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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 12 maggio 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 492 del 14 aprile 2017

Approvazione del testo definitivo delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001 a conclusione della procedura d'informazione alla Commissione europea (quarto provvedimento). Disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati. Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. Revoca parziale della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i. DGR n. 32/CR del 5 maggio 2016.

Note per la trasparenza

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il testo definitivo delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001 riguardante il disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati, a conclusione della procedura d’informazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE (Notifica n. 2016/0323/I). Viene revocato, inoltre, il disciplinare di produzione del latte crudo e alimentare (vaccino), di cui all’Allegato F della DGR n. 1330/2013 e s.m.i. Si tratta del quarto provvedimento di approvazione delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001.

L'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell’ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità “Qualità Verificata” (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva).

La Direttiva ha codificato e abrogato la Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, richiamata dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

La Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, “il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica” (articolo 5, paragrafo 1).

L’articolo 6 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Con la deliberazione n. 1330 del 23 luglio 2013 la Giunta regionale ha approvato, tra gli altri, il testo definitivo del disciplinare di produzione del latte crudo e alimentare (vaccino) della L.R. n. 12/2001, dopo aver eseguito la procedura d’informazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE (notifica n. 2013/0037/I).

Questo disciplinare di produzione è stato successivamente modificato con la deliberazione n. 438 del 31 marzo 2015, dopo aver eseguito la medesima procedura d’informazione (notifica n. 2014/0520/I).

Con la deliberazione n. 1200 del 15 settembre 2015 la Giunta regionale ha condiviso la Risoluzione del Consiglio regionale n. 38 del 21 luglio 2015, dando impulso per l’individuazione, con i rappresentanti della filiera produttiva lattiero-casearia veneta, dei prodotti lattiero-caseari da ammettere al marchio QV e per la predisposizione dei relativi disciplinari di produzione.

Durante la riunione del 30 settembre 2015 tra la struttura regionale competente e i rappresentanti della filiera produttiva lattiero-casearia regionale è stato costituito un gruppo di lavoro con l’incarico di preparare i disciplinari di produzione dei prodotti lattiero-caseari da ammettere al marchio QV della L.R. n. 12/2001.

Il gruppo di lavoro della filiera ha ritenuto che l’applicazione di un unico disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e dei prodotti derivati dal latte avrebbe agevolato la partecipazione delle imprese agricole e di trasformazione lattiero-casearie al sistema di qualità QV e, con mail del 04/04/2016, ha presentato alla struttura regionale competente una proposta di disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati.

La struttura regionale competente ha valutato la proposta del gruppo di lavoro, sentito anche il parere dell'organismo di controllo autorizzato per la certificazione dei prodotti zootecnici del sistema di qualità QV, ed ha preparato il progetto di disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati della L.R. n. 12/2001.

Tale disciplinare sostituisce il disciplinare di produzione del latte crudo e alimentare (vaccino) di cui alla deliberazione n. 1330/2013, come modificato dalla deliberazione n. 438/2015.

Si rende necessario, pertanto, revocare la deliberazione n. 1330/2013 e s.m.i., limitatamente alla parte dell'Allegato F relativa al disciplinare di produzione del latte crudo e alimentare (vaccino), mantenendo validità alle restanti disposizioni.

I motivi per cui la Giunta regionale ha inteso adottare questo disciplinare di produzione della L.R. n. 12/2001, sottoponendolo alle preventive valutazioni della Commissione europea, vanno individuati nell’intento di migliorare la qualità e la salubrità delle produzioni agricole e agroalimentari, la salute e il benessere degli animali e proteggere l’ambiente, a maggior tutela degli interessi e della salute dei consumatori e, come previsto dalla deliberazione n. 1200/2015, per qualificare i prodotti lattiero-caseari. 

Con la deliberazione n. 32/CR del 5 maggio 2016 la Giunta regionale ha approvato il progetto di disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati (Allegato A).

Su tale progetto di disciplinare di produzione la Terza Commissione consiliare ha espresso, all’unanimità, parere favorevole al testo senza modifiche (parere n. 92 – seduta del 08 giugno 2016), così come previsto dall’articolo 2, comma 3 della L.R. n. 12/2001.

Con nota prot. n. 250806 del 28 giugno 2016 la struttura regionale competente ha inviato il citato progetto di disciplinare di produzione della L.R. n. 12/2001 al Ministero dello Sviluppo Economico, chiedendone la notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva. Alla notifica è stato assegnato il numero 2016/0323/I.

Durante il periodo di differimento della messa in vigore delle regole tecniche, la Commissione ha chiesto alcune informazioni supplementari sul progetto di disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati notificato. Tali informazioni supplementari sono state ricevute con nota prot. n. 0259242 del 02 agosto 2016 dell’Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: UCN 98/34). La struttura regionale competente ha risposto con nota prot. n. 299952 del 03 agosto 2016.

Successivamente la Commissione ha presentato alcune osservazioni al progetto di disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati notificato, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 della medesima Direttiva, che non hanno determinato l’allungamento a sei mesi del periodo di differimento. Tali osservazioni sono state ricevute con nota prot. n. 0290922 del 16 settembre 2016 dell’UCN 98/34.

La struttura regionale competente ha ritenuto di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione e, con nota prot. n. 414841 del 26 ottobre 2016, ha inviato la risposta all’UCN 98/34, per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione.

Per rispondere alle osservazioni della Commissione è stato necessario modificare parzialmente il paragrafo introduttivo “Descrizione” e la Tabella 1 - Requisiti del latte crudo (tutte le destinazioni d'uso) del paragrafo “10. Requisiti del latte crudo” del progetto di disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati notificato.

Con nota prot. n. 0059222 del 20 febbraio 2017 l’UCN 98/34 ha comunicato che la Commissione ha ritenuto soddisfacente la risposta fornita dalle autorità italiane.

La struttura regionale competente, infine, ha provveduto ad aggiornare il titolo della L.R. n. 12/2001, richiamato nel testo del disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati, in conformità alla modifica apportata con l'articolo 42 della Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.

Per concludere la procedura d’informazione del progetto di regole tecniche della L.R. n. 12/2001, prevista dall’articolo 5 della Direttiva, si rende necessario approvare il testo definitivo del disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il disciplinare di produzione del latte crudo e alimentare (vaccino), revocato con il presente provvedimento, è applicato da alcuni operatori che hanno aderito al sistema di qualità QV e figura tra i disciplinari applicabili ai fini della realizzazione dei Tipi Intervento 3.1.1 e 3.2.1 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (di seguito: PSR 2014-2020).

Si rende necessario, pertanto, stabilire un periodo di transizione entro il quale tali operatori devono ottenere l'aggiornamento del proprio certificato di conformità a fronte del disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati e precisare, in particolare, il momento a partire dal quale il medesimo disciplinare di produzione sarà eleggibile ai fini della realizzazione delle azioni di informazione e promozione previste dal Tipo Intervento 3.2.1 del PSR 2014-2020.

Occorre stabilire, pertanto, che gli operatori che hanno aderito al sistema di qualità QV ed applicano il disciplinare di produzione del latte crudo e alimentare (vaccino) devono ottenere l'aggiornamento del proprio certificato di conformità a fronte del disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati entro un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

Occorre precisare, inoltre, che ai fini della realizzazione delle azioni di informazione e promozione previste dal Tipo Intervento 3.2.1 del PSR 2014-2020, il disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati sarà eleggibile a partire dai bandi di prossima emanazione.

La Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente, è incaricata di:

  1. comunicare all’UCN 98/34 l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel BUR, per il successivo inoltro alla Commissione;
  2. inviare il presente provvedimento ai concessionari del marchio QV del settore lattiero-caseario, agli organismi di controllo autorizzati, all'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 4, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Direttive 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (codificazione);

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, n. 438 del 31 marzo 2015 e n. 1200 del 15 settembre 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32/CR del 5 maggio 2016;

VISTO il parere della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 08 giugno 2016;

VISTA la nota della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari prot. n. 250806 del 28 giugno 2016 e le note della Direzione Agroalimentare prot. n. 299952 del 03 agosto 2016 e prot. n. 414841 del 26 ottobre 2016;

PRESO ATTO delle note dell’Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0259242 del 02 agosto 2016, prot. n. 0290922 del 16 settembre 2016 e prot. n. 0059222 del 20 febbraio 2017;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016, n. 803 del 27 maggio 2016 e n. 1507 del 26 settembre 2016;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il testo definitivo del disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di revocare la deliberazione n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i., limitatamente alla parte dell'Allegato F relativa al disciplinare di produzione del latte crudo e alimentare (vaccino);
  4. di stabilire che gli operatori che hanno aderito al sistema di qualità QV ed applicano il disciplinare di produzione del latte crudo e alimentare (vaccino) devono ottenere l'aggiornamento del proprio certificato di conformità a fronte del disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati entro un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
  5. di precisare che, ai fini della realizzazione delle azioni di informazione e promozione previste dal Tipo Intervento 3.2.1 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, il disciplinare di produzione del latte crudo vaccino e derivati sarà eleggibile a partire dai bandi di prossima emanazione;
  6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

492_AllegatoA_343684.pdf

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