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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 14 aprile 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 379 del 28 marzo 2017

Approvazione del "Programma di attività per interventi a favore dell'apicoltura" e dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Centro regionale per l'apicoltura - per lo svolgimento delle attività contenute nel programma. Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

Note per la trasparenza

La Regione del Veneto mediante accordo di collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie – Centro regionale per l’apicoltura – intende sviluppare alcune attività a sostegno del settore dell’apicoltura promuovendo azioni di profilassi e sperimentazione di sistemi di monitoraggio degli apiari del Veneto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- art. 15 ex Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”;
- legge regionale 18 marzo 2015 n. 5 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 25 giugno 2012, n. 196 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010,m n. 183”.

L'Assessore Giuseppe Pan  riferisce quanto segue.

L’apicoltura svolge un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente, le produzioni agricole e la possibilità per gli imprenditori di differenziare il loro reddito.

La Regione del Veneto ha da sempre riconosciuto l’importanza di tale attività, dotandosi, fin dal 1979 con la legge regionale n. 87, poi sostituita dalla legge regionale 18 aprile 1994 n. 23, di norme specifiche per la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia del patrimonio apistico regionale e alla valorizzazione delle produzioni dell’alveare.

Nel novembre 2016 è stata accertata, per la prima volta, la presenza dell’imenottero denominato “Vespa velutina” presso la Provincia di Rovigo nel territorio della Regione del Veneto.

Per completezza di informazione si riferisce che il calabrone asiatico (Vespa velutina) è un insetto originario dell’Asia sud-orientale ed ha fatto la sua comparsa in Europa nel 2004, probabilmente introdotto con merci di origine cinese. Dopo il primo rilevamento in Aquitania (Francia), si è diffusa in pochi anni in quasi tutta la Francia, penetrando anche in Belgio, Spagna, Portogallo, Germania e più recentemente nel Regno Unito, dimostrando la sua capacità di causare notevoli danni.

Dal 2012 è presente anche in Italia, penetrata in Liguria dal confine francese. Ad oggi è segnalata nelle province di Imperia, Savona, Cuneo, Alessandria, Torino e dal novembre 2016 di Rovigo.

Simile al calabrone nostrano, ma di dimensioni inferiori, Vespa velutina si distingue da esso anche per essere più scura, per avere una banda giallo-arancione verso il pungiglione e una stretta linea gialla più chiara vicino al vitino di vespa. Le estremità delle zampe sono colorate di giallo.

Vespa velutina vive in popolose comunità composte da una regina, qualche maschio e un grande numero di femmine sterili (operaie).

La colonia dura solo un anno. Ogni primavera le regine, dopo aver svernato in qualche riparo, costruiscono un nido in cui depongono e accudiscono le uova. Quando le prime operaie sono diventate adulte e cominciano a procurare cibo per la comunità, la regina si dedica a deporre le uova.

Verso la fine estate/inizio dell’autunno nascono i maschi e le giovani regine che, una volta fecondate, cercano un riparo invernale per fondare a primavera una nuova famiglia.

In primavera si possono trovare a i primi nidi formati dalle regine contenenti pochi individui.

La loro posizione è provvisoria e nuovi nidi di dimensioni maggiori, chiamati nidi secondari, possono essere rifondati in luoghi più sicuri per le vespe. Questi ultimi sono grandi vespai realizzati all’aperto in luoghi riparati e inaccessibili, talvolta a notevoli altezze (5-20 metri), per esempio sulla cima degli alberi, per cui d’estate potrebbe essere difficile individuarli per via del fogliame. I nidi secondari hanno una forma sferica molto irregolare (piriforme), possono avere 60-90 cm di altezza e 40-70 cm di diametro; l’entrata delle vespe è laterale. All’interno esistono 6-7 strati di celle che ospitano una popolazione media totale di 6.000 individui (con picchi superiori ai 12.000).

I danni arrecati all’alveare consistono nella sottrazione di api che può portare fino allo spopolamento dell’alveare che perde le sue capacità produttive.

A seguito della segnalazione in Regione Veneto, la Direzione Agroalimentare, in collaborazione con la U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (ISZVe) e il CREA-Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura, ha organizzato, in data 13/12/2016, un incontro con le Forme Associate e i responsabili del settore apistico delle Aziende ULSS al fine di fornire un’informativa su quanto rilevato e creare un raccordo tra gli Enti pubblici ed i rappresentanti degli apicoltori per definire assieme le azioni più opportune da adottare.

Da tale incontro è emersa la necessità di attivare un piano di monitoraggio diffuso sul territorio regionale sulla propagazione dell’imenottero nonché di garantire una informazione corretta e uniforme sull’argomento; il piano di monitoraggio deve essere in grado di garantire un’elevata velocità di azione nel riconoscimento dell’insetto, al fine di una predisposizione delle corrette procedure per limitare il più possibile il suo propagarsi nel territorio regionale.

Sulla base di quanto sopra evidenziato e della necessità di agire con urgenza la Direzione Agroalimentare ha coinvolto la Consulta regionale per l’apicoltura al fine di individuare le migliori modalità di utilizzo dei fondi regionali messi a disposizione dal bilancio per l’anno 2017.

Tenuto conto che la L.R. 23/1994 ha istituito presso l’IZSVe, il Centro Regionale per l’Apicoltura (CRA) e che questo, a seguito del riconoscimento da parte del Ministero della Salute, ha assunto rilevanza nazionale quale Centro di referenza per l’apicoltura, la consulta regionale per l’apicoltura ha evidenziato l’opportunità di dare avvio ad un piano di monitoraggio tramite l’operatività dell’ l’IZSVe.

La medesima ha inoltre sottolineato la necessità che sia redatto un manuale di buone prassi apistiche capace di intercettare le diverse esigenze manifestate dagli apicoltori.

In esito a quanto emerso nella discussione della Consulta regionale per l'apicoltura è stato definito il “Programma di attività per interventi a favore dell’apicoltura” (allegato A) per la realizzazione delle azioni connesse al piano di monitoraggio e profilassi contro la diffusione della Vespa velutina nella regione del Veneto.

Poiché il risanamento e la profilassi degli apiari dalle malattie rientrano tra le azioni previste dalla citata L.R. 23/1994 (art. 4) intese a promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore, la Consulta regionale, approvando il Programma, ha proposto di destinare l’intero stanziamento arrecato sul bilancio 2017 al Cap 12014 “Iniziative di tutela, sviluppo e valorizzazione dell’apicoltura (L.R. 18/04/1994, n. 23)” alla realizzazione di dette attività anche rivolte al monitoraggio della Vespa velutina.

Rilevato che l’IZSVe, si configura quale soggetto pubblico e che le attività svolte nel programma garantiscono ad entrambi gli Enti uno scambio di conoscenze e di attività al fine di risolvere alcune problematiche e criticità dell'apicoltura aventi ricadute sulle attività apistiche e quindi sulle produzioni agricole, si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Per la realizzazione dell'attività in collaborazione è previsto un mero rimborso delle spese sostenute l’IZSVe – CRA, fino ad un massimo di 70.000,00 euro che sarà liquidato secondo le modalità e procedure previste dallo schema di accordo.

Per quanto sopra considerato, in relazione alle specifiche esigenze, si propone l’approvazione del Programma di cui all’allegato A e dell’accordo di collaborazione con l’IZSVe-CRA – di cui all’allegato B al presente provvedimento, incaricando il direttore della Direzione Agroalimentare alla sottoscrizione e attuazione dello stesso ed all’adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla sua esecuzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1994 n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura”;

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di accordi tra Enti;

VISTA la legge regionale 18 marzo 2015 n. 5 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 25 giugno 2012, n. 196 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010,m n. 183”;

VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la “Legge di bilancio di previsione 2017/2019” (Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32);

delibera

  1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare il “Programma di attività per interventi a favore dell’apicoltura” di cui all’allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie – Centro regionale per l’apicoltura – di cui all’allegato B al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento delle attivita previste dal “Programma di attività per interventi a favore dell’apicoltura”;
  4. di stabilire che spetta alla Direzione Agroalimentare la gestione tecnico-amministrativa del progetto di cui al punto 1., nonché l’adozione degli atti riguardanti l’eventuale rimodulazione nell’ambito del progetto ivi compresa la relativa programmazione tecnico-economica;
  5. di determinare in euro 70.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il corrente esercizio, disponendo la coperture finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 12014 “Iniziative di tutela, sviluppo e valorizzazione dell’apicoltura (L.R. 18/04/1994, n. 23)”;
  6. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  7. di stabilire che l’importo definito al precedente punto 5, sarà liquidato dalla struttura regionale competente, quanto al 40 % alla firma dell’accordo e quanto al 60% a saldo alla presentazione della documentazione delle spese sostenute e della reportistica prevista nell’accordo di cui al precedente punto 3;
  8. di dare mandato al direttore della Direzione agroalimentare alla sottoscrizione dell’accordo, di cui al precedente punto 3, ed incaricarlo dell’adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione;
  9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni dai sensi della LR 1/2011;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del Dlgs 14/3/2013, n. 33;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

379_AllegatoA_342480.pdf
379_AllegatoB_342480.pdf

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