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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 35 del 07 aprile 2017


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 344 del 22 marzo 2017

Revoca delle deliberazioni n. 188 e n. 189 del 21 febbraio 2017 disciplinanti il rilascio di abilitazione di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Legge n. 97/2013, articolo 3, comma 3; Decreto Ministeriale n. 565/2015. Sentenza TAR Lazio n. 02817 pubblicata il 24 febbraio 2017.

Note per la trasparenza

A seguito della recente sentenza del TAR del Lazio, che annulla le attuali normative nazionali del settore, si revocano i provvedimenti regionali, non ancora avviati, disciplinanti i procedimenti per il rilascio di specifica abilitazione di guida turistica, tramite selezione per titoli attestanti la conoscenza dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge 6 agosto 2013, n. 97, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”, all’articolo 3, comma 1, contiene la seguente disposizione, conforme al comma 4 dell’articolo 10 della Direttiva 2006/123/CE: “L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale”.

Conseguentemente, dal 4 settembre 2013, data di entrata in vigore della legge statale n. 97/2013, qualsiasi guida turistica, abilitata in Italia in base alla vigente legislazione nazionale e regionale, ha potuto esercitare stabilmente la sua professione in qualsiasi parte del territorio nazionale.

Tuttavia, in deroga al citato comma 1, il comma 3 del suddetto articolo 3 - come modificato dal D.L. 83/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2014 - ha previsto che con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sentita la Conferenza unificata, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.

Di conseguenza, il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –MIBACT- del 7 aprile 2015, individuava, dopo aver acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 25 marzo 2015, un elenco a livello nazionale dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali era richiesta una specifica abilitazione per l’esercizio della professione di guida turistica. Si ricorda che nel Veneto il citato Decreto aveva individuato 179 siti di particolare interesse.

Sempre in attuazione del citato comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 97/2013, il MIBCT approvava in data 11 dicembre 2015 il Decreto n. 565, pubblicato sulla G.U. n.47 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto l’individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e il procedimento di rilascio dell'abilitazione.

Il suddetto D.M. attribuiva alle Regioni la gestione dei procedimenti per il rilascio di specifica abilitazione per l’esercizio della professione di guida turistica, nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, già individuati con il citato D.M. del 7 aprile 2015.

L’articolo 5 del D.M. n. 565/2015 prevedeva, innanzitutto, un procedimento abilitativo, organizzato dalla Regione, mediante prove di esame, a seguito di bando con cadenza almeno biennale, aperto a tutte le guide turistiche nazionali; il superamento di tale esame consentiva il rilascio, ai candidati risultati idonei, di specifica abilitazione per l’esercizio della professione di guida turistica, in tutti i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, presenti nella Regione che aveva indetto il bando.

L’articolo 8 del citato Decreto Ministeriale invece, disciplinava, solo in via transitoria, due selezioni per titoli, sempre organizzate dalla Regione, ma senza prove di esame; tali selezioni consentivano il rilascio di specifica abilitazione di guida turistica per illustrare i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, ai soggetti partecipanti che risultavano già abilitati come guida turistica ordinaria alla data del 26 febbraio 2016.

Al fine di individuare linee operative comuni per tutto il territorio nazionale in materia di guide turistiche, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, nella seduta del 2 febbraio 2017, un documento di indirizzo che consente alle regioni di definire il percorso di selezione per titoli, attraverso due avvisi di selezione:

  • il primo relativo ai siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico presenti solo nel territorio della Provincia/Città metropolitana presso la quale la guida stessa risulta già abilitata;
  • il secondo avviso invece riguarda il riconoscimento di guida turistica abilitata nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico presenti in tutto il territorio della Regione.

Pertanto, in attuazione dell’articolo 8 del D.M. n. 565/2015 e, sulla scorta del documento di indirizzo della Conferenza, la Giunta regionale ha approvato due provvedimenti disciplinanti il rilascio di specifica abilitazione di guida turistica:

  • la delibera n. 188 del 21 febbraio 2017 concernente l’abilitazione di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico in ambito provinciale/metropolitano;
  • la delibera n. 189 del 21 febbraio 2017 afferente la disciplina per l’abilitazione di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico in ambito regionale.

Riguardo alla complessa vicenda delle guide turistiche, è necessario evidenziare che in data 24 febbraio 2017, a seguito del ricorso n. 4954 proposto dal Sindacato Nazionale Guide Turistiche (SNGT), è stata pubblicata la sentenza n. 02817/2017 del TAR del Lazio, Sezione seconda quater con la quale è stato annullato sia il Decreto del MIBACT n. 565 dell’11 dicembre 2015 relativo alla individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica, sia il Decreto del MIBACT del 7 aprile 2015 approvante l’elenco dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali è richiesta una specifica abilitazione per l’esercizio della professione di guida turistica.

Per quanto sopra esposto, considerato che i provvedimenti ministeriale sui quali si fondavano i due provvedimenti deliberativi sono stati annullati si ritiene inopportuna una eventuale pubblicazione nel BUR delle due deliberazioni, e ciò in quanto essendo attuative dei citati Decreti del MIBACT annullati, esporrebbe le stesse delibere ad un rischio di impugnativa davanti al TAR del Veneto, per gli stessi motivi di ricorso accolti dal TAR del Lazio.

Si rileva inoltre che, permanendo l’evidente incertezza circa la corretta procedura da attivare al fine di individuare il percorso di selezione per l’abilitazione di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico in ambito provinciale/metropolitano e regionale, e non conoscendo a tutt’oggi l’orientamento del Ministero in ordine ad un eventuale ricorso contro la sentenza del TAR del Lazio, in ottemperanza ai principi di economicità ed efficacia dei procedimenti amministrativi e per evidenti ragioni di opportunità, si propone di revocare le delibere della Giunta regionale n. 188 e n. 189 del 21 febbraio 2017, essendo venuti meno gli atti presupposti e fondanti delle due citate deliberazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 7 aprile 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 565 dell’11 dicembre 2015;

VISTE le deliberazioni n. 188 e n. 189 del 21 febbraio 2017;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio, Sezione seconda quater n. 02817/2017;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

delibera

  1. di revocare, per le motivazioni ed argomentazioni indicate in premessa, la deliberazione n. 188 del 21 febbraio 2017 e la deliberazione n. 189 del 21 febbraio 2017 relative alla disciplina di abilitazione di guida turistica specialistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico rispettivamente in ambito provinciale/metropolitano e in ambito regionale;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo dell’esecuzione del presente provvedimento;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione delle delibere n. 188 e n. 189 del 21 febbraio 2017.

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