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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 05 maggio 2017


Materia: Appalti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 586 del 28 aprile 2017

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori "S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro" e contratto d'appalto dei lavori complementari di "Risoluzione interferenze con Enel - Nodo della Gazzera - Appalto D3" - CUP H71C07000050002. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 239: proposta di transazione con il soggetto aggiudicatario dei contratti appalto.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la proposta di Atto transattivo con l'Appaltatore dei lavori del Lotto D3 - Nodo Gazzera e dei lavori complementari, al fine di consentire l'immediata ripresa degli stessi ed il loro completamento nei successivi 330 giorni.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Con Decreto n. 231 del 30.04.2009 del Dirigente della Sezione Infrastrutture è stato individuato quale appaltatore dei lavori "S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera - Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro" (di seguito anche "appalto principale" o "lavori principali") la società cooperativa CO.VE.CO. S.c.p.a., con sede a Venezia-Marghera (ora Kostruttiva S.c.p.a.), per un importo di contratto pari ad Euro 12.526.863,76 (al netto di I.V.A. nella misura di legge), conseguente ad un ribasso percentuale offerto di punti 47,143, applicato ad un importo a base di gara di Euro 22.180.111,30. Il quadro economico generale di spesa dell'opera consta di complessivi Euro 32.000.000,00.

La società cooperativa CO.VE.CO. aveva individuato quale ditta esecutrice dei lavori la consorziata Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop di Modena (di seguito anche Cooperativa CDC), con sede legale a Modena.

In data 21.07.2009 la Regione Veneto ha sottoscritto il contratto d'appalto con CO.VE.CO. al quale erano stati assegnati 930 giorni per l'ultimazione dell'opera, a partire dal 3.09.2009, con ultimazione al 21.03.2012. Nel corso dei lavori con l'approvazione di n. 3 perizie di cui ai decreti regionali n. 218/2011, n. 300/2011 e n. 250/2012, nonché con proroghe formalmente concesse, il termine contrattuale è stato prolungato al 21.04.2015 e l'importo complessivo dei lavori è stato elevato a complessivi Euro 15.025.702,50 (al netto di I.V.A. nella misura di legge). L'importo complessivo del quadro economico generale di spesa è stato quindi elevato ad Euro 32.496.917,44.

Con Decreto n. 35/2012 del Dirigente della Sezione Infrastrutture sono stati altresì affidati a Kostruttiva S.c.p.a. (di seguito anche "Appaltatore") i lavori complementari denominati "Risoluzione interferenze con Enel - Nodo della Gazzera - Appalto D3" (di seguito anche "appalto complementare" o "lavori complementari") per un importo complessivo di contratto pari ad Euro 230.608,75, con copertura finanziaria all'interno del quadro economico generale di spesa dell'appalto principale. I lavori complementari sono stati consegnati definitivamente in data 18.06.2014 con ultimazione prevista al 16.08.2014; tuttavia gli stessi sono stati sospesi con l'ordine di servizio n. 1 del 18.01.2015 del Direttore dei Lavori e risultano tuttora sospesi.

Durante l'esecuzione dei lavori dell'appalto principale, l'Appaltatore ha iscritto varie riserve per un importo complessivo pari ad Euro 18.942.997,53. Su tali riserve il Responsabile del Procedimento (RUP) ha attivato la procedura di cui all'art. 240, comma 5, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e, a seguito delle valutazioni della Commissione, si è pervenuti ad un accordo bonario, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 488 del 16.04.2013, che ha riconosciuto le riserve per un importo di Euro 2.756.486,06, al netto di I.V.A. nella misura di legge.

Da novembre 2014 i lavori dell'appalto principale, già in ritardo rispetto al cronoprogramma, sono stati interrotti dalla Cooperativa CDC e in data 19.12.2014, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla redazione di un verbale di consistenza per "abbandono cantiere", rilevando che le lavorazioni mancanti erano valorizzabili in Euro 5.353.862,60; alla data di redazione del verbale di consistenza, lo scostamento dei lavori rispetto al cronoprogramma risultava di circa 6 mesi.

In data 02.03.2015 Kostruttiva S.c.p.a. ha formalmente comunicato alla Regione Veneto di aver provveduto alla revoca in danno dei lavori alla Cooperativa CDC, pur non riprendendo l'esecuzione di alcuna lavorazione, né procedendo ad individuare una nuova impresa esecutrice sua consorziata. Nelle date del 29.01.2015, 11.02.2015, 13.03.2015 e 19.03.2015 tra Regione Veneto e Kostruttiva S.c.p.a. si sono tenute riunioni finalizzate a definire volontà, tempi e modalità di ripresa delle lavorazioni. In tale periodo, nonostante ampie rassicurazioni espresse nei vari incontri, l'Appaltatore non aveva dato riavvio ad alcuna lavorazione. Per tale ragione il RUP con nota del 17.04.2015 diffidò l'impresa ad adempiere ai propri impegni contrattuali entro 15 giorni e a terminarli nel più breve tempo possibile, avuto anche riguardo ai termini contrattuali. A seguito di tale diffida, con nota del 22.04.2015 (oltre la scadenza del termine contrattuale fissato al 21.04.2015), l'Appaltatore comunicò alla Regione Veneto, alla Direzione Lavori e ai collaudatori il nominativo della nuova impresa esecutrice sua consorziata (COTAU Soc. Coop.) in sostituzione della Cooperativa CDC, rinviando ad una successiva comunicazione la trasmissione della relativa documentazione necessaria alla Regione per procedere con la relativa presa d'atto del subentro della nuova impresa esecutrice. Contestualmente, l'Appaltatore assicurò la ripresa dei lavori entro il 30.04.2015, evidenziando la necessità di una proroga del tempo contrattuale e segnalando che non prima del 31.12.2015 fosse realistico ipotizzare l'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore nel mese di maggio 2015 diede avvio quindi ad alcune attività, fra quelle programmate, inquadrabili in lavori di riorganizzazione del cantiere.

Il RUP, con nota del 15.09.2015, evidenziò che il termine contrattuale di ultimazione risultava abbondantemente superato e che rispetto a tale data i lavori ancora da eseguire erano rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 19.12.2014, data di abbandono del cantiere, ovvero valorizzati in Euro 5.335.246,89, importo mancante per raggiungere l'importo complessivo di contratto. Con la medesima nota, il RUP specificò, ai sensi del contratto che, oltre a richiedere la corresponsione delle penali e degli eventuali ulteriori danni, aveva la facoltà di promuovere, a causa del ritardo dell'Appaltatore, l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto stesso, con conseguente comunicazione all'ANAC, come previsto dalla normativa vigente.

Il RUP, valutata tuttavia la necessità di addivenire al completamento dei lavori, in quanto ritenuti di primario interesse pubblico, con la stessa nota, assegnò un ulteriore termine massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data del 15.09.2015, per completare le opere alla "perfezione", senza indugio e conformemente al progetto. Tale decisione derivò sostanzialmente dalle seguenti motivazioni:

-      il concreto rischio di danneggiamento e degrado delle opere già realizzate;
-      l'ubicazione del cantiere, che si trova in pieno centro urbano di Mestre-Venezia ed in fregio a più linee ferroviarie, con evidenti risvolti negativi anche in termini di sicurezza ed impatto sulla qualità della vita dei residenti nelle aree interessate dai lavori;
-      il notevole allungamento dei tempi nell'eventualità di dover procedere ad una nuova gara d'appalto per i lavori restanti, con conseguente ulteriore ritardo alla messa in servizio delle fermate ferroviarie di "Gazzera" ed "Olimpia".

In data 30.09.2015 l'Appaltatore riscontrò la citata nota del RUP, prendendo atto del nuovo termine assegnatogli e trasmettendo un nuovo cronoprogramma dei lavori, subordinandone il rispetto alla "tempestività della contabilizzazione e del pagamento dei lavori".

Per quanto riguarda la produzione del cantiere, va precisato che nel periodo intercorso tra dicembre 2014 e maggio 2015 non vi è stato alcun avanzamento, mentre nel successivo periodo intercorso tra maggio 2015 e maggio 2016, l'impresa esecutrice COTAU Soc. Coop., subentrata alla Cooperativa CDC, ha eseguito lavori per complessivi Euro 509.361,16 su un importo complessivo di lavori da realizzare per il completamento del contratto pari ad Euro 5.335.246,89.

Nel periodo sopracitato (dicembre 2014 - maggio 2015) sono inoltre pervenute alla Regione varie istanze di subappaltatori che hanno operato nella fase di esecuzione dei lavori da parte della Cooperativa CDC (ora in liquidazione coatta amministrativa) per il pagamento di fatture ad essi non liquidate da parte della citata Cooperativa. Tale circostanza ha imposto alla Regione Veneto di chiedere a Kostruttiva S.c.p.a. chiarimenti nel merito, precisando contestualmente che i pagamenti correlati all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) successivi sarebbero stati sospesi in attesa dell'esito delle verifiche correlate allo stato di insolvenza. Conseguentemente è intercorsa numerosa corrispondenza, nonché vari incontri volti a definire e risolvere la situazione di stallo dei pagamenti; tuttavia, in data 02.05.2016 Kostruttiva S.c.p.a., diffidando la Regione al pagamento di alcuni S.A.L., ha trasmesso una comunicazione pervenutale da COTAU Soc. Coop. che specificava che, qualora Kostruttiva S.c.p.a. non avesse proceduto al pagamento delle fatture sospese, avrebbe interrotto le attività al fine di non pregiudicare la propria stabilità economico-finanziaria.

In data 04.05.2016 il Direttore dei Lavori ha segnalato l'assenza di attività lavorative nel cantiere, cui è seguita da parte del RUP formale comunicazione all'Appaltatore per la ripresa immediata delle lavorazioni. A tale nota Kostruttiva S.c.p.a. ha riscontrato con lettera del 12.05.2016, giustificando le ridotte attività sostanzialmente con il mancato pagamento di alcuni S.A.L. ed il ritardo nella predisposizione e formalizzazione della perizia n. 4, senza tuttavia dare seguito alla ripresa delle lavorazioni.

L'assenza di lavorazioni è stata rilevata quotidianamente dal Direttore dei lavori con puntuali segnalazioni trasmesse alla Regione, nonché con segnalazioni dirette all'Appaltatore per interventi di messa in sicurezza del cantiere.

Le opere in appalto non sono state quindi ultimate nei termini stabiliti con la comunicazione del RUP del 15.09.2015, ovvero entro il 15.09.2016.

Va inoltre richiamato che nel corso dell'appalto principale, successivamente alla data di sottoscrizione dell'accordo bonario del 23.04.2013, sono state iscritte ulteriori n. 18 riserve, per un importo complessivo di Euro 28.140.932,81, mentre nell'ambito dell'appalto complementare è stata iscritta n. 1 riserva dell'importo di Euro 626.954,62.

Con nota del 5.07.2016, l'Appaltatore, richiamando le disposizioni contrattuali, ha inoltre formalizzato la richiesta di riconoscimento di equo compenso, misurato rispetto alla perizia suppletiva e di variante n. 4, trasmessagli in data 9.02.2016, e quantificandolo a tale data in Euro 1.305.950,21.

Nel persistere di una situazione di stallo e di sostanziale inattività del cantiere, la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, con la costante assistenza dell'Avvocatura Regionale, ha quindi convocato, a partire dal mese di settembre 2016, vari incontri con l'Appaltatore (14.09, 21.10, 4.11, 29.12, 16.01.2017) volti ad individuare una possibile soluzione per risolvere le sopracitate inadempienze contrattuali e consentire la ripresa ed ultimazione dei lavori, posto che la volontà di completare le opere continua ad essere supportata dalle motivazioni "del primario interesse pubblico" che avevano già portato il RUP ad autorizzare la prosecuzione del contratto il 15.09.2015.

Gli incontri si sono svolti precisando, in particolare con nota del 28.09.2016, che l'Amministrazione sospendeva ogni determinazione circa l'efficacia del termine di ultimazione dei lavori spirato, sottendendo "il primario interesse pubblico" già espresso durante dette riunioni.

Le problematiche affrontate nei vari incontri hanno riguardato in via preliminare l'impossibilità da parte della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di procedere con i pagamenti dei S.A.L. dei lavori emessi a favore dell'Appaltatore, in assenza della trasmissione delle fatture quietanziate relative all'attività di subappalto delle ditte, che ad oggi risultano ancora creditrici nel periodo di esecuzione dei lavori da parte della Cooperativa CDC, o comunque di altra dichiarazione da parte di dette imprese di non avere nulla da pretendere dall'impresa esecutrice o dalla Regione Veneto.

Peraltro, con Decreto n. 18/2016 e con Decreto n. 8/2017, facendo riferimento al parere dell'Avvocatura regionale espresso con nota del 15.03.2016, nonché alla corrispondenza intercorsa con l'Appaltatore, la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, in forza dell'art. 13, comma 2, lett. a), della L. 11.11.2011, n. 180 posta a tutela delle micro, piccole e medie imprese, ha disposto il pagamento della somma di complessivi Euro 462.746,74, esclusa l'I.V.A. nella misura di legge, di cui parte è stata pagata direttamente ai subappaltatori rientranti nella suddetta categoria, e parte è stata pagata a Kostruttiva S.c.p.a., in quanto aveva anticipato dei pagamenti a favore di alcuni subappaltatori, sempre rientranti nella categoria di micro, piccole e medie imprese.

Nei vari incontri tenutisi con l'Appaltatore non è tuttavia sorto alcun elemento atto a risolvere, anche in via conciliativa, le criticità emerse nell'esecuzione dei contratti; pertanto, con nota del 14 marzo 2017, l'Amministrazione ha formalmente contestato all'Appaltatore l'autonoma e arbitraria totale sospensione delle lavorazioni, ritenuta "senza giustificato motivo", nonché il grave ritardo nel completamento delle opere. Con nota del 22.03.2017 l'Appaltatore ha controdedotto alle contestazioni opposte dalla Regione, evidenziando, come già aveva fatto in precedenza, che la sospensione delle lavorazioni è stata l'inevitabile conseguenza del grave inadempimento da parte della Regione all'obbligo di cooperazione, in particolare per il mancato pagamento dei corrispettivi e per la mancata approvazione della variante n. 4 resasi necessaria in corso d'opera.

In data 29.03.2017 la Regione, ritenendo infondate e ingiustificate le argomentazioni a controdeduzione svolte nella citata nota del 22.03.2017, ha convocato l'Appaltatore per definire, anche eventualmente in via conciliativa, le criticità contrattuali segnalate.

Le motivazioni che hanno mosso l'Amministrazione a convocare nuovamente l'Appaltatore, trovano sostanzialmente ragione nelle seguenti circostanze, che si concretizzano nel perseguimento del preminente interesse pubblico.

L'appalto principale e l'appalto complementare ad oggi sono giunti ad un rilevante avanzamento complessivo pari ad Euro 9.564.719,19 e ad Euro125.993,58, misurabile rispettivamente nel 65% e nel 55%, comprese le lavorazioni di maggior complessità tecnica e strutturale, risultando pertanto da completare le opere in superficie, di finitura ed impiantistiche. È evidente che un'eventuale risoluzione dei contratti comporterebbe la necessità di procedere con varie attività così riassumibili in sintesi:

-       redazione dello stato di consistenza delle opere eseguite;
-       esecuzione del collaudo statico delle opere strutturali realizzate;
-       esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del cantiere per il tempo necessario al riavvio dello stesso;
-       redazione del progetto delle opere di completamento;
-       approvazione del progetto da parte degli organi competenti, con reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
-       esecuzione della fase di affidamento dei lavori di completamento, secondo le procedure del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
-       esecuzione dei lavori.

Il tempo necessario per il completamento di dette attività può essere stimato in 48 mesi.

Tale prolungamento temporale inciderebbe notevolmente sul disagio della cittadinanza ubicata in prossimità del cantiere, posto che esso si sviluppa in un ambito prettamente urbano con caratteristiche residenziali, nella città di Mestre, con inevitabili disagi per la popolazione. La previsione di disporre delle opere completate in tempi non prossimi, inciderebbe inoltre sul concreto rischio, già evidenziato anche dalla Commissione di collaudo tecnico amministrativo, che le opere strutturali realizzate, ma non completate, siano soggette a degrado, qualora non portate a termine in tempi brevi. In ogni caso, per esse, l'eventuale subentro di altro operatore economico, porrebbe il problema della univocità nella responsabilità dell'impresa realizzatrice, con maggiori oneri di verifica dello stato di consistenza strutturale delle opere.

Oltre alla valutazione temporale, è necessario altresì considerare che la valorizzazione economica delle opere di completamento degli appalti dovrebbe essere sviluppata con l'applicazione dei prezzari regionali vigenti, ovviamente al lordo del ribasso offerto nell'affidamento degli appalti in epigrafe, corrispondente a 47,143 punti percentuali. Tali importi dovrebbero primariamente trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio regionale, con successiva totale rivalsa e imputazione all'Appaltatore. Appare inoltre assai probabile che da tale imputazione deriverebbe un contenzioso con l'Appaltatore, con richiesta di riconoscimento delle riserve iscritte per un importo complessivo di Euro 28.767.887,43.

Va altresì richiamato più in generale, il valore trasportistico del progetto e le opportunità che l'entrata in esercizio a breve delle fermate ferroviarie di "Gazzera" e "Olimpia" offrano per la mobilità urbana di Mestre. Nell'ottica di perseguire l'obiettivo della mobilità sostenibile, anche in termini di riduzione dell'impatto atmosferico in ambito urbano, il potenziamento del servizio ferroviario metropolitano potrà consentire il trasferimento di quota parte della domanda di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico in sede propria, favorendo così l'accessibilità al centro di Mestre, con particolare riferimento all'attivazione della fermata "Olimpia".

Su richiesta dell'Amministrazione, il Direttore dei Lavori con nota del 3.04.2017 ha consegnato una Relazione riservata in cui sono analizzati i contenuti dei maggiori compensi richiesti dall'Appaltatore, relativi sia alle riserve iscritte sia all'equo compenso.

In data 3.04.2017 si è quindi tenuto l'incontro proposto dalla Regione con l'Appaltatore, cui è stato sottoposto uno schema di Atto transattivo, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/2006.

I contenuti sostanziali della proposta di atto transattivo sono i seguenti:

-          assegnazione all'Appaltatore di un termine di ulteriori 330 giorni naturali e consecutivi, decorrenti a fare data dalla sottoscrizione dell'Atto da parte della Regione, per il completamento di tutte le opere dell'appalto principale "alla perfezione" previste da:

•         contratto in essere;
•         perizia suppletiva e di variante n. 4 approvata con il decreto dirigenziale n. 40 del 26/04/2017;
•         cronoprogrammi esecutivi dei lavori a finire;

-          assegnazione all'Appaltatore di n. 2 "milestones", ovvero a 190 e a 250 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Atto transattivo, entro cui devono essere ultimati rispettivamente i lavori dell'Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana e dell'Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera. Il mancato rispetto di detti termini comporta l'applicazione di una penale pari al 2 per mille per giorno di ritardo, calcolata sull'importo di contratto, con una soglia massima del 15%, il cui superamento segue la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006. In particolare, il mancato rispetto del primo termine (190 giorni) oltre i 30 giorni naturali e consecutivi comporta la risoluzione per inadempimento del contratto e l'applicazione della penale nella misura massima del 15%;

-          la rinuncia da parte della Regione alla pretesa di alcunché a titolo di penale per i ritardi nell'esecuzione dei lavori principali fino ad ora verificatisi, nonché alla richiesta di danni per gli inadempimenti che si sono verificati fino ad ora nell'esecuzione del contratto dell'appalto principale e per il ritardo complessivo nell'esecuzione dell'opera;

-          la rinuncia dell'Appaltatore a chiedere alcunché a titolo di interessi per ogni ritardo nei pagamenti che si sia verificato fino ad ora da parte della Regione;

-          a fronte dell'iscrizione da parte dell'Appaltatore di n. 18 riserve sulla contabilità dei lavori dell'appalto principale, successive alla data di sottoscrizione dell'accordo bonario del 23.04.2013, per un importo complessivo pari ad Euro 28.140.932,81, e di n. 1 riserva sulla contabilità dei lavori complementari per un importo complessivo pari ad Euro 626.954,62, il riconoscimento da parte della Regione nei contenuti di n. 5 riserve dell'appalto principale e di n. 1 riserva dell'appalto complementare, per un importo complessivo di Euro 1.500.291,69, corrispondente al 5,22% dell'importo complessivo delle riserve iscritte. Tali importi risultano in linea con quanto indicato nella Relazione riservata del Direttore dei lavori del 3.04.2017;

-          la rinuncia dell'Appaltatore alle ulteriori riserve iscritte nel registro di contabilità dell'appalto principale e a richiedere ulteriori riserve aventi i medesimi contenuti della riserva n. 1 dell'appalto dei lavori complementari;

-          a fronte della richiesta di un importo pari ad Euro 1.305.950,21 quale equo compenso, il riconoscimento da parte della Regione di un importo pari ad Euro 315.000,00, calcolato fino al termine di esecuzione dei lavori;

-          la rinuncia dell'Appaltatore a richiedere ogni altro riconoscimento di equo compenso fino al termine di esecuzione dei lavori;

-          l'impegno dell'Appaltatore nei confronti della Regione Veneto di procurare le fatture quietanziate spettanti ai subappaltatori, che ad oggi risultano ancora creditori. In alternativa, l'Appaltatore si impegna a presentare una dichiarazione da parte di ciascuna di tali imprese di non avere nulla più a pretendere dall'impresa esecutrice e dalla Regione a nessun titolo per le attività svolte nell'ambito dell'appalto. In assenza di detta formale documentazione, nessun pagamento verrà effettuato da parte della Regione a favore di Kostruttiva ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, sia per i S.A.L. emessi e non ancora completamente pagati, che per i S.A.L. dei lavori emessi a seguito del riavvio delle attività di cantiere.

In data 21.04.2017 è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 239, comma 3, del D.Lgs. 163/2006; inoltre l'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 164774 del 27/04/2017, ai sensi dell'art. 239, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, nell'esaminare gli aspetti della proposta di Atto transattivo in questione, ha formulato le proprie considerazioni in merito: alla normativa applicabile; all'applicabilità dell'istituto della transazione; alla correttezza delle procedure di approvazione della transazione; alla congruità della motivazione che giustifica la scelta di addivenire alla transazione sia in merito al tempo di esecuzione dell'opera sia agli interessi patrimoniali dell'Amministrazione. Alla luce delle considerazioni di cui sopra l'Avvocatura regionale ritiene che lo schema di transazione proposto sia in linea con l'interesse dell'Amministrazione relativo alla celere ed efficiente realizzazione dell'opera.

In data 26/04/2017 è stato trasmesso lo schema di Atto transattivo all'Appaltatore, che in data 27/04/2017 lo ha restituito (Allegato A), firmato in ogni sua parte, con la dichiarazione che il testo trasmesso ha valore di proposta ferma per trenta giorni ai sensi dell'art. 1329 c.c., al fine di consentire alla Regione di perfezionare l'iter amministrativo finalizzato all'approvazione da parte della Giunta Regionale.

Infine, per formalizzare sotto il profilo amministrativo il contenuto dello schema di Atto transattivo proposto e definire le lavorazioni necessarie, con decreto n. 40 del 27/04/2017 del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, è stata approvata la Perizia suppletiva e di variante n. 4 dell'appalto principale ed è stato aggiornato l'importo di contratto ad Euro 14.812.176,69, al netto di I.V.A. nella misura di legge.

Sotto il profilo economico risulta necessario prevedere le somme relative al riconoscimento delle riserve e dell'equo compenso ammontanti a complessivi Euro 1.847.732,69, compresa I.V.A. nella misura di legge. Inoltre, considerato il maggior tempo necessario al completamento dei lavori, fissato nello schema di Atto transattivo in 330 giorni a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto stesso, si deve prevedere l'importo necessario allo svolgimento della funzione di direzione lavori, già disciplinata nell'ambito del rapporto con la Net Engineering S.p.a. di cui all'Atto di risoluzione del rapporto tra la società stessa e la Regione del Veneto per la prestazione dei servizi di ingegneria per la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale e conseguenti determinazioni in ordine alla programmazione delle opere sottoscritto in data 6.12.2016, per un ulteriore importo stimato pari ad Euro 900.000,00.

La copertura finanziaria dell'importo totale di Euro 2.747.732,69 è assicurata nell'ambito delle risorse previste dalla deliberazione assunta in data odierna e relativa alla programmazione di interventi per la realizzazione di investimenti infrastrutturali nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2017-2019, ai fini dell'avvio delle procedure di "affidamento".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2016, n. 163;

VISTO il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54, come modificata dalla L.R. 17.05.2016, n. 14;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 488 del 16.04.2013;

VISTA la nota dell'Avvocatura Regionale prot n. 164774 del 27/04/2017;

delibera

1.    di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.    di approvare la proposta di Atto transattivo con la società Kostruttiva S.c.p.a., con sede a Venezia-Marghera per i lavori "S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera - Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro" e per i lavori complementari denominati "Risoluzione interferenze con Enel - Nodo della Gazzera - Appalto D3", predisposta ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante (Allegato A);

3.    di autorizzare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica alla sottoscrizione definitiva dell'Atto transattivo con l'Appaltatore a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e/o azione, anche giudiziale, della stessa in relazione ai lavori di cui al punto 2;

4.    di dare atto che l'Atto transattivo prevede una spesa totale di Euro 2.747.732,69, che trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse previste dalla deliberazione assunta in data odierna e relativa alla programmazione di interventi per la realizzazione di investimenti infrastrutturali nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2017-2019, ai fini dell'avvio delle procedure di "affidamento";

5.    di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica di tutti gli adempimenti consequenziali al perfezionamento dell'Atto transattivo;

6.    di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

586_AllegatoA_344653.pdf

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