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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 09 maggio 2017


Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere

Deliberazione della Giunta Regionale n. 405 del 06 aprile 2017

Precisazioni in merito alle Deliberazioni n. 140 del 16 febbraio 2016 e n. 2112 del 23 dicembre 2016, con le quali, rispettivamente, sono state approvate le linee guida relative alla costituzione, al funzionamento ed alle competenze degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) delle Aziende sanitarie del Veneto ed è stato disposto il recepimento con decorrenza 1° gennaio 2017 delle variazioni relative al mutamento dell'ambito di competenza territoriale e di denominazione delle Aziende del SSR stabilito dalla L.R. 19/2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale precisa il significato di una specifica previsione in materia di incompatibilità dei componenti dell'OIV contenuta nel regolamento accluso alle linee guida contenute nella DGR 140/2016 e precisa altresì, con riferimento alla DGR 2112/2016, che il trattamento economico dei Direttori di Area delle aziende ed istituti del SSR è pari all'80% di quello dei Direttori generali degli stessi enti senza possibilità di incremento in rapporto alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 2, comma 5, primo periodo, del D.P.C.M. 502/1995 e s.m. e i..

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 140 del 16 febbraio 2016 sono state approvate le linee guida per la costituzione, il funzionamento e la definizione delle competenze degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale previsti dagli articoli 7 e 14 del D.Lgs. 150/2009.

Acclusi alle medesime linee guida sono stati riportati i contenuti essenziali del regolamento aziendale per la costituzione e la disciplina delle attività degli stessi OIV. In particolare, l'articolo 6 della predetta ipotesi di regolamento, nel determinare il regime delle incompatibilità dei componenti di tali organismi stabilisce, tra l'altro, che "Non possono, altresì, essere nominati componenti dell'OIV coloro che rivestono incarichi presso strutture private accreditate o che abbiano con le stesse rapporti giuridici e/o economici".

Al riguardo, in relazione ad alcuni dubbi interpretativi relativi alla citata previsione, si precisa che l'incompatibilità ivi descritta non sussiste nel caso di incarichi conferiti da strutture private accreditate di Regioni diverse dal Veneto, posto che in tale ipotesi non si può configurare alcuna ipotesi di conflitto di interessi con il SSR, per evitare il quale la stessa previsione era stata inserita.

Si palesa altresì opportuno effettuare alcune precisazioni relativamente ad uno specifico punto, concernente il trattamento economico dei Direttori di Area, della DGR n. 2112 del 23 dicembre 2016, che ha disposto il recepimento con decorrenza 1° gennaio 2017, con decreto presidenziale e consequenziali atti, delle variazioni relative al mutamento dell'ambito di competenza territoriale e di denominazione delle Aziende del SSR stabilito dalla L.R. 19/2016.

Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha disposto il recepimento, con decreto presidenziale e consequenziali atti, nei contratti in corso dei Direttori generali delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto delle variazioni retributive relative al trattamento economico annuo, fissandolo nell'importo massimo previsto dal DPCM 502/1995 e s.mi.e i. , con possibilità di maggiorazione fino al 10% in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi di salute determinati dalla Regione, oltre ad ulteriore integrazione fino al corrispondente importo massimo quantificato ex art. 1, comma 5 bis, del DPCM 502/1995 e s.m.e i. in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento - per ragioni connesse al proprio ufficio - promosse dalla Regione.

La DGR 2112/2016 ha altresì disposto la riforma dell'articolo 5, comma 1, dello schema di contratto di prestazione d'opera del Direttore amministrativo, sanitario e del Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, rinominato dal 1° gennaio 2017 ex L.R. 19/2016, Direttore dei servizi socio-sanitari, approvato con DGR n. 17/2013, adeguando l'emolumento alla misura percentuale massima stabilita dal DPCM 502/1992, con possibilità di maggiorazione fino al 10% in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi di salute determinati dalla Regione, oltre ad ulteriore integrazione fino al corrispondente importo massimo quantificato ex art. 2, comma 5 bis, del DPCM 502/1995 e s.m.e i. in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento - per ragioni connesse al proprio ufficio - promosse dalla Regione.

Per quanto riguarda il trattamento economico spettante al Direttore amministrativo, sanitario ed al Direttore dei servizi socio-sanitari, si ritiene opportuno puntualizzare, alla luce di alcune richieste di chiarimenti pervenute da Aziende del SSR, che la sua misura, ai sensi della citata DGR 2112/2106, è pari all'80% del trattamento base attribuito al Direttore generale. Tale percentuale, che corrisponde a quella massima prevista dall'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del DPCM 502/1995 non può essere ulteriormente incrementata, fatte salve le eventuali maggiorazioni ed integrazioni sopra specificate, in rapporto alla c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel primo periodo dello stesso articolo 2, comma 5, del DPCM 502/1995, in forza della quale il trattamento economico dei predetti direttori non può essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa.

L'impossibilità di riconoscere il predetto incremento discende dal fatto che la somma delle voci del trattamento economico che la vigente contrattazione collettiva nazionale delle aree dirigenziali del SSN riconosce alle figure apicali, computate nel loro valore minimo, determina un importo inferiore all' 80% del trattamento economico spettante ai direttori generali.

Quanto sopra, in ragione del recente orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando nella Corte di Appello di Venezia (tra le altre con le sentenze nn. 2 e 6 del 3 febbraio 2017) e della Corte di Cassazione (in particolare Cass. Civile, Sez. lavoro, Sent. 18.02.2016 n. 3209, confermativa della Cass. Civile, Sez. lavoro, Sent. 27.11.2013, n. 26515), secondo cui per l'attivazione della clausola di salvaguardia si deve far riferimento alle voci del trattamento di base della dirigenza apicale del SSN e non a livelli retributivi superiori.

Si sottolinea, inoltre, che il trattamento economico del Direttore amministrativo, sanitario e del Direttore dei servizi socio sanitari non potrà essere integrato in rapporto a siffatta clausola di salvaguardia anche se in vigenza del relativo contratto di prestazione d'opera l'importo del trattamento base della dirigenza apicale del SSN prevista dai CC.CC.NN.LL. delle relative aree dovesse superare l'80% di quello del Direttore generale, avendo la summenzionata giurisprudenza chiarito che il DPCM 502/1995 e s.m.e i. non stabilisce alcuna corrispondenza dinamica di tale trattamento a quello della dirigenza apicale del SSN e che, pertanto, i valori economici da prendere a riferimento sono solo quelli esistenti al momento della stipula del contratto di lavoro degli stessi direttori conformemente a quanto statuito dalle ricordate sentenze della Corte di Appello di Venezia nn. 2 e 6 del 3 febbraio 2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-          VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;

-          VISTO il D.Lgs. 150/2009;

-          VISTO il DPCM n. 502/1995 e s.m. e i.;

-          VISTA la DGR 140/2016;

-          VISTA la DGR n. 2112/2016;

-          VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di precisare che il divieto per le aziende del Servizio Sanitario Regionale di nominare componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) coloro che rivestono incarichi presso strutture private accreditate o che abbiano con le stesse rapporti giuridici o economici, previsto dall'articolo 6 dell'ipotesi di regolamento aziendale accluso alle line guida relative alla costituzione, al funzionamento ed alla definizione delle competenze attribuite allo stesso OIV, approvate con D.G.R. n. 140 del 16 febbraio 2016, non si riferisce agli incarichi conferiti da strutture private accreditate di Regioni diverse dal Veneto;
  3. di precisare, ad integrazione del punto 5 del dispositivo della D.G.R. n. 2112 del 23 dicembre 2016, che il trattamento economico spettante dal 1° gennaio 2017 al Direttore amministrativo, sanitario ed al Direttore dei servizi socio-sanitari delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico Venero è pari all'80% di quello riconosciuto ai direttori generali delle stesse amministrazioni e non può essere incrementato in rapporto alla c.d. clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 5, primo periodo del D.P.C.M 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.e. i. per le ragioni illustrate nelle premesse che si intendono integralmente richiamate;
  4. di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente provvedimento trasmettendolo ai Direttori generali delle Aziende ed Istituti indicati al punto 3 oltre che ai Presidenti dei Collegi Sindacali;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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