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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 04 aprile 2017


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 07 marzo 2017

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale 13 dicembre 2016 n. 28, recante "Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali".

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale proposto contro legge regionale 13 dicembre 2016 n. 28, recante "Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali".

Il Presidente dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In data 13 febbraio 2017 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale 13 dicembre 2016 n. 28, recante "Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" per supposta violazione degli artt. 5, 6, 80, 81, commi 3 e 4, 114, 117, comma 2, lett. a), g) ed e) e 118 comma 1 Cost.

Tale disposizione chiede che al Popolo veneto, di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto regionale, legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (già articolo 2 della legge statale 22 maggio 1971, n. 340), sia riconosciuta la spettanza dei diritti di cui alla "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" del Consiglio d'Europa ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 "Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995".

Invero la norma impugnata risulta rispettosa del dettato costituzionale ed è stata approvata nell'interesse della collettività regionale; ragion per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la sua legittimità.

Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Mario Bertolissi del Foro di Padova e Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, e all'avv.to Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;

- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

-  vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2472 del 23.12.2014;

delibera

1.      di autorizzare l'Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale 13 dicembre 2016 n. 28, recante "Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali", affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Mario Bertolissi del Foro di Padova e Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, e all'avv.to Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;

2.      di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;

3.      di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4.      di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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