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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 19 del 21 febbraio 2017


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 27 gennaio 2017

Concessione di acqua minerale denominata "NUOVA LORA" in comune di Recoaro Terme (VI), intestata alla società "Sanpellegrino S.p.A." - Autorizzazione preventiva al trasferimento della titolarità della concessione a favore della società "R2R S.p.A." - (Art.29, L.R.40/1989).

Note per la trasparenza

Assenso al trasferimento preventivo della titolarità della concessione mineraria denominata "NUOVA LORA", alla società "R2R S.p.A".

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. n.75 del 21/01/2005, di rilascio originario della concessione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

La società Sanpellegrino S.p.a., con sede legale in Bergamo, Località Ruspino 24016 San Pellegrino Terme, C.F.00753740158 è titolare della concessione di acqua termale denominata " NUOVA LORA" sita in Comune di Recoaro Terme (VI), in virtù della D.G.R. n.75 del 21/01/2005.

La concessione "NUOVA LORA" è stata rilasciata originariamente con D.G.R. n.75 del 21/01/2005 su un'area di ettari 20.24.00 (ettari 20, are 24, centiare 00) ed al suo interno ricade 1 sorgente di acqua minerale (denominata "Lora 6"), con una portata massima di 20 l/s, che serve ad alimentare lo stabilimento di imbottigliamento in Comune di Recoaro Terme (VI).

Con la stessa Deliberazione, la concessione è stata rilasciata per 21 (ventuno) anni a decorrere dal 21/01/2005, con data di scadenza il 21/01/2026.

La società "Sanpellegrino S.p.A.", con domanda in data 26/10/2016 pervenuta in Regione il 31/10/2016 prot.n. 422952/C101, ha chiesto l'autorizzazione preventiva al trasferimento della citata concessione, a favore della società "R2R S.p.A." (interamente partecipata da "Refresco Italy S.p.A.") con sede in Via alla Fonte 13, Frazione Casilino al Piano, Cadorago (CO) - C.F.03662350135, che ha sottoscritto l'istanza per accettazione.

Ai sensi dell'Art.29 della L.R. 40 del 10/10/1989, "la concessione può essere trasferita solo ai titolari di stabilimenti o di impianti che utilizzano l'acqua oggetto della concessione stessa", ed essendo in corso anche la cessione dello stabilimento a favore della Società "R2R S.p.A.", è possibile procedere all'autorizzazione preventiva al trasferimento della concessione per garantire la continuità di esercizio dello stabilimento di imbottigliamento, nonché la corretta utilizzazione della risorsa di acqua minerale.

Ai sensi del comma 3 dell'Art.29 della L.R. 40/1989 occorre provvedere all'autorizzazione preventiva al trasferimento della concessione mineraria, evidenziando che si tratta solo di autorizzazione preventiva necessaria alla ditta per la stipula dell'atto di nuova intestazione della concessione.

Con successiva deliberazione, la Giunta Regionale, sulla base della nuova documentazione prescritta e previa acquisizione della certificazione antimafia, già in corso di istruttoria, potrà trasferire definitivamente la concessione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTA la D.G.R. n.75 del 21/01/2005, di rilascio originario della concessione "NUOVA LORA";

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'Art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

VISTO il D.Lgs. n.33/2013;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;

delibera

1.   di accordare alla società Sanpellegrino S.p.a., con sede legale in Bergamo, Località Ruspino 24016 San Pellegrino Terme - C.F.00753740158 - titolare della concessione di acqua minerale denominata "NUOVA LORA" sita in comune di Recoaro Terme (VI), in virtù dellaD.G.R. n.75 del 21/01/2005, l'autorizzazione preventiva al trasferimento della titolarità della concessione a favore della società "R2R S.p.A.", con sede in Via alla Fonte 13, Frazione Casilino al Piano, Cadorago (CO) - C.F.03662350135 a condizione che la Società "Sanpellegrino S.p.A.", titolare della concessione stipuli contestualmente all'atto notarile di cessione della concessione denominata "NUOVA LORA" anche idoneo atto notarile di trasferimento a favore della Società " R2R S..A." del compendio di imbottigliamento dell'acqua proveniente dalla concessione "NUOVA LORA" e "LORA" sito in comune di Recoaro Terme (VI)

2.   di far pervenire alla Regione del Veneto, entro 6 mesi dalla data di ricevimento della deliberazione, copia autentica dell'atto notarile di cessione, stipulato con esplicito riferimento alla presente autorizzazione, sulla base del quale, a norma delle leggi vigenti, possa essere sottoposto all'eventuale approvazione, il relativo provvedimento di trasferimento e di nuova intestazione della concessione;

3.   di far pervenire ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 40/89 (entro 30 giorni dall'atto notarile di trasferimento - come previsto dal comma 5 art. 39 L.R. 40/89) per il tramite dell'ULSS territorialmente competente idonea istanza da parte della Società "R2R S.p.A." di nuova intestazione dello stabilimento di imbottigliamento sito in Recoaro Terme (VI) delle acque minerali provenienti dalle concessioni "NUOVA LORA" e "LORA";

4.   di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5.   di incaricare la Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali dell'esecuzione del presente atto;

6.   di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

7.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto;

8.   di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

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