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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 445 del 06 aprile 2017
Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione regionale di settore. Decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i., legge regionale n. 52/2012 e delibera del Consiglio regionale n. 30/2015.
Il provvedimento intende fornire indicazioni tecniche ai Soggetti operanti nel settore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani confermando e chiarendo alcuni aspetti sulla classificazione degli scarti e sovvalli prodotti da impianti di pretrattamento dei rifiuti urbani e sulla loro destinazione nel rispetto della norma e della pianificazione regionale di settore.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.
Dalle informazioni acquisite dai competenti Uffici regionali, risulta che negli ultimi anni in Veneto ci sia stato un rilevante ricorso alle esportazioni transfrontaliere di rifiuti.
Gli ultimi rapporti di ARPAV evidenziano inoltre come molti dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani che, conformemente a quanto previsto dalla pianificazione regionale di settore, dovrebbero trovare collocazione nell’impiantistica regionale autorizzata, siano stati, in realtà, avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento fuori regione, se non, in molti casi, all’estero.
In questo contesto, molti impianti pubblici lamentano una oggettiva costante carenza di rifiuto urbano conferito, circostanza che, inevitabilmente, rischia di comportare, sia l’insostenibilità economica dell’attività pubblica, sia l’inevitabile ricorso al trattamento di rifiuti speciali al fine di saturare le potenzialità impiantistiche esistenti, evitando di compromettere i piani economici e finanziari approvati.
Stante la situazione sopra descritta, emerge chiara la necessità di ribadire alcune delle indicazioni di carattere tecnico e operativo contenute nella normativa e nella pianificazione regionale di settore, relativa alle varie fasi di gestione dei rifiuti urbani a cui devono attenersi tutti i Soggetti coinvolti.
Tale azione di indirizzo intende rispondere anche ad alcuni specifici recenti pronunciamenti di tipo giurisprudenziale che, proprio su questo preciso argomento, hanno recentemente coinvolto l’Amministrazione regionale.
A tale proposito la sentenza del TAR Veneto n. 1261/2016 giudica inapplicabili le indicazioni regionali sulla classificazione degli scarti e sovvalli prodotti da operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati, fornite con le delibere n. 511/2004 e n. 2536/2004, perché riferite “ai soli rifiuti destinati allo smaltimento e non ai rifiuti destinati a recupero”.
Con il presente provvedimento si intende quindi sanare la lacuna evidenziata dal tribunale amministrativo, ribadendo il principio che, a prescindere dal destino finale a recupero o smaltimento, un trattamento preliminare su un rifiuto urbano non differenziato non sia, di per sé, in grado di modificarne la classificazione da urbano a speciale.
Nel merito della problematica di cui trattasi, va innanzitutto evidenziato che la mera attività di selezione meccanica preliminare effettuata sul rifiuto urbano non differenziato (operazione R12), si diversifica sostanzialmente dalle altre attività di recupero e riciclaggio finalizzate a nobilitare il rifiuto, migliorandone le sue caratteristiche, o, nella migliore delle ipotesi, a far cessare lo status di rifiuto per il suo utilizzo in sostituzione di materie prime.
Infatti, come più dettagliatamente descritto nell’Allegato A al presente provvedimento, un trattamento di “recupero preliminare” (e non definitivo) effettuato sul rifiuto urbano non differenziato (codificato con il CER 20 03 01), non è, di per sé, attività in grado di far mutare la classificazione del rifiuto da urbano a speciale.
Conseguentemente, corre l’obbligo di ribadire che gli scarti e i sovvalli (identificati con il CER 19 12 12) prodotti da attività di mera selezione meccanica preliminare sui rifiuti urbani non differenziati, individuata ai sensi dell’allegato C alla parte IV del Testo Unico Ambientale, con l’operazione R12, mantengono la classificazione di rifiuto urbano e, come tali, devono essere gestiti nel rispetto della pianificazione regionale e del principio di “autosufficienza e prossimità” stabilito dall’art. 182-bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
Va precisato inoltre che, analoghe considerazioni devono essere svolte anche riguardo le attività di pretrattamento sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01), finalizzate allo smaltimento e catalogate, ai sensi dell’allegato B del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come operazione D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12).
Tali attività effettuate sul rifiuto urbano non differenziato, riconducibili a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alla cernita, triturazione, compattazione e alla separazione (operazioni R12 o D13), non sono, oggettivamente, in grado di modificare le proprietà essenziali, e quindi la natura, del rifiuto sottoposto a trattamento. Ne consegue, ineludibilmente, che anche gli scarti e i sovvalli (CER 19 12 12) generati durante il processo di lavorazione, resteranno classificati come rifiuti urbani.
Si ritiene opportuno, in questo contesto e nelle more della piena attuazione della L. R. n. 52/2012, richiamare i Consigli di bacino, costituiti e funzionanti, nonché, ove non costituiti, le Amministrazioni comunali, ad organizzare sul proprio territorio, coerentemente con la vigente disciplina in materia di affidamenti dei servizi pubblici, la gestione dei rifiuti urbani con particolare attenzione al corretto destino finale del rifiuto urbano non differenziato (CER 20 03 01) e degli scarti e dei sovvalli prodotti dalle attività di pretrattamento di detto rifiuto urbano.
Si conferma, altresì, che permane il divieto previsto dall’art. 182, comma 3 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. di smaltire i rifiuti urbani provenienti da fuori Veneto in impianti ubicati nel territorio regionale, fatti salvi eventuali accordi tra le amministrazioni regionali interessate, e che, tale divieto si estende anche agli scarti e i sovvalli derivanti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani (CER 19 12 12).
Per quanto attiene lo specifico settore degli impianti di trattamento del rifiuto urbano non differenziato per la produzione di Combustibile Solido Secondario “CSS”, si rimanda ai contenuti dell’Allegato A al presente provvedimento, ribadendo comunque che tutti gli impianti in attività sul territorio regionale, attualmente autorizzati alla produzione di Combustibile Derivato dai Rifiuti “CDR”, devono adeguarsi entro il 2020 ai riferimenti tecnici contenuti D. M. n. 22/2013 e ciò al fine di far cessare dalla qualifica di rifiuto il Combustibile Solido Secondario (CSS-combustibile) da essi prodotto, così come stabilito dalla pianificazione regionale (art. 14, comma 6, dell’Allegato A alla DCR n. 30/2015).
Da ultimo, si ravvisa la necessità che tutti i Gestori di impianti di recupero energetico autorizzati all’operazione R1, ai sensi dell’Allegato C alla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., ubicati nel territorio regionale, siano tenuti a dare informazione, con congruo anticipo, alle competenti Amministrazioni Provinciali e alla Regione, nonché al Consiglio di bacino di appartenenza, dell’intenzione di ricevere scarti e sovvalli (CER 19 12 12) provenienti da operazioni di recupero preliminare di rifiuti urbani (R12) prodotti fuori dal territorio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i.;
VISTA la L. R. 31 dicembre 2012, n. 52;
VISTE le D.G.R. n. 511 del 05.03.2004 e D.G.R. n. 2536 del 06.08.2004;
VISTA la D.C.R. n. 30 del 29.04.2015;
VISTO l’art. 2, co. 2, della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO l’art 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l’Allegato A contenente “Indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che gli scarti e i sovvalli prodotti dai processi di selezione meccanica effettuati sui rifiuti urbani non differenziati in impianti di pretrattamento (operazioni R12 o D13), codificati con il CER 19 12 12, continuano a mantenere la qualifica di rifiuto urbano, poiché, il trattamento impresso non è tecnicamente in grado di modificarne le proprietà essenziali e, conseguentemente, la propria natura;
4. di confermare il divieto allo smaltimento negli impianti regionali di scarti e sovvalli (CER 19 12 12) provenienti da operazioni di trattamento preliminare (R12 o D13) di rifiuti urbani non differenziati prodotti fuori Veneto, fatti salvi eventuali accordi tra le amministrazioni regionali interessate;
5. di stabilire che i Gestori degli impianti regionali di recupero energetico (operazione R1, ai sensi dell’Allegato C alla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono tenuti ad informare la Regione, la Provincia ed il rispettivo Consiglio di bacino circa l’intenzione di trattare scarti e sovvalli (CER 19 12 12) provenienti da operazioni di recupero preliminare (R12) di rifiuti urbani prodotti fuori Veneto;
6. di richiamare i Consigli di bacino, istituiti ai sensi della L. R. 31 dicembre 2012, n. 52 e, ove non costituiti, le Amministrazioni comunali, ad organizzare sul proprio territorio, coerentemente con la vigente disciplina in materia di affidamenti dei servizi pubblici, la gestione dei rifiuti urbani con particolare attenzione al corretto destino finale del rifiuto urbano non differenziato (CER 20 03 01) e degli scarti e dei sovvalli prodotti dalle attività di pretrattamento di detto rifiuto urbano residuo (CER 19 12 12);
7. di richiamare le competenti Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Venezia a dare attuazione all’art. 14, comma 6, delle norme del Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali (D.C.R. n. 30 del 29.04.2015) e, ove necessario, ad avviare il riesame dei provvedimenti autorizzativi che fanno ancora riferimento alla produzione di Combustibile da Rifiuto (CDR), come definito dalla norma UNI 9903-1, ai sensi del punto 14 dell’Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e che legittimano all’operazione R3;
8. di revocare le delibere di giunta regionale n. 511 del 05.03.2004 e n. 2536 del 06.08.2004;
9. di incaricare la Direzione Ambiente dell’esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art 23 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
(seguono allegati)
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