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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 29 del 21 marzo 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 28 febbraio 2017

Approvazione del progetto di modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno (allegato F della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.) ed esecuzione della procedura d'informazione alla Commissione europea. Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 4, comma 2.

Note per la trasparenza

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il progetto di modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno e incarica la struttura regionale competente di notificarlo alla Commissione europea, secondo la procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE. Il disciplinare di produzione del coniglio al fieno è stato approvato con la DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i. (allegato F) e costituisce regola tecnica della L.R. n. 12/2001.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell’ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità “Qualità Verificata” (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

La Direttiva ha codificato e abrogato la Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

La Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, “il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica” (articolo 5, paragrafo 1).

L’articolo 6 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Con la deliberazione n. 1330 del 23 luglio 2013 la Giunta regionale ha approvato il testo definitivo, tra gli altri, del disciplinare di produzione del coniglio al fieno (allegato F), dopo aver esperito la procedura d’informazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE (notifica n. 2013/0037/I).

Il disciplinare di produzione del coniglio al fieno è stato successivamente modificato con DGR n. 438 del 31 marzo 2015 (notifica n. 2014/0520/I).

Con nota del 09/11/2016 dell’Associazione Veneta Allevatori (ns. prot. n. 441538 del 14/11/2016) e con nota del 15/12/2016 presentata congiuntamente dall’Associazione Veneta Allevatori e dall’Associazione Coniglio Italiano (ns. prot. n. 498411 del 20/12/2016) sono state proposte alla struttura regionale competente alcune modifiche al disciplinare di produzione del coniglio al fieno, per i seguenti motivi:

  1. descrivere alcuni requisiti in modo più chiaro e preciso;
  2. descrivere un requisito in conformità alle norme vigenti;
  3. adeguare alcuni requisiti alle esigenze fisiologiche della specie allevata.

La struttura regionale competente ha ritenuto ammissibili le modifiche del disciplinare di produzione del coniglio al fieno proposte dalle due associazioni di produttori operando, nel contempo, una riformulazione di alcuni requisiti al fine di una uniformità e coerenza formale del disciplinare in parola con gli altri disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001 di recente notifica e approvazione.

Il terzo comma dell’articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva precisa che “Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti”.

Sulla base di ciò si è ritenuto che le modifiche individuate per il disciplinare di produzione del coniglio al fieno debbano essere soggette alla procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva, in quanto il disciplinare costituisce regola tecnica già notificata ai sensi della Direttiva.

La struttura regionale competente, pertanto, ha preparato il progetto di modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si segnala, inoltre, che le disposizioni legislative e regolamentari di base (L.R. n. 12/2001, Manuale di Identità Visiva e Regolamento d’uso del marchio “Qualità Verificata”), relative al progetto di regola tecnica della L.R. n. 12/2001 di cui al presente provvedimento, sono state trasmesse alla Commissione europea con la notifica n. 2013/0037/I (nota dell’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari prot. n. 580043 del 21 dicembre 2012) e, relativamente all’aggiornamento della L.R. n. 12/2001, con la notifica n. 2016/0323/I (nota della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari prot. n. 250806 del 28 giugno 2016). Le recenti modifiche della L.R n. 12/200, apportate recentemente con la L.R. n. 30/2016 e la L.R n. 3/2017 rendono ora necessaria la trasmissione del testo vigente della L.R. n. 12/2001alla Commissione europea, da parte della struttura regionale competente.

Pertanto, la Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente, deve essere incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento allo svolgimento delle seguenti attività relative alla procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva:

  1. predisporre la richiesta di notifica al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (MISE) e trasmetterla, con la documentazione allegata, secondo le modalità stabilite dalla Legge 21/06/1986, n. 317, come modificata dal Decreto legislativo 23/11/2000, n. 427;
  2. predisporre la risposta ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato, provenienti dalla Commissione e/o dagli altri Stati membri;
  3. apportare al progetto di regola tecnica notificato le eventuali modifiche richieste dalla Commissione e/o dagli altri Stati membri, in attuazione della citata procedura;
  4. preparare la proposta di deliberazione per l’approvazione definitiva della regola tecnica notificata, nella versione eventualmente modificata, decorso il periodo di differimento previsto dall’articolo 6 della Direttiva;
  5. trasmettere al MISE, per il successivo inoltro alla Commissione, il testo definitivo della regola tecnica notificata e gli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) della relativa deliberazione di approvazione.

Occorre differire, inoltre, l’efficacia del presente provvedimento e condizionarla all’esito delle preventive valutazioni della Commissione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva.

Considerato che il provvedimento è ad efficacia differita, se ne prevede la pubblicazione nel BUR omettendo l’allegato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Direttive 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (codificazione);

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e n. 438 del 31 marzo 2015;

VISTO l’articolo 4, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016, n. 803 del 27 maggio 2016 e n. 1507 del 26 settembre 2016;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il progetto di modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno (allegato F della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.), Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la successiva notifica alla Commissione europea nell’ambito della procedura d’informazione di cui all’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE;
  3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  4. di differire l’efficacia del presente provvedimento e condizionarla all’esito delle preventive valutazioni della Commissione europea, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva 2015/1535/UE;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l’Allegato A.

Allegato (omissis)

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