2088/2010 hanno fatto seguito incontri tecnici con i competenti Uffici provinciali al fine di confrontarsi sugli aspetti tecnici contemplati da detto provvedimento regionale e sulle istanze provenienti dal territorio, in un contesto innovativo caratterizzato dall'adozione, da parte della Giunta regionale, di un approccio alla materia che non escluda a priori ogni forma di gestione faunistico-venatoria che abbia per oggetto la specie cinghiale.

E' stata quindi formalizzata, da parte dell’Amministrazione Provinciale di Verona, una proposta di prima individuazione, a carattere provvisorio, di Unità Gestionali per la specie cinghiale, coerente con gli indirizzi della più volte citata DGR n. 2088/2010, comprensiva di una proposta di regime venatorio sperimentale, previa acquisizione di parere da parte dell’ISPRA, articolata come integrazione rispetto al Calendario Venatorio Regionale.

Si è quindi provveduto, con riferimento alle stagioni venatorie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, alla formale approvazione, rispettivamente con DGR n. 2763 del 16 novembre 2010, DGR n. 1690 del 18 ottobre 2011, DGR n. 2154 del 23 ottobre 2012, DGR n. 1878 del 15 ottobre 2013, DGR n. 1905 del 14 ottobre 2014,  DGR n. 1027 del 4 agosto 2015 e DGR n. 1243 del 1 agosto 2016 delle conseguenti integrazioni dei calendari venatori regionali approvati con DGR n. 1730 del 29 giugno 2010, DGR n. 1041 del 12 luglio 2011, DGR n. 1130 del 12 giugno 2012, DGR n. 614 del 3 maggio 2013, DGR n. 1074 del 24 giugno 2014, DGR n. 868 del 13 luglio 2015 e DGR n. 932 del 22 giugno 2016, al fine di consentire la realizzazione del regime venatorio sperimentale proposto.

Nel restante territorio regionale, estraneo al predetto regime di gestione a carattere venatorio del cinghiale, sono sin qui proseguite le attività di contenimento della presenza e dei danni della specie attraverso la realizzazione di piani di controllo a valenza sub-regionale, ovvero, per i territori di rispettiva competenza in ordine alla gestione faunistica, a livello di singola realtà provinciale e a livello di parchi e aree protette regionali.

Peraltro, va sottolineato come le predette attività scontano, in termini di efficienza ed efficacia degli interventi messi in atto, alcuni evidenti limiti, in ordine:

* alle oggettive difficoltà legate all’attuazione della c. d. “riforma Delrio” (L. n. 56/2014) del livello amministrativo provinciale, che si è concretizzata, dal 2014, con una parziale inattività, sino al completo fermo in alcuni casi, delle azioni e degli interventi di controllo del suide, in attesa del completo e complessivo riordino normativo dell’intera materia in ambito regionale, in attuazione prima della L. R. n. 19/2015 e, da ultimo, della L. R. n. 30/2016;

* alle altrettanto oggettive difficoltà di poter assicurare puntuale e continua attuazione alle misure ed agli interventi previsti dai singoli Piani di controllo a livello provinciale, stante la progressiva riduzione di specifiche risorse di bilancio e la necessità, per il controllo della specie in parola, di porre in essere un’ampia serie di articolati adempimenti in ordine alle verifiche veterinarie sui capi prelevati, e ciò a prescindere dalle effettive dimensioni numeriche del piano di controllo posto in essere;

* infine, come peraltro da tempo sottolineato dall’ISPRA, la necessità di attivare interventi di controllo che possano assicurare un intervento sul territorio interessato per quanto possibile esteso e coordinato, al fine di evitare che proprio le principali caratteristiche di fitness ecologica della specie, ovvero prolificità, capacità di spostamento e di occupazione del territorio e comportamento alimentare tipicamente onnivoro, possano rappresentare concreti limiti a piani di controllo che scontano delimitazioni amministrative tra territori provinciali a diverso regime di controllo oppure tra territori compresi in parchi ed aree protette e restante territorio; come appunto sottolineato dall’ISPRA, i nuclei sociali del suide, in assenza di un regime generalizzato di controllo, si spostano in siti ed aree dove, in assenza di controllo e di prelievo venatorio, si insediano e sviluppano popolazioni stabili che, da queste aree indisturbate, possono facilmente muovere, e provocare danni, verso i territori circostanti.

Mentre una soluzione a regime rispetto alle prime due questioni potrà certamente arrivare al termine della fase di riordino normativo attualmente in fase di completamento, una prima risposta alla terza problematica dianzi-richiamata è stata data con l’articolo 70 della L. R. n. 18/2016, con cui si prevede la possibilità, per i corpi di Polizia Provinciale Ittico-Venatoria, di poter svolgere attività, nell’ambito di indirizzi di coordinamento da parte della Giunta Regionale, anche al di fuori del proprio territorio di riferimento, in attuazione di piani ed interventi di valenza interprovinciale nell’ambito di piani di controllo ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993.

Nell’ambito di tale approccio, che, si sottolinea, costituisce un elemento determinante rispetto all’efficacia complessiva delle attività di controllo di specie dannose come ribadito dall’ISPRA, e tenendo conto anche della necessità di accompagnare l’attuale fase di riordino con la proposta di modelli gestionali e procedurali già orientati rispetto all’entrata a regime del medesimo riordino, si è ritenuto necessario provvedere alla predisposizione, ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, di un piano regionale triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del Cinghiale nel territorio regionale, con le seguenti finalità:

* costituire, a livello regionale, un unico strumento pianificatorio e gestionale in ordine al controllo della specie in parola, che trova applicazione sia nel territorio di parchi ed aree protette che nel restante territorio regionale, con esclusione solo delle aree ove vige il regime sperimentale di prelievo venatorio di cui alla DGR n. 2088/2010 e, da ultimo, alla DGR n. 1243/2016;

* poter trovare applicazione direttamente da parte di Province e Città Metropolitana di Venezia attraverso i rispettivi corpi di Polizia Provinciale Ittico-Venatoria nonché attraverso i soggetti formati, abilitati ed autorizzati dalle stesse Amministrazioni, affrancando le stesse Amministrazioni dagli oneri ed impegni connessi alla redazione del Piano e della sua validazione da parte dell’ISPRA, potendosi così concentrare solo sulla fase attuativa dello stesso (interventi preventivi ed interventi di controllo); nel caso dei territori compresi in parchi ed aree protette, trova ovviamente applicazione la più stringente normativa di comparto, prevedendo altresì una specifica approvazione (dopo quella regionale) del Piano stesso da parte del relativo Ente gestore, al fine di porre in essere eventuali modifiche ed integrazioni (in senso limitativo) per adattarlo alla specifica realtà territoriale;

* rappresentare elemento su cui fondare una interfaccia ed un dialogo unificato nei confronti dell’ISPRA, con la possibilità di un approccio orientato a criteri di efficacia, efficienza ed economie di scala e che consenta all’ISPRA stesso di poter avere, per il tramite del livello regionale di gestione faunistico-venatoria, un focus unificato rispetto all’evoluzione della problematica del suide nel complessivo territorio veneto.

Pertanto, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha provveduto, sulla base dei predetti indirizzi operativi generali e di dettaglio e nell’ambito di una fattiva fase di interlocuzione con l’ISPRA, alla redazione di una proposta di “Piano Triennale di gestione e controllo – a fini di eradicazione - del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) [ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993]“; tale Piano prevede, in affiancamento alle attività di prevenzione, la realizzazione di attività di controllo tramite prelievo, da realizzare attraverso cattura e successivo abbattimento e attraverso abbattimento diretto con varie modalità (all’aspetto e alla cerca, in modalità individuale e in modalità collettiva, con armi da fuoco e anche attraverso l’uso dell’arco).

Con nota prot. n. 103090/77.00.09.00 del 13.3.2017 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca si è provveduto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, alla richiesta all’ISPRA del parere di competenza.

L’ISPRA, con nota prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017 (che si allega subB” al presente provvedimento), ha dato parere favorevole, senza prescrizioni, al Piano in oggetto.

In ragione della riforma della precedente DGR n. 3173/2006 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale - VIncA, laddove si prevedeva, per i Piani di controllo redatti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, che il parere favorevole reso dall’ISPRA costituiva formale attestazione di non incidenza del Piano, la predetta Direzione ha provveduto, altresì, alla redazione dello Studio di Incidenza Ambientale - SIncA del Piano stesso, in atti della medesima Direzione.

Si ritiene pertanto di poter provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, visto il parere favorevole, senza prescrizioni, reso dall’ISPRA, preso atto delle risultanze del predetto SIncA e previa approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale – VIncA ai sensi del DPR. n. 357/1997 e della DGR n. 2299/2014, all’approvazione del “Piano Triennale di gestione e controllo – a fini di eradicazione - del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) [ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993]“ (che si allega subA” al presente provvedimento).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 157 del 11.2.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 19 - Controllo della fauna selvatica della L. n. 157/1992;

VISTA la Legge regionale n. 50 del 9.12.1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 17 - Controllo della fauna selvatica della L. R. n. 50/1993;

RICHIAMATA la DGR n. 2088 del 3.8.2010 avente ad oggetto “Primi indirizzi regionali per la gestione delle popolazioni di Cinghiale (Sus scrofa L.) presenti nel Veneto. Approvazione (Art. 2 L.R. 50/1993; art. 32 lett. g) dello Statuto)";

RICHIAMATA, da ultimo, la DGR n. 1243 del 1.8.2016 avente ad oggetto “Regimi sperimentali di prelievo venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) (DGR 2088 del 3.8.2010). Stagione venatoria 2016/2017. Provincia di Verona. Autorizzazione (art. 16, c.1 L.R. 50/93).”;

VISTA la L. n. 394 del 6.12.1991 “Legge quadro sulle aree protette";

RICHIAMATI il comma 3 dell'art. 11 - Regolamento del parco e il comma 6 dell'art. 22 - Norme quadro, della L. n. 394/1991;

VISTA la Legge n. 221 del 28.12.2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

RICHIAMATO l'art. 7 - Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992 della L. n. 221/2015;

VISTA la Legge regionale n. 40 del 16.8.1984 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali";

RICHIAMATO l'art. 20 - Caccia e pesca della L. R. n. 40/1984; 

VISTA la Legge regionale n. 6 del 23.3.2013 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria";

RICHIAMATO l'art. 2 - Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria della L. R. n. 6/2013;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 16.3.2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.";

RICHIAMATO l'art. 9 - Disposizioni in materia di aree naturali protette regionali della L. R. n. 4/2015;

VISTA la Legge regionale n. 18 del 27 giugno 2016 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport";

RICHIAMATO l’art. 70 - Piani regionali di controllo della fauna della L. R. n. 18/2016;

VISTA la Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.";

RICHIAMATO l’art. 96 - Norme regionali per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del Veneto della L. R. n. 30/2016;

VISTO il parere positivo dell’ISPRA reso con nota prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017;

VISTA la L. R. n. 19/2015;

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha provveduto alla redazione della proposta di “Piano Triennale di gestione e controllo – a fini di eradicazione - del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) [ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993]";
  3. di dare atto che, in riferimento alla proposta di Piano di cui al precedente punto 2, l’ISPRA, con nota prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017, ha reso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, il proprio parere favorevole, senza prescrizioni (che si allega subB” al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale);
  4. di dare atto che, in riferimento alla proposta di Piano di cui al precedente punto 2, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha provveduto, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 357/1997 e della DGR n. 2299/2014 del 9.12.2014, alla redazione dello Studio di Incidenza Ambientale – SIncA, in atti della medesima Direzione;
  5. di approvare, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 357/1997 e della DGR n. 2299/2014 del 9.12.2014 e preso atto dei contenuti dello Studio di cui al precedente punto 4, la Valutazione di Incidenza Ambientale – VincA della proposta di Piano di cui al precedente punto 2;
  6. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, visto il parere favorevole, senza prescrizioni, di cui al precedente punto 3 e l’esito della procedura di VIncA di dui al precedente punto 5, il “Piano Triennale di gestione e controllo – a fini di eradicazione - del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) [ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993]" (che si allega subA” al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale);
  7. di dare atto che il Piano di cui al precedente punto 6 trova immediata applicazione nell’intero territorio regionale, fatta salva la necessità, per il territorio compreso in parchi e aree protette, di una successiva autonoma approvazione da parte del relativo Ente gestore;
  8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(seguono allegati)

598_AllegatoA_344754.pdf
598_AllegatoB_344754.pdf

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