Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 31 marzo 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 245 del 07 marzo 2017

Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale dirigente medico - documento metodologico generale e definizione dei valori minimi di riferimento per il personale dei Pronto Soccorso. D.G.R. n 128/CR del 30 dicembre 2016, Art. 8 comma 1 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano due documenti, il primo dei quali, a carattere metodologico generale, ha individuato parametri organizzativi minimi relativi alla dirigenza medica in funzione della garanzia dei livelli assistenziali. Il secondo documento ha definito valori minimi di riferimento per il personale dei Pronto Soccorso individuando criteri di valutazione ed una metodologia unica per la misurazione dell'apporto dello stesso personale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il nuovo PSSR, approvato con la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ha individuato, tra le attività strategiche della programmazione regionale, l'assunzione di iniziative per favorire un impiego appropriato delle risorse professionali, ridefinendo modelli operativi, standard e parametri con cui misurare l'organizzazione del lavoro ed il conseguente fabbisogno di personale.

In particolare il PSSR sancisce la necessità di definire "le dotazioni standard del personale sanitario, professionale e amministrativo dei servizi sanitari e socio-sanitari necessari a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento ai bacini territoriali coincidenti con le aziende ULSS".

Con deliberazione n. 610 del 29 aprile 2014, avente ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/ CR del 30 dicembre 2013" la Giunta Regionale ha adottato i valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto, con riferimento alle aree di degenza ospedaliera.

Con deliberazione n. 1513 del 12 agosto 2014 la Giunta Regionale ha dato mandato al Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) di identificare un set di indicatori di attività e performance dei Pronto Soccorso. Nell'Allegato A sono state definite alcune attività operative principali ed è stata istituita una commissione tecnica per la predisposizione di una proposta di livelli minimi di riferimento per la determinazione degli organici che tenga conto delle macro attività che si svolgono presso i servizi di Pronto Soccorso, dei volumi di attività nonché degli obiettivi specifici previsti dalla programmazione regionale.

Con deliberazione n.122/CR del 30 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato il documento "Definizione di Valori Minimi di Riferimento per il Personale di Emergenza-Urgenza" elaborato dalla commissione tecnica citata.

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta del 23 febbraio 2016, ha espresso parere favorevole a maggioranza subordinatamente ad alcune modifiche.

In data 21 marzo 2016 il documento è stato quindi illustrato alle organizzazioni sindacali regionali della dirigenza medica e veterinaria, le quali hanno chiesto di poter rivedere la metodologia utilizzata dando nel contempo la propria disponibilità a partecipare con propri rappresentanti ad un gruppo di lavoro tecnico.

In data 12 dicembre 2016 il gruppo di lavoro, al termine di una serie di incontri svoltisi negli ultimi mesi, ha illustrato al tavolo sindacale regionale i documenti denominati "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale dirigente medico - documento metodologico generale" e "Definizione di Valori Minimi di Riferimento per il Personale dei Pronto Soccorso". Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto un verbale di condivisione dei rispettivi contenuti.

In particolare la metodologia condivisa si basa sulla definizione di "standard" organizzativi per categorie di ospedali e sulla determinazione di piani di lavoro delle diverse unità operative, uniformando le macro attività svolte e definendo quindi le dotazioni minime necessarie a garantire tali macro attività, orientando nel contempo le strutture verso più omogenei modelli organizzativi. Tale approccio appare peraltro assolutamente coerente rispetto all'impostazione del D.M. 70/2015.

In base al primo documento, di carattere metodologico generale, la dotazione organica va correlata non solo al numero e alla tipologia di posti letto per singola specialità, al numero di posti letto complessivi della struttura ospedaliera, ma anche all'attività svolta per soddisfare le esigenze assistenziali e garantire l'offerta sanitaria, alla complessità di patologie trattate, alla mission delle singole strutture e alla funzione attribuita dalla programmazione. Viene inoltre affermato che per la determinazione del fabbisogno di personale medico è, altresì, necessario tener conto di tutte le attività che i medici ospedalieri svolgono nelle singole unità operative: continuità clinica per i ricoverati, attività cliniche ordinarie, attività chirurgiche strumentali in urgenza ed elezione, consulenza specialistica per i pazienti ricoverati in altri reparti, degenza ordinaria e diurna, attività ambulatoriale, consulenze da pronto soccorso, attività di formazione continua. Sono infine stabiliti alcuni criteri per l'organizzazione delle guardie mediche per unità operativa e per area omogenea (cosiddette guardie "interdivisionali")

Il documento "Definizione di Valori Minimi di Riferimento per il Personale dei Pronto Soccorso" rappresenta una prima concreta applicazione di tale metodologia ad un ambito organizzativo definito.

In questo ambito, sulla base della nuova metodologia proposta, i valori minimi non sono più espressi in Tempo Medico Accesso e Tempo Infermiere Accesso, bensì in presenza in turno minima di riferimento per personale medico e infermieristico delle Unità Operative di Pronto Soccorso, suddivise per categorie di accessi.

In data 20 dicembre 2016 il secondo documento è stato inoltre illustrato alle organizzazioni sindacali regionali del comparto. Dei contenuti dello stesso è stata anche data informazione al coordinamento dei collegi provinciali IPASVI del Veneto.

Si reputa che le proposte tecniche, oltre che aver ottenuto un ampio livello di condivisione, tengano in adeguata considerazione le peculiarità del sistema veneto, fondando i propri presupposti sulla concreta realtà organizzativa delle Aziende Sanitarie venete, siano compatibili rispetto ai vincoli e limiti di costo del personale assegnati dallo Stato alla Regione Veneto e possano rappresentare per le singole aziende e per la Regione stessa uno strumento di pianificazione, gestione e controllo dei modelli organizzativi delle strutture gestite.

Si ritiene, inoltre, che i valori minimi individuati possano diventare riferimento per valutare l'adeguatezza di personale nell'ambito delle procedure previste dalla L.R. 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali".

Con deliberazione n. 128/Cr del 30 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Giunta Regionale di approvazione dei documenti denominati "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale dirigente medico - documento metodologico generale" e "Definizione di Valori Minimi di Riferimento per il Personale dei Pronto Soccorso" incaricando la Segreteria della Giunta della trasmissione della stessa deliberazione al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'articolo 8 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23.

La Quinta Commissione consiliare ha espresso nella seduta n. 48 del 24 gennaio 2017 parere favorevole all'unanimità in merito alla predetta deliberazione chiedendo, tuttavia, alla Giunta Regionale, in fase di approvazione definitiva dello stesso provvedimento, di valutare l'attuabilità di alcune proposte avanzate dal Collegio IPASVI riguardanti il documento di definizione dei valori minimi di riferimento per il personale dei Pronto Soccorso.

In particolare il Collegio Ipasvi chiede di prevedere che:

a)      il personale infermieristico delle Unità Operative di Pronto Soccorso che opera nell'area di triage resti esclusivamente dedicato ad essa e che la dotazione prevista per il triage sia resa coerente con la DGR 1888/2015 che prevede il triage infermieristico avanzato, e quindi con un'ulteriore unità (Triage bi-fasico), per le unità operative con oltre 50.000 accessi/anno;

b)     l'attività medica di soccorso nel territorio sia coerente con quanto previsto nella D.G.R. 646/2015 relativamente al numero di automezzi da dedicare al soccorso territoriale;

c)      presso le Unità Operative di Pronto Soccorso ad elevata presenza turistica sia prevista un'ulteriore unità infermieristica con elevata conoscenza della lingua inglese (certificazione IELTS 7).

In merito alle predette osservazioni si sottolinea in primis l'importanza di individuare personale infermieristico dedicato per le attività di triage al fine di assicurare un risposta immediata ai fabbisogni dell'utenza. Sempre nell'ottica di garantire una presenza stabile e una risposta immediata ai fabbisogni dell'utenza, nelle unità operative nelle quali è stata attivata la procedura di triage avanzato, la funzione dovrà essere assicurata da personale dedicato.

Per quanto riguarda l'attività di soccorso sul territorio, prevedendo il documento un fabbisogno minimo, si precisa che a livello aziendale si dovrà tener conto anche del numero di automezzi a disposizione del presidio.

Infine, presso le Unità Operative di Pronto Soccorso operanti in zone ad elevata presenza turistica le Aziende, nell'assegnazione del personale infermieristico, terranno conto della necessità di disporre anche di personale in possesso di specifiche competenze linguistiche, in particolare della lingua inglese.

Si propone, pertanto, l'approvazione dei documenti denominati "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale dirigente medico - documento metodologico generale" (Allegato A), e "Definizione di Valori Minimi di Riferimento per il Personale dei Pronto Soccorso" (Allegato B).

Tale approvazione appare tanto più opportuna in quanto il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso gli organismi denominati "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti", "Comitato LEA" e "Tavolo per la verifica del DM 70/2015", stanno per dotarsi di una metodologia per l'individuazione di dotazioni standard di personale medico, infermieristico e di supporto nell'ambito delle strutture ospedaliere sulla quale la Regione del Veneto, tramite i propri rappresentanti negli organismi in parola, ha espresso perplessità circa la sua effettiva capacità di rappresentare il fabbisogno di personale in ambito ospedaliero e chiedendo una sua rivalutazione.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
  • VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
  • VISTO il DPR 14 gennaio 1997, avente ad oggetto "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
  • VISTO il Decreto del Ministero della Sanità del 13 Settembre 1988 "Determinazione degli standards del personale ospedaliero";
  • VISTO l'art.1, comma 169 della Legge 30 Dicembre 2004, n.311;
  • VISTO l'art.15, comma 13, lettera c) del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012, n.135;
  • VISTA la DGRV n. 610/2014;
  • VISTA la DGRV n. 1513/2015;
  • VISTO il DM n.70/2015;
  • VISTO l'articolo 8, comma 1 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
  • VISTO l'art. 2, comma 2, lett.o) della L.R. 54 del 31 dicembre 2012;
  • VISTA la propria deliberazione 128/CR del 30 dicembre 2016;
  • VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 48 del 24 gennaio 2017;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di approvare il documento "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale dirigente medico - documento metodologico generale" (Allegato A), e il documento "Definizione di Valori Minimi di Riferimento per il Personale dei Pronto Soccorso"(Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di prevedere che i valori minimi fissati possano diventare riferimento per valutare l'adeguatezza di personale nell'ambito delle procedure previste dalla L.R. 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";
  4. di stabilire che le Aziende del SSR e i privati accreditati debbano adeguarsi entro il 31 dicembre 2019.
  5. di istituire un osservatorio regionale con finalità di monitoraggio e osservazione periodica dei suddetti indicatori;
  6. di stabilire che la rilevazione degli indicatori oggetto della presente rilevazione sia periodicamente ripetuta, così da permettere la verifica del posizionamento delle strutture ospedaliere della regione rispetto ai valori minimi nonché l'eventuale aggiornamento degli stessi;
  7. di precisare che il posizionamento rispetto ai valori minimi indicati costituirà orientamento per le scelte autorizzatorie regionali, in ragione delle esigenze delle singole Aziende Sanitarie e del rispetto dei vincoli di costo e di funzionamento previsti nella pianificazione regionale;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

245_AllegatoA_341133.pdf
245_AllegatoB_341133.pdf

Torna indietro