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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 14 marzo 2017


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 14 febbraio 2017

Modifica del soggetto giuridico individuato ai fini della rappresentanza della rete innovativa regionale "INNOSAP - Innovation for Sustainability in Agri-Food Production". Modifica alla DGR n. 1748 del 2 novembre 2016. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, su istanza di parte, si provvede a modificare il provvedimento della Giunta regionale di riconoscimento della rete innovativa regionale denominata: “INNOSAP – Innovation for Sustainability in Agri-Food Production” nella parte riferita all’impegno alla costituzione del soggetto giuridico rappresentante nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 1748 del 2 novembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 111 del 22 novembre 2016, la Giunta regionale ha riconosciuto, ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”, la rete innovativa regionale denominata “INNOSAP – Innovation for Sustainability in Agri-Food Production” insistente sulla “Smart Agrifood” di cui alla RIS3 Veneto e declinata sui macroambiti della viticoltura, dell’enologia, dell’olivicoltura, dell’orto-frutticoltura.

Nell’istanza di riconoscimento della rete innovativa regionale, redatta in conformità a quanto stabilito dalla di Giunta regionale con provvedimento n. 583 del 21 aprile 2015 “Reti Innovative Regionali. Approvazione "Disposizioni operative per il riconoscimento delle reti innovative regionali". L.R. 30 maggio 2014, n. 13” e alla modulistica approvata con decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 107 dell’8 maggio 2015, l’istante, Sig. Fausto Bertaiola, ha assunto l’impegno di procedere alla costituzione di un contratto di rete provvisto di soggettività giuridica, la cosiddetta “rete soggetto”, quale soggetto giuridico rappresentante la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche, così come previsto dalla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6.

Invero, l’Allegato A alla citata DGR n. 583/2015, al paragrafo 3.3 dispone che: “La costituzione del soggetto giuridico (…) può essere altresì formalizzata in una fase successiva alla presentazione della candidatura. In tal caso la domanda di riconoscimento della costituenda rete innovativa regionale dovrà essere corredata di dichiarazione di impegno alla costituzione del soggetto giuridico (…) da avviarsi, in ogni caso, in un tempo non superiore a giorni 30 decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento della rete innovativa regionale. La dichiarazione d’impegno alla costituzione sarà presentata dal soggetto proponente, il quale si obbliga, in nome e per conto dei soggetti interessati e sulla base di quanto descritto nella relazione di programma (…), ad essere garante di quanto affermato e dichiarato nella relazione stessa e a costituire il soggetto giuridico che rappresenta la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione del Veneto.”.

Conseguentemente, con la citata deliberazione n. 1748/2016, punto 4 del dispositivo, la Giunta regionale ha disposto il riconoscimento di un costituendo soggetto giuridico che avrà la forma giuridica di contratto di rete con soggettività giuridica (cd. rete soggetto), mentre al punto 6 dà atto che: “il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto per l’avvio della procedura di costituzione del soggetto giuridico rappresentante la rete innovativa regionale e del termine di sessanta giorni per la compiuta costituzione del soggetto giuridico, decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento, sono causa di decadenza dagli effetti della presente deliberazione”.

Ciò premesso, con richiesta del 28 novembre 2016, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata e registrata al protocollo regionale al n. 471474 il 1° dicembre 2016, lo stesso soggetto istante, Sig. Fausto Bertaiola, ha comunicato la volontà di modificare la forma giuridica di cui al costituendo soggetto. La nuova forma giuridica prescelta è il consorzio, forma giuridica compresa tra le forme idonee e previste dalla citata DGR n. 583/2015, Allegato A, paragrafo 3.2.

L’istanza è conseguente ad una diversa valutazione compiuta dai soggetti partner della rete innovativa regionale. In particolare, è emerso che per alcuni partner istituzionali l’adesione a un contratto di rete risultava eccessivamente onerosa, se non preclusa, per motivi statuari. La forma consortile è dunque da considerarsi quella più idonea ai fini di una veloce costituzione del soggetto giuridico rappresentante, nel pieno rispetto delle tempistiche definite con il provvedimento n. 583/2015 così come richiamate al punto 6 del dispositivo della DGR n. 1748/2016.

Ritenuta accoglibile la richiesta, con il presente atto, si dispone la modifica nell’impegno alla costituzione del soggetto giuridico che verrà costituito mediante la forma giuridica di consorzio anziché di contratto di rete provvisto di soggettività giuridica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2 e 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 2 marzo 2016;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1020 del 17 giugno 2014, n. 2609 del 23 dicembre 2014 e n. 583 del 21 aprile 2015, n. 802 del 27 maggio 2016, n. 1076 del 29 giugno 2016, n. 1156 del 12 luglio 2016, n. 1748 del 2 novembre 2016;

VISTO il decreto n. 107 dell’8 maggio 2015 del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione;

VISTO il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia che attribuisce al Direttore dell’Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti la responsabilità del presente procedimento, ivi compresa la predisposizione e redazione del relativo testo deliberativo;

VISTA l’istanza di modifica della forma giuridica di cui al costituendo soggetto giuridico designato per la rappresentanza della rete innovativa regionale “INNOSAP – Innovation for Sustainability in Agri-Food Production” inviata dal Sig. Fausto Bertaiola alla Regione del Veneto a mezzo di posta elettronica certificata e acquisita al protocollo regionale al n. 471474 il 1° dicembre 2016;

delibera

  1. di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di modificare il punto 4 della deliberazione di Giunta regionale n. 1748 del 2 novembre 2016 sostituendo le parole “contratto di rete con soggettività giuridica (rete soggetto)” con la parola “consorzio”;
  1. di incaricare il Direttore dell’Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti dell’esecuzione del presente atto;
  1. di notificare la presente deliberazione al soggetto istante per il seguito di competenza e a Veneto Innovazione Spa per opportuna conoscenza;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

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