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Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie
Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 28 aprile 2017
Misure di sostegno a favore delle Associazioni di volontariato previste dalla Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, art. 62. Annualità 2017 - definizione dei criteri e modalità di accesso.
Con il presente atto si procede a stabilire criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo, a favore delle Associazioni di volontariato iscritte all’Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile a ristoro dell’IRAP versata.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 all’art. 62 la Giunta regionale è stata autorizzata a concedere contributi alle Associazioni di volontariato, iscritte all’Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile ai sensi della Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 in misura proporzionale all’Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP) eventualmente versata nell’anno precedente (2016).
Ai sensi della citata Legge, con provvedimento di Giunta devono essere stabiliti criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo, per il quale è stata stanziata al bilancio per l’anno 2017, la somma complessiva di euro 40.000,00.
Tale misura di sostegno, come chiaramente indicato all’art. 62 soprarichiamato, è prevista esclusivamente a favore delle Associazioni di volontariato regolarmente iscritte all’Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile.
Al fine di ottenere il contributo, le Associazioni interessate dovranno inviare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione, specifica istanza alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, indicando l’ammontare dell’imposta versata di competenza dell’anno 2016.
Il contributo spettante a ciascuna Organizzazione verrà definito in misura proporzionale tra tutte le istanze validamente presentate e le risorse finanziarie stanziate per tale finalità in bilancio di previsione.
Sulla base delle istanze validamente pervenute entro la data sopraindicata, la Struttura regionale competente provvederà al calcolo della quota spettante. Il contributo assegnato non potrà comunque eccedere l’imposta versata dal soggetto beneficiario nell’anno 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 58 del 27 novembre 1984 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 e s.m.i.;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016;
VISTA la L.R. n. 32 del 30 dicembre 2016 “Bilancio di previsione 2017-2019”;
VISTO il DSGP n. 1 del 13 gennaio 2017 “Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07 febbraio 2017 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019”;
delibera
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