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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 10 marzo 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 21 febbraio 2017

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Proposta di modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per l'aggiornamento dei premi previsti dalle misure 10 e 11 e l'inserimento nella misura 16 di specificazioni prescritte dai Servizi della Commissione Europea.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’approvazione della relazione “Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020.” e della conseguente proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprensiva delle integrazioni prescritte dai Servizi della Commissione Europea a seguito della verifica della conformità alla normativa in materia di Aiuto di Stato della misura 16 del Programma.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del PSR 2014-2020 ha successivamente subito ulteriori modifiche approvate con DGR n. 214 del 03/03/2016.

Con decisione di esecuzione della CE C(2016) 7896 del 29.11.2016 è stata approvata la modifica del PSR per il Veneto 2014-2020 proposta con la DGR 80/CR del 09/08/2016.

Con DGR 3 del 10/01/2017 la Giunta regionale ha approvato il testo modificato del PSR 2014-2020.

La misura 10 pagamenti agro climatico ambientali e la misura 11 agricoltura biologica del Programma, prevedono l’erogazione di aiuti finanziari di durata quinquennale agli agricoltori che, rispettivamente, assumono volontariamente impegni agro climatico ambientali o attuano il metodo di coltivazione biologico.

Tali aiuti rientrano nella forma tecnica di sostegno definita “tabelle standard di costi unitari” di cui all’articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013, il quale prevede che il loro calcolo avvenga secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati statistici o altre informazioni oggettive.

Inoltre, l’articolo 62 del regolamento 1305/2013 precisa che per tali forme di aiuti basati su costi standard o sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi.

Nel corso del 2014, per quanto riguarda i pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali e per l’agricoltura biologica, sono stati quindi calcolati dall’Autorità di Gestione del PSR gli importi dei premi in base ai costi aggiuntivi e ai mancati guadagni, compresi gli eventuali costi di transazione connessi a tali impegni, utilizzando per gli indicatori considerati la base statistica disponibile composta da valori riferiti al periodo 2009-2012.

L’Istituto Nazionale di Economia Agraria sede regionale per il Veneto – INEA, ha verificato i calcoli attestandone l’esattezza e l’adeguatezza.

La DGR 1234 del 15 luglio 2014 ha quindi approvato il Documento di analisi per la definizione degli aiuti relativi agli investimenti non produttivi (art. 17), la forestazione e l’imboschimento (art. 22), l’allestimento di sistemi agroforestali (art. 23), i pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28), l’agricoltura biologica (art. 29), l’indennità compensativa per le zone montane (art. 31) e l’elenco delle razze animali autoctone minacciate di abbandono (art. 28) del reg. (UE) n. 1305/2013 relativi al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, contenente anche i calcoli e gli aiuti per le misure 10 e 11.

Decorsi tre anni dal momento del calcolo originario, a seguito della intervenuta evoluzione del quadro economico complessivo, si rende necessario verificare l’adeguatezza dei valori di aiuto allora individuati ovvero procedere al loro aggiornamento, in conformità all’articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Per la verifica dell’adeguatezza dei premi, con decreto del Direttore della Direzione Parchi, foreste e agroambiente n. 49 del 27 settembre 2016 è stato affidato un incarico al dottor Luciano Fantinato che ha predisposto un’analisi per i diversi tipi di intervento che compongono la misura 10 e la misura 11.

Per ciascun tipo di intervento, sono stati analizzati i quattro aggregati ai quali sono riconducibili i parametri utilizzati nel 2014 per il calcolo dei premi: margine lordo delle colture, costo per manodopera, costi energetici, altri costi, individuando per ciascuno di essi la percentuale di scostamento rispetto al valore originario considerato per l’individuazione del premio.

L’indagine ha utilizzato la base dati statistica riferita al periodo 2013-2016.

Lo scostamento così individuato è stato quindi applicato al premio originario per definire il nuovo premio aggiornato.

L’analisi e i calcoli che giustificano l’aggiornamento dei premi sono riportati nella relazione tecnica “Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 10 e 11 del PSR del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020.”, in Allegato A al presente provvedimento.

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il CREA - centro politiche e bioeconomia di Roma ha verificato l’esattezza e l’adeguatezza dei calcoli, comunicando l’esito positivo di tale valutazione con la nota prot. 4031 del 2 febbraio 2017, riportata nella Relazione in Allegato A al presente provvedimento.

I risultati di tale analisi sono stati pertanto utilizzati per aggiornare i premi delle misure 10 e 11 attraverso le necessarie modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, riportate nell’Allegato B al presente provvedimento.

Nel corso del 2016 l’Autorità di gestione del PSR ha notificato alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, il regime di aiuti di stato SA.45697 (2016/N) Aiuti alla cooperazione nel settore forestale che prevede un sostegno ad attività che vanno oltre il disposto dell’articolo 42 del Trattato e interessano il settore forestale nell’ambito delle sottomisure 16.1 “Costituzione e gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura” e 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” del PSR. Per queste sotto misure, applicate al settore forestale, va infatti verificata la conformità con la normativa unionale in materia di aiuti di stato, in modo da assicurare che non vengano lesi i principi di concorrenza stabiliti nel Trattato.

Nel corso dell’analisi di compatibilità dell’aiuto di stato in oggetto, i competenti servizi della Commissione Europea hanno prescritto di inserire nel testo del PSR alcune precisazioni ritenute necessarie e riportate nell’Allegato B al presente provvedimento.

L’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, stabilisce le procedure per la modifica del Programma di Sviluppo Rurale. In particolare, in base all’impatto delle modifiche proposte al testo del Programma, sono previste le seguenti tre distinte procedure di esame ed approvazione:

  • articolo 11, lettera a): nel caso di cambiamenti nella strategia di programma con modifica superiore al 50% dell'obiettivo quantificato legato ad una focus area, variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure, o variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma, la Commissione approva con decisione le modifiche proposte;
  • articolo 11, lettera b): nel caso di introduzione o revoca di misure o di interventi, modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità o di storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR, la Commissione approva con lettera le modifiche proposte. Tali modifiche si ritengono approvate qualora entro 42 giorni lavorativi la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
  • articolo. 11, lettera c): per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure, l’approvazione della Commissione non è richiesta ma è sufficiente che la l’autorità di gestione informi la Commissione in merito a tali modifiche.

L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce ulteriori disposizioni per la presentazione delle modifiche al PSR 2014-2020. In particolare, ciascuna proposta deve essere corredata con le seguenti informazioni:

a) il tipo di modifica proposta;

b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;

c) gli effetti previsti della modifica;

d) l’impatto della modifica sugli indicatori;

e) la relazione tra la modifica e l’accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L’Autorità di gestione del PSR 2014-2020, in ottemperanza alla citata normativa UE, ha pertanto predisposto la proposta di modifica al testo del PSR 2014-2020, illustrata nell’Allegato B al presente provvedimento. A tale proposito, si evidenzia che tutte le modifiche proposte rientrano nella procedura prevista dall’articolo 11, lettera b) del Regolamento UE n. 1305/2013. Il testo è redatto secondo le modalità espressamente indicate dagli uffici della DG AGRI della Commissione Europea, riportando in carattere barrato il testo eliminato ed evidenziando in colore giallo il testo aggiunto.

In base a quanto disposto dall’articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, l'Autorità di gestione del programma presenterà al Comitato di Sorveglianza le modifiche proposte al PSR 2014-2020 al fine di acquisirne il relativo parere.

Ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le modifiche proposte con il presente provvedimento non sono sostanziali in quanto non riguardano uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate e pertanto non vanno sottoposte all’approvazione del Consiglio regionale.

Trattandosi inoltre di una modifica tecnica derivante da obblighi normativi unionali, per i quali non risulta possibile operare alcuna scelta discrezionale, si ritiene di non trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l’espressione del parere previsto nel citato articolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 10/01/2017 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all’organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche al testo vigente del PSR 2014-2020, relative all’adeguatezza degli aiuti previsti dalle misure 10 e 11 del PSR e all’inserimento di dichiarazioni prescritte dalla Commissione Europea nella misura 16 del PSR;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le modifiche proposte con il presente provvedimento non sono sostanziali in quanto non riguardano uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate e pertanto non vanno sottoposte all’approvazione del Consiglio regionale.

RITENUTO inoltre di non trasmettere il presente provvedimento alla competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall’articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche, in quanto si tratta di una modifica tecnica derivante da obblighi normativi unionali, per i quali non risulta possibile operare alcuna scelta discrezionale;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che riporta la “relazione tecnica “Aggiornamento del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per le misure 10 e 11 del PSR del veneto per il periodo di programmazione 2014-2020.”;
  3. di approvare l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che riporta l’elenco delle modifiche al testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, corredato con le informazioni specifiche richieste dall’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 808/2014;
  4. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, le modifiche proposte con il presente provvedimento non sono sostanziali in quanto non riguardano uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate e pertanto non vanno sottoposte all’approvazione del Consiglio regionale;
  5. di dare atto che, trattandosi di una modifica tecnica derivante da obblighi normativi unionali, per i quali non risulta possibile operare alcuna scelta discrezionale, e pertanto non si ritiene di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l’espressione del parere previsto nel citato articolo;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, di presentare le proposte di modifica al Comitato di Sorveglianza e, una volta esaminate, di notificarle alla Commissione europea, secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

179_AllegatoA_340552.pdf
179_AllegatoB_340552.pdf

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