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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 14 marzo 2017


Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere

Deliberazione della Giunta Regionale n. 144 del 14 febbraio 2017

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Autorizzazione alla vendita di un terreno di proprietà in Comune di Santa Lucia di Piave (Tv) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 118/CR del 13.12.2016 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento integra la DGR n. 1094/95 di trasferimento del patrimonio all'Ulss n. 9 di Treviso, ora Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, con un mappale relativo ad un terreno di proprietà aziendale ai fini della continuità delle trascrizioni e della formale assegnazione del bene all'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana; il provvedimento recepisce altresì il parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, L.R. 23/2007, in merito all'autorizzazione all'Azienda Ulss n. 9 ora Ulss n. 2 Marca Trevigiana, alla vendita a trattativa privata della quota indivisa di proprietà del 50% del predetto bene sito in Comune di Santa Lucia (Tv).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione dell'Azienda Ulss n. 9 prot. n. 45746 del 21.04.2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con la nota prot. n. 45746 del 21.04.2016, l'Azienda Ulss n. 9, ora Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, ha trasmesso ai competenti uffici regionali la deliberazione n. 358 del 15.04.2016 avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione all'alienazione, ai sensi del D. Lgs. 229/99, di un bene di proprietà aziendale per una quota indivisa del 50% sito in Comune di Santa Lucia di Piave (Tv), derivante da lascito testamentario a favore dell'Ente Ospedale Civile Elena di Savoia di Treviso (come risulta dalla nota di trascrizione ipotecaria del 07/12/1942 reg. gen. n.7106, reg. part. n. 6095 e della visura catastale del 26/11/2015), al quale è succeduta da ultimo l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso.

Il bene immobile in questione risulta censito catastalmente come segue:

  • NCT - Comune di Santa Lucia di Piave (TV)

Foglio n. 19, mappale n. 103 di 2447 m2, seminativo arborato, Classe 5, Reddito Dominicale € 9,43, Reddito Agrario € 5,696, destinazione urbanistica Zona Agricola E2 secondo le previsioni del vigente P.R.G. del Comune di Santa Lucia di Piave.

Il predetto bene immobile non risulta essere mai stato riportato negli elenchi dei beni immobiliari attribuiti in proprietà all'Azienda con DGR n. 1094/95, in quanto si presume si fosse persa conoscenza dell'esistenza di tale immobile già in fase di prima istituzione delle Unità Locali Sanitarie con la legge n. 833/1978.

Il lascito testamentario all'allora Ospedale Civile Elena di Savoia comprendeva sia i beni mobili costituiti essenzialmente da titoli di credito che furono prontamente incamerati dall'amministrazione ospedaliera, sia una quota indistinta del 50% di alcuni beni immobili ubicati nei Comuni di Mareno di Piave e Santa Lucia di Piave. Gli immobili ubicati a Mareno di Piave furono a loro volta subito venduti nel 1944 dall'Ospedale Civile di Treviso, mentre i beni ubicati a Santa Lucia di Piave rimasero abbandonati.

In data 17 settembre 2014 l'attuale proprietario della restante quota indivisa del 50% del terreno, ha chiesto di poter acquisire la parte di proprietà dell'Azienda offrendo un prezzo di € 10.500,00 (Euro diecimilacinquecento//00) corrispondente ad € 8,58, Euro/m2.

Il provvedimento del Direttore Generale n. 358/2016 precisa altresì che l'immobile in argomento, dalle ricerche effettuate tra gli atti d'archivio, non risulta essere mai stato nel reale possesso dell'Azienda. Inoltre, in relazione al tempo trascorso dall'acquisizione dell'immobile da parte del proprietario della restante quota indivisa del 50% del terreno, senza che l'Azienda abbia mai rivendicato la proprietà indivisa del bene, si potrebbe aprire una causa di usucapione dagli esiti incerti per l'azienda. Il bene in questione non risulta di interesse per l'Azienda e difficilmente lo stesso potrebbe essere alienato a terzi a seguito di asta pubblica, in quanto inglobato in altra proprietà.

Il prezzo offerto dal proprietario della restante quota indivisa del 50% del terreno per l'acquisizione della quota di proprietà dell'Azienda, risulta congruo tenuto conto dei valori di mercato, come pure i valori di esproprio adottati dalla competente Commissione Provinciale (€ 80.000,00= per ettaro) come certificato nella Relazione di congruità del prezzo predisposta dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Semplice Patrimonio dell'Azienda Ulss n. 9 in data 04.03.2016 e acquisita agli atti.

Il Direttore Generale precisa che il ricavato derivante dalla presente alienazione sarà destinato al parziale finanziamento del contributo in conto capitale previsto per la concessione di lavori pubblici relativi alla esecuzione dei lavori della "Cittadella sanitaria" presso il Presidio Ospedaliero di Treviso.

Con DGR n. 118/CR del 13.12.2016 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 23/2007.

La Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 1716 del 25.01.2017, ha espresso il proprio parere n. 152 del 24.01.2017, favorevole all'unanimità.

Per quanto sopra esposto con il presente provvedimento si propone quanto segue:

  • di integrare la DGR n. 1094/95 di trasferimento dei beni mobili e immobili e delle attrezzature che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 502/1992, facevano parte del patrimonio dei Comuni o delle Province con vincolo di destinazione alle disciolte Ulss n. 10 di Treviso e Ulss n. 11 di Oderzo, con il mappale del bene precitato ai fini della continuità delle trascrizioni e della formale assegnazione del bene all'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;
  • di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana alla vendita a trattativa privata, per le ragioni sopra esposte, della quota indivisa di proprietà del 50% del bene immobile in questione, in quanto bene disponibile e di non interesse per l'azienda.

L'alienazione di immobili non utilizzati per le finalità istituzionali risponde anche alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall'ANAC con deliberazione 3.8.2016, n. 831.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22.02.2010;

Richiamata la propria DGR n. 1094 del 14/03/1995;

Richiamata la propria DGR n. 866 del 21.06.2011;

Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16.08.2007, n. 23;

Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 31.12.2012, n. 54;

Vista la deliberazione n. 358 del 15.04.2016 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, ora Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;

Vista la DGR n. 118/CR del 13.12.2016;

Visto il parere n. 152 del 24.01.2017 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;

delibera

1.    di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 358 del 15.04.2016 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9, ora Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, avente ad oggetto la vendita a trattativa privata della quota indivisa di proprietà aziendale del 50%, del seguente bene immobile, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, così censito:

  • NCT - Comune di Santa Lucia di Piave (TV)
    Foglio n. 19, mappale n. 103 di 2447 m2, seminativo arborato, Classe 5, Reddito Dominicale
    € 9,43, Reddito Agrario € 5,696, destinazione urbanistica Zona Agricola E2 secondo le previsioni del vigente P.R.G. del Comune di Santa Lucia di Piave.

2.    di recepire il parere n. 152 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 24.01.2017 sulla proposta di cui al provvedimento n. 118/CR del 13.12.2016, favorevole all'unanimità;

3.    di integrare la DGR n. 1094/95 con il mappale del bene di cui al precedente punto 1) ai fini della continuità delle trascrizioni e della formale assegnazione del bene all'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;

4.    di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99, l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana alla vendita a trattativa privata della quota indivisa di proprietà del 50% del bene immobile in questione, in quanto bene disponibile e di non interesse per l'azienda;

5.    di dare atto che il ricavato derivante dall'alienazione sarà destinato al parziale finanziamento del contributo in conto capitale previsto per la concessione di lavori pubblici relativi alla esecuzione dei lavori della "Cittadella sanitaria" presso il Presidio Ospedaliero di Treviso;

6.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8.    di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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