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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 07 marzo 2017
Contributi annuali di funzionamento agli Enti Gestori di Parchi Regionali. Esercizio 2017 - capitolo n. 51050. Erogazione acconto. Legge regionale n. 40, art. 28 del 16 agosto 1984.
Gli Enti Parco sono enti strumentali della Regione del Veneto che non hanno autonomia finanziaria piena; la Regione del Veneto assegnando i contributi in oggetto garantisce il funzionamento e la gestione di tali enti.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, recante “Norme per l’istituzione di parchi e riserve regionali” all’art. 28 prevede che la Regione del Veneto, in relazione alle proprie previsioni di bilancio, eroghi contributi annuali agli Enti Gestori delle aree protette.
Al menzionato adempimento provvede la Giunta regionale su parere della competente Commissione Consiliare e uditi gli Enti Gestori.
Con legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2008 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”, è stato inserito il comma 2bis dell’art. 28 della legge regionale n. 40/1984, autorizzando la Giunta regionale, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, e nelle more dell’approvazione della delibera da parte della Commissione Consiliare competente, ad erogare acconti per la copertura finanziaria delle spese di funzionamento fino ad un massimo del 50% calcolato su quanto attribuito a ciascun Ente Parco nel precedente esercizio finanziario.
Con legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2017–2019.
Il bilancio per l’esercizio finanziario in corso prevede al capitolo di spesa n. 51050 “Contributi annuali agli enti di gestione di parchi naturali per spese di impianto e di funzionamento” una competenza pari a € 3.792.000,00, da ripartire tra i cinque Enti Parco Regionali secondo criteri stabiliti, concordati con gli stessi e previo parere della Commissione Consiliare competente, allo scopo di realizzare l’obiettivo programmatico di favorire la concreta attuazione delle finalità stesse per cui i parchi regionali sono stati istituiti.
In considerazione del fatto che gli Enti Parco operano tramite finanza derivata, per cui, già dai primi mesi dell’esercizio finanziario, necessitano di disponibilità di cassa per far fronte alle spese di funzionamento, la Giunta regionale ritiene necessario provvedere ad erogare un acconto pari al 50% di quanto attribuito a ciascun Ente Parco nell’esercizio finanziario 2016, così come previsto al comma 2bis dell’art. 28 della legge regionale n. 40/1984, come modificato dall’art. 88 della legge regionale n. 1/2008.
Il contributo di cui al capitolo n. 51050, assegnato agli Enti Parco per spese di gestione nell’esercizio finanziario 2016, erogato con D.D.R. n. 30 del 7 novembre 2016, risulta il seguente:
BENEFICIARIO
CONTRIBUTO 2016 IN €
Ente Parco Reg.le dei Colli Euganei
1.490.635,20
Regole d’Ampezzo (soggetto gestore dell’Ente Parco Nat. Reg.le delle Dolomiti d’Ampezzo)
514.195,20
Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore dell’Ente Parco Nat. Reg.le della Lessinia)
612.028,80
Ente Parco Nat. Reg.le del Fiume Sile
418.257,60
Ente Parco Nat. Reg.le del Delta del Po
756.883,20
Totale
3.792.000,00
Si ritiene di erogare a ciascun Ente Parco, sull’esercizio finanziario 2017, un acconto pari al 50% di quanto assegnato nell’esercizio finanziario 2016, come indicato all’art. 28, comma 2bis della legge regionale n. 40/1984, così come modificato dall’art. 88 della legge regionale n. 1/2008, che risulta essere il seguente:
IMPORTO ACCONTO ANNO 2017 IN €
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei
745.317,60
Regole d’Ampezzo (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo)
257.097,60
Comunità Montana della Lessinia (soggetto gestore del Parco Naturale Regionale della Lessinia)
306.014,40
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
209.128,80
Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po
378.441,60
TOTALE
1.896.000,00
Il presente provvedimento viene assunto dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 28 comma 2 e 2bis della legge regionale 40/1984, in quanto la medesima Giunta regionale “… è autorizzata, …, nelle more dell’approvazione della delibera di cui al comma 2, ad erogare acconti per la copertura finanziaria delle spese di funzionamento, fino ad un massimo del 50 per cento, calcolati sulla base di quanto attribuito a ciascun ente parco nell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento.”.
Con successivo provvedimento la Giunta regionale procederà all’esatta determinazione del contributo relativo all’esercizio finanziario 2017 spettante ad ogni Ente Parco e al conguaglio, con atto di riparto annuale, sentita la competente Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 40/1984 e tenendo conto di quanto disposto dall’art. 20 della legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012, in merito alla riduzione di almeno il 20 per cento degli oneri finanziari.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;
VISTE le leggi istitutive dei Parchi regionali:
VISTA la legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2008, n. 1, in particolare l’art. 88;
VISTA legge regionale n. n. 32 del 30 dicembre 2016;
VISTA la D.G.R. n. 108 del 7 febbraio 2017 - direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 – 2019;
VISTO il D.L.vo 33/2013;
VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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