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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 09 maggio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 06 aprile 2017

Legge Regionale 25 ottobre 2016, n.19 - Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Distacco di personale da Aziende ed enti del SSR presso gli uffici dell'Azienda Zero (Art. 7, comma 4).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, attuativo della previsione di cui all'art. 7, comma 4, L.R. n. 19/2016, si autorizza il legale rappresentante dell'Azienda Zero ad avvalersi dell'istituto del distacco per lo svolgimento delle attività specialistiche da parte del personale proveniente dagli enti e dalle Aziende del SSR.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 25 ottobre 2016, n.19 è stato istituito l'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero".

Con DGR n.1771 del 2 novembre 2016 sono state approvate le linee guida per garantire l'effettiva operatività dell'Azienda Zero nel rispetto dei termini indicati dalla L.R. n. 19/2016 ed è stato previsto nella prima fase di avvio e in attesa del completamento delle procedure di approvazione degli atti programmatori e di indirizzo previsti - segnatamente l'Atto Aziendale, la dotazione organica e il piano assunzioni - che il legale rappresentante della stessa possa avvalersi del personale in servizio presso l'Area Sanità e Sociale, in accordo con il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Nell'ottica di garanzia della massima e immediata operatività, la stessa Legge Regionale istitutiva, all'art. 7, comma 4, prevede che l'Azienda Zero possa avvalersi anche di personale in distacco dalle Aziende Ulss e dagli enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale.

Va ricordato al riguardo che l'articolo 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede

che "le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni...".

Sulla scorta della previsione normativa nazionale sopra richiamata, si ritiene opportuno consentire all'Azienda Zero di avvalersi di personale delle altre Aziende del SSR, in possesso della necessaria professionalità, al fine di fornire il supporto necessario all'espletamento delle funzioni già trasferite o che saranno trasferite al nuovo ente con ulteriori provvedimenti di Giunta.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di approvare il seguente iter procedimentale per l'utilizzo dell'istituto del distacco:

  1. il legale rappresentante di Azienda Zero, eventualmente previa richiesta dei dirigenti responsabili delle Unità Operative incardinate presso l'ente, indirizzerà al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale apposita proposta motivata di distacco, che potrà riguardare sia personale del comparto che della dirigenza;
  2. il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale esprimerà il proprio nulla osta sulla richiesta di cui al punto a);
  3. a fronte del rilascio del nulla osta di cui al punto b), il legale rappresentante di Azienda Zero trasmetterà al Direttore Generale dell'Azienda da cui dipende il personale interessato al distacco apposito testo di convenzione;
  4. il Direttore Generale dell'Azienda interessata, qualora ritenga di aderire alla richiesta di distacco, e previa acquisizione del consenso dell'interessato, sottoscriverà la convenzione e la trasmetterà all'Azienda Zero.

Le esigenze organizzative che, in questa fase, richiedono l'utilizzo del distacco, in conformità all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 19/2016, derivano dalla particolare situazione transitoria, in quanto l'avvio di Azienda Zero in attesa della definizione di uno stabile assetto organizzativo e di una ripartizione delle funzioni tra l'Area Sanità e Sociale della Regione e l'Azienda Zero, deve avvenire nei più brevi tempi possibili, garantendo al contempo l'efficienza del sistema socio sanitario regionale.

Il distacco di personale dalle aziende Ulss e dagli enti del servizio sanitario regionale ad Azienda Zero, dovrà rispondere all'esigenza di soddisfacimento di reciproci interessi degli enti stipulanti, in quanto tali enti, operando all'interno del servizio sanitario regionale, si muovono in funzione della medesima comune logica di sistema, in cui i reciproci scambi sono finalizzati al perseguimento degli obiettivi sanitari della Regione e al miglior perseguimento degli adempimenti finalizzati all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Pertanto, il distacco sarà attivabile per acquisire le competenze specialistiche necessarie alla realizzazione di determinate attività corrispondenti alle funzioni trasferite ad Azienda zero dalla legge regionale n. 19/2016.

Con il presente provvedimento, in conformità alla disposizione di legge richiamata, si determina il limite massimo di durata dei distacchi, e si approva in allegato lo schema di convenzione da adottarsi tra aziende.

Si propone pertanto di stabilire che la durata delle convenzioni di distacco non possa eccedere un anno, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di complessivi tre anni, a fronte di stipula di nuova convenzione e contestuale conferma, dell'attività oggetto del distacco in ragione delle necessità organizzative dell'Azienda Zero e delle specifiche attività/progetti da realizzare.

In relazione alle modalità di svolgimento dell'attività, si precisa che il distacco potrà essere sia a tempo parziale che a tempo pieno, con articolazione minima prevista in 3 giorni settimanali.

Allo stato attuale, e tenuto conto della necessità di avviare nel più breve tempo possibile l'operatività di Azienda Zero, nelle more della definizione della dotazione organica e della piena operatività dell'ente, si ritiene di predeterminare come segue il contingente massimo di distacchi attivabili per l'anno 2017 da parte dell'Azienda Zero:

  • n. 10 personale della dirigenza medica, veterinaria ed SPTA
  • n. 25 unità del Comparto (di tutti i ruoli)

per un totale di 35 unità complessivamente distaccabili dagli enti del SSR verso l'Azienda Zero.

La spesa dei distacchi è sostenuta da Azienda Zero, che rimborserà gli oneri sostenuti dalle aziende per la remunerazione del personale distaccato. L'importo riconosciuto alle singole aziende garantirà la copertura delle competenze stipendiali fondamentali e accessorie, al lordo degli oneri di legge.

Nelle more dell'approvazione del bilancio economico preventivo 2017 di Azienda Zero ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 19/2016, comunque, le obbligazioni di spesa che l'Azienda potrà complessivamente assumere per il proprio funzionamento, incluse quelle relative all'attivazione dei distacchi di cui sopra, non potranno eccedere l'ammontare dei trasferimenti per funzioni spettanti ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR n. 2239 del 23 dicembre 2016.

Le modalità di svolgimento dell'attività da parte del personale distaccato presso gli uffici dell'Azienda Zero sono disciplinate nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento (Allegato A).

Qualora l'Azienda Zero intenda avvalersi di personale delle aziende sanitarie per meno di tre giorni alla settimana, si farà ricorso all'istituto della missione previo nulla osta del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale all'istanza di attivazione della missione da parte dell'Azienda Zero all'ente interessato, senza successiva stipula di alcuna convenzione. I relativi oneri non saranno ricompresi nei rimborsi di cui al presente atto ma seguono la disciplina stabilita per le missioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 30, comma 2sexies del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n.19;

VISTA Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

VISTA la DGR n. 1771 del 2 novembre 2016;

Dato atto che la presente proposta è stata trasmessa al Comitato regionale di cui alla DGR n. 1799/2016;

delibera

1.      di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.      di individuare nella misura di n. 35 unità il contingente massimo di personale dipendente delle aziende ed enti del SSR distaccabile nell'anno 2017 all'Azienda Zero, ripartito come segue:

  • personale della dirigenza medica, veterinaria ed SPTA: n. 10;
  • personale del comparto: n. 25;

3.      di stabilire che la durata delle convenzioni di distacco non possa eccedere un anno, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di complessivi tre anni, a fronte di stipula di nuova convenzione e contestuale conferma dell'attività oggetto del distacco in ragione delle necessità organizzative dell'Azienda Zero e delle specifiche attività da realizzare;

4.      di approvare lo schema di convenzione che dovrà essere stipulata tra il legale rappresentante dell'Azienda Zero e quello dell'Azienda interessata al distacco - Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

5.      di stabilire che la spesa dei distacchi è sostenuta da Azienda Zero, che rimborserà gli oneri sostenuti dalle aziende per la remunerazione del personale distaccato. L'importo riconosciuto alle singole aziende garantirà la copertura delle competenze stipendiali fondamentali e accessorie, al lordo degli oneri di legge;

6.      di stabilire che nelle more dell'approvazione del bilancio economico preventivo 2017 di Azienda Zero ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 19/2016, le obbligazioni di spesa che l'Azienda potrà complessivamente assumere per il proprio funzionamento, incluse quelle di cui al precedente punto 5), non potranno eccedere l'ammontare dei trasferimenti per funzioni spettanti ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR n. 2239 del 23 dicembre 2016;

7.      di stabilire che qualora l'Azienda Zero necessiti di avvalersi di personale delle aziende ed enti del SSR per un numero inferiore alle tre giornate settimanali, verrà attivato l'istituto della missione secondo l'iter descritto in premessa e che il relativo onere non sarà ricompreso nei rimborsi di cui al punto che precede ma segue la disciplina stabilita per le missioni;

8.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Regionale;

9.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

431_AllegatoA_343057.pdf

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