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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 09 maggio 2017


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 407 del 06 aprile 2017

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2017 pubblicata nel BUR n. 8 del 17 gennaio 2017.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale proposto contro la legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2017 recante “Norme Regionali in materia di disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria”.

Il Presidente, dr. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In data 22 marzo 2017 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2017 recante: “Norme regionali in materia di disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993 , n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto”; pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 17 gennaio 2017 per supposta violazione dell’art. 117, comma 2 lett. h) e lett. l) e violazione dei principi di legalità, razionalità e non discriminazione rinvenibili negli artt. 25, 3 e 27 della Costituzione.

 

In particolare, l'articolo 1 della legge regionale n. 1/2017  dispone: “1. Dopo l’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è inserito il seguente: “Art. 35 bis - Disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e molestie agli esercenti l’attività venatoria.

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo e di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso della loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni ammnistrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell’esercizio dell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto dell’articolo 842 del Codice Civile.”

 

L’articolo 2, a sua volta, prevede: “1. Dopo l’articolo 33 – bis della legge regionale 28 aprile 1998 n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” è inserito il seguente :

“Art. 33-ter – Disturbo all’esercizio dell’attività piscatoria e molestie agli esercenti l’attività piscatoria.

1. Chiunque,  con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa di euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni ammnistrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi”.

Tali disposizioni violerebbero l’art. 117, comma 2, lett h) e lett. l) della Costituzione ponendosi in contrasto su materie riservate alla competenza statale e inoltre violerebbero i principi di legalità, razionalità e non discriminazione rinvenibili negli artt. 25, 3 e 27 della Costituzione.

Dalla presunta incostituzionalità degli artt. 1 e 2 discende la necessità di caducare anche l’art. 3 della legge qui impugnata che, recando solo una clausola di neutralità finanziaria, non ha autonoma portata precettiva.

Invero gli articoli impugnati relativi alla legge regionale n. 1 del 17.01.2017 risultano rispettosi del dettato costituzionale e non ledono alcuna competenza riservata in capo allo Stato; ragion per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la loro legittimità.

Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon, Coordinatore dell’Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;

- vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

  1. di autorizzare l’Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2017 recante: “ Norme regionali in materia di disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993 , n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto”; pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 17 gennaio 2017 per supposta violazione dell’art. 117, comma 2 lett. h) e lett l) e violazione dei principi di legalità, razionalità e non discriminazione rinvenibili negli artt. 25, 3 e 27 della Costituzione, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Ezio Zanon, Coordinatore dell’Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
  1. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile e dall’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocato Coordinatore;
  1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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