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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 16 del 10 febbraio 2017


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 17 gennaio 2017

Ditta Società Escavi Berica S.r.l. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare per industria, calce, granulati, costruzioni, marmorino e basalto, denominata "SEB" in Comune di Albettone e Barbarano Vicentino (VI) L.R. 44/1982.

Note per la trasparenza

Si tratta dell'autorizzazione ad aprire e coltivare una nuova cava di calcari e basalto in Comune di Albettone e Barbarano Vicentino, denominata SEB.

Estremi dei principali atti istruttori:
Istanza della ditta del 28.09.2012.
D.G.R. n. 60 del 04.02.2014 di autorizzazione annullata dal C.d.S. con sentenze n.1058/2016 e n.1182/2016.
Parere Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici: nota 12513/ CL. 34.19.04/9 del 12.07.2013.
Parere Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Vicenza: nota 415072 del 01.10.2013.
Parere C.T.P.A.C. di Vicenza in data 23.06.2016.
Parere Commissione V.I.A. n. 604 del 27.07.2016.
Decreto Direzione Commissioni Valutazioni n. 29 del 04.11.2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta Società Escavi Berica S.r.l. (C.F. 04085480285), con sede a Vicenza in Contrà Porta Nuova n. 21, ha presentato in data 28.09.2012, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per l'apertura e coltivazione della cava di calcari e basalto da denominare "SEB" in Comune di Albettone (VI).

Espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale, con D.G.R. n. 60 del 04.02.2014 è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e la contestuale autorizzazione ad aprire e coltivare la cava secondo il progetto, integrato nel corso della procedura, e con le prescrizioni contenute nel parere della commissione regionale VIA n. 443 del 06.11.2013.

L'autorizzazione è stata rilasciata con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 07.09.1982 n. 44 anche per gli aspetti paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, idrogeologici di cui al R.D. 3267/1923 e forestali unitamente all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs 117/2008.

La ditta ha quindi provveduto agli adempimenti prescritti nell'autorizzazione per la consegna e l'efficacia della medesima presentando, fra l'altro, il deposito cauzionale di € 1.000.000,00 con polizza fideiussoria della Finworld S.p.a. n. 121470 del 12.04.2014 a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa nonché i titoli di disponibilità dell'area della cava e delle aree pertinenziali.

L'autorizzazione è stata quindi consegnata alla ditta in data 02.07.2014, conferendo efficacia alla medesima; sono stati iniziati i lavori di coltivazione con l'avvio della realizzazione delle opere pertinenziali di accesso.

Il Comune di Barbarano Vicentino, le associazioni Italia Nostra Onlus, Legambiente Onlus, Anbo e alcuni cittadini hanno presentato ricorsi avanti il T.A.R. Veneto per l'annullamento dell' autorizzazione di cava. Ricorsi che il T.A.R. Veneto con sentenze n. 88 e n. 89 del 27.01.2015 ha rigettato. I ricorrenti hanno quindi presentato appello al Consiglio di Stato per la riforma delle citate sentenze T.A.R.

Il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 2937 del 04.06.2015 ha accolto l'istanza cautelare di Italia Nostra Onlus e Lageambiente Onlus sospendendo l'esecutività della sentenza TAR n. 89/2015. È stata conseguentemente disposta, con Ordinanza n. 112 del 25.06.2015 della Sezione regionale Geologia e Georisorse, la sospensione cautelare dei lavori di cava fino alla pronuncia di merito del Consiglio di Stato, qualora favorevole.

Il Consiglio di Stato, con sentenze di merito n. 1058 depositata il 16.03.2016 e n. 1182 depositata il 23.03.2016, ha parzialmente accolto gli appelli presentati riformando le sentenze del TAR e annullando l'autorizzazione rilasciata con D.G.R. 60/2014 e il parere 443/2013 della commissione regionale VIA, facendo salvi gli altri pareri acquisiti in fase istruttoria.

L'annullamento dell'autorizzazione e del relativo parere della commissione regionale VIA da parte del Consiglio di Stato è stato motivato da:

-          inosservanza dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, per mancata acquisizione del parere della Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava (CTPAC) nell'ambito della procedura di V.I.A.. Tale norma prevede che, in deroga a quanto stabilito dalla L.R. 44/1982, il parere della CTPAC nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti sia obbligatorio e vincolante;

-         irragionevolezza della decisione della Giunta regionale di autorizzare la cava con quantitativi di materiale estraibile che risultano in contrasto con i volumi di materiale previsti dal Piano regionale delle attività di cava (PRAC) adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2015 del 04.11.2013.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 550 del 26.04.2016, prendendo atto delle citate sentenze del C.d.S. e in attesa di un intervento legislativo che delinei con chiarezza e semplifichi il procedimento di autorizzazione di cava sottoposta a VIA, ha dettato disposizioni procedurali stabilendo, a titolo prudenziale, per tutte le istanze di cava soggette a VIA nuove o non ancora concluse con provvedimento definitivo, la necessità di acquisizione del parere della competente CTPAC.

Il procedimento è ripreso quindi con la richiesta del parere alla CTPAC di Vicenza avvenuta con nota 209436 in data 27.05.2016 del settore regionale VIA.

La CTPAC di Vicenza nella seduta del 23.06.2016, come comunicato con nota acquisita in Regione al prot. 248724 del 27.06.2016, ha espresso parere favorevole alla domanda di apertura e coltivazione della cava, stabilendo alcune prescrizioni.

La commissione VIA, nella seduta del 27.07.2016, ha quindi riesaminato il progetto già autorizzato alla luce anche delle sentenze del C.d.S. e del parere della CTPAC e ha espresso parere favorevole n. 604 al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni.

In applicazione delle direttive stabilite dalla D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 riguardo all'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21 della L.R. 4/2016, la Direzione regionale Commissioni Valutazioni con decreto n. 29 del 04.11.2016, prendendo atto del parere n. 604 in data 27.07.2016 della commissione VIA, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, paesaggistica e forestale sull'intervento in progetto con le prescrizioni di compatibilità ambientale indicate nel parere 604/2016 della commissione VIA.

La Direzione Commissioni Valutazioni, sempre in osservanza alle disposizioni dettate dalla citata D.G.R. n. 1461/2016, ha quindi trasmesso il citato decreto e il parere della commissione VIA alla direzione Difesa del Suolo per l'adozione del provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico.

Il parere n. 604 in data 27.07.2016 della commissione VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, è stato espresso anche per gli aspetti autorizzativi ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e, con titolo unico di cui all'art. 16 della medesima L.R., per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici, forestali e del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dettando specifiche prescrizioni al riguardo.

L'area di intervento è infatti sottoposta ai vincoli paesaggistico (ex L. 1497/1939 - ora D.lgs. n. 42/2004), idrogeologico (R.D. n. 3267/23), zone boscate (ex L. 431/1985 ora D.lgs. n. 42/2004).

L'istruttoria svolta nell'ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito la procedura di cui alla L.R. 44/1982 acquisendo i pareri del Comune di Albettone e di Barbarano Vicentino. Le pubblicazioni previste dalla L.R. 44/1982 sono state assolte nell'ambito della procedura di VIA e, sempre nell'ambito della medesima procedura, sono state valutate le osservazioni ed opposizioni pervenute.

L'intervento in progetto nell'ambito della procedura di V.I.A. ha inoltre ottenuto il parere favorevole con prescrizioni:

-          della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 12.07.2013 - prot. n. 0012513 CL. 34.19.04/9 (acquisita al protocollo regionale n. 314940 del 24.07.2013) anche per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004;

-          dell'Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Vicenza, con nota del 01.10.2013 - prot. n. 415072, in rapporto alla L.R. forestale n. 52/1978;

-         della CTPAC di Vicenza nella seduta del 23.06.2016.

È stata inoltre acquisita la Relazione Istruttoria Tecnica n. 233/2013 del 29.10.2013 dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con la quale è stato preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente.

Tali pareri e le relative prescrizioni sono stati recepiti, anche per gli aspetti autorizzativi, dalla Commissione Regionale VIA nel citato parere n. 604 del 27.07.2016, allegato al decreto n. 29 del 04.11.2016 della Direzione Commissione Valutazioni, allegato a sua volta al presente provvedimento per costituirne parte integrante (allegato A).

In relazione alle censure del Consiglio di Stato in ordine agli aspetti connessi all'irragionevolezza della decisione di autorizzare la cava con volumi di materiale estraibile in contrasto a quelli previsti dal PRAC adottato con D.G.R. n. 2015 del 04.11.2013, la Commissione VIA nel riesaminare il progetto ha argomentato rilevando sostanzialmente quanto segue:

-          con deliberazione n. 550 del 26.04.2016 la Giunta Regionale ha provveduto in merito all'obbligo di acquisizione del parere della CTPAC ma non ha ritenuto necessario esprimersi in merito alle dimostrazioni di ragionevolezza sugli aspetti relativi ai volumi autorizzati o da autorizzarsi in rapporto alle previsioni del PRAC adottato;

-          la D.G.R. n. 2015 del 04.11.2013 di adozione del PRAC prevedeva espressamente la non salvaguardia del piano, il quale non risultava fondato sulla vigente L.R. 44/1982 ma ancorato a una specifica proposta di legge (PdL n. 284 del 22.05.2012) sostanzialmente diversa dalla L.R. 44/1982 per gli aspetti connessi alle tipologie di materiali oggetto di previsioni volumetriche;

-          il PRAC adottato si sarebbe potuto approvare solo congiuntamente o a seguito del PdL 284/2012, il quale, mai approvato dal Consiglio Regionale, nel frattempo è decaduto a fine legislatura, non costituendo più potenziale supporto al PRAC adottato;

-          ad oggi è in vigore la L.R. 44/82 e infatti la C.T.P.A.C. si è correttamente pronunciata seguendo quanto statuito dalla medesima anche in materia di potenziali volumi di scavo. Infatti l'art. 44 della L.R. 44/1982 costituisce una prima pianificazione e, con gli allegati alla medesima legge, stabilisce le ubicazioni ed i volumi estraibili delle cave. L'istruttoria quindi non può che attenersi alle statuizioni delle norme in vigore ed in particolare alla L.R. 44/1982;

-          la legge vigente in materia di cava all'art. 3 divide le cave, in funzione della tipologia di materiale estraibile, in "gruppo A" nel caso di "sabbie e ghiaie e "calcari per cemento" soggette a pianificazione e in cave di "gruppo B" per gli altri materiali, fra i quali calcari per calce, granulati, costruzioni, industria, marmorino e basalti, previsti in estrazione nella cava in argomento, non soggette a pianificazione regionale; il progetto in esame non risulta quindi in contrasto con le statuizioni dell'art. 44 della L.R. 44/1982;

-         l'irragionevolezza rilevata dal Consiglio di Stato in merito ai volumi previsti nel progetto trova superamento nell'avvenuta decadenza del PdL 284/2012.

Con D.G.R. n. 1647 del 21.10.2016 è stato adottato l'aggiornamento 2016 al PRAC per la quantificazione del fabbisogno di materiali inerti e per le modifiche utili a renderlo aderente al nuovo DDL n. 8 del 17.05.2016 adottato in materia di cave.

La D.G.R. 1647/2016 di adozione dell'aggiornamento del PRAC stabilisce espressamente la non attivazione del regime di salvaguardia per il Piano, il quale, peraltro, nel quantificare i volumi di calcare per costruzione autorizzabili nel periodo di vigenza tiene conto delle riserve autorizzate e in corso di autorizzazione fra le quali quelle relative alla cava in argomento. Le limitazioni quantitative previste dalle norme tecniche del piano pertanto non incidono comunque per la presente cava.

L'autorizzazione in oggetto non contrasta quindi con gli indirizzi posti alla base dell'adozione dell'aggiornamento al PRAC.

Considerato che l'intervento di cava in progetto non risulta in contrasto con la L.R. 44/1982, valutata la compatibilità ambientale e con i vincoli presenti sull'area, la cava risulta autorizzabile recependo le prescrizioni contenute nel decreto di giudizio favorevole di compatibilità ambientale e nel parere favorevole per gli aspetti autorizzativi della commissione VIA.

L'intervento in progetto interessa una superficie di mq 196.200 per un volume totale di materiale estratto di circa mc 3.873.000 e una durata dell'attività di anni 15. Le tipologie di materiale estratto sono costituite da mc 3.807.000 di calcare per industria, calce, granulati, costruzioni e marmorino, classificati di gruppo B ai sensi dell'art. 3 della L.R. 44/1982, e da circa mc 66.000 di basalti, sempre di gruppo B ai sensi dell'art. 3 della L.R. 44/1982, al netto del terreno vegetale di scopertura che è destinato alla ricomposizione finale del sito. È prevista inoltre la realizzazione di una viabilità di accesso alla cava, che costituisce pertinenza mineraria, ubicata in parte per circa 200 m nel vicino Comune di Barbarano Vicentino.

In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), con nota 419941 del 28.10.2016, sono stati chiesti alla ditta gli elementi necessari al fine di procedere con l'informazione antimafia. Tali elementi sono stati acquisiti al prot. 426134 del 03.11.2016 e in data 03.11.2016 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 alla banca dati nazionale antimafia.

Considerato che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere anche in assenza dell'informazione antimafia purché nell'autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.

Tanto premesso, in considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta, delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 e sentita per le vie brevi l'Avvocatura regionalenon emergono impedimenti nell'autorizzare alla ditta S.E.B. S.r.l. l'apertura e coltivazione della cava di calcare per industria, calce, granulati, costruzioni e basalto, recependo le prescrizioni contenute nel decreto n. 29 del 04.11.2016 di espressione della compatibilità ambientale nonché le prescrizioni contenute nel parere autorizzativo n. 604 in data 27.07.2016 della commissione regionale VIA che vengono coordinate nel dispositivo del presente provvedimento omnicomprensivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda della ditta S.E.B. S.r.l. pervenuta in data 28.09.2012, per l'apertura e coltivazione della cava "SEB" e la documentazione progettuale allegata e integrata in fase istruttoria;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTI i pareri del Comune di Barbarano Vicentino, del Comune di Albettone e della C.T.PA.C. di Vicenza;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;

VISTO il parere n. 604 del 27.07.2016 della commissione regionale V.I.A. anche per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999

VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;

VISTO il decreto n. 29 del 04.11.2016 della Direzione regionale Commissioni e valutazioni che ha espresso il giudizio di favorevole di compatibilità ambientale dell'intervento in progetto nell'ambito della procedura di V.I.A.;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare n. 16 del 01.03.2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

VISTO il parere della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, acquisito al protocollo regionale n. 314940 del 24.07.2013;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la L.R. 52/1978;

VISTO il parere dell'Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Vicenza prot. n. 415072 del 01.10.2013;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione commissioni e valutazioni n. 29 del 04.11.2016 (Allegato A) con il quale è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, paesaggistica e forestale dell'intervento in oggetto con le relative prescrizioni;

2.      di prendere atto e fare proprio il parere favorevole n. 604 del 27.07.2016 espresso dalla commissione regionale V.I.A. per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, allegato al decreto n. 29/2016 (Allegato A);

3.      di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, l'apertura e coltivazione della cava di calcare per industria, calce, granulati, costruzioni, marmorino e basalto, denominata "SEB" in Comune di Albettone (VI) alla ditta Società Escavi Berica S.r.l. - S.E.B. S.r.l. (C.F. 04085480285), con sede a Vicenza in Contrà Porta Nuova n. 21, come delimitate con linea tratteggiata blu (limite dell'area di intervento) nell'estratto catastale dell'elaborato B.4.bis/1 facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 9 e con le successive prescrizioni;

4.      di rilasciare le autorizzazioni paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004, idrogeologica, di cui al R.D. 3267/1923, e forestale, di cui alla L.R. n. 52/1978, con il titolo unico previsto all'art. 16 della L.R. n. 44 del 07/09/1982, nel rispetto delle relative prescrizioni richiamate al punto 15 del presente provvedimento;

5.      di stabilire che l'autorizzazione paesaggistica ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

6.      di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;

7.      di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;

8.      di includere nelle pertinenze minerarie di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 32 del R.D. 29.7.1927, n. 1443, relative alla cava "SEB", l'ambito di accesso a nord della cava individuato nell'elaborato n. B.4.bis/1 di progetto con linea rossa continua nel mappale n. 169 (ora mappale 393) foglio 3 in comune di Albettone e mappali n. 111 (ora mappale n. 279) , 64 (ora mappali 276 e 277) e 63 (ora mappali n. 272, 273 e 274) foglio 17 in comune di Barbarano Vicentino;

9.      di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai medesimi elaborati del progetto già autorizzato con D.G.R. 60/2014, debitamente vistati dal segretario della commissione VIA di cui al parere 443 del 06.11.2013, di seguito elencati:

-     A.1.bis Relazione tecnica generale;

-     A.2.bis Relazione geologica, idrogeologica e geomeccanica;

-     A.2.bis Allegato 1 Carta geologica;

-     A.2.bis Allegato 2 Sezioni geologiche longitudinali e trasversali;

-     A.3.bis Piano gestione rifiuti di estrazione;

-     A.4.bis Indagine ambientale;

-     A.5.bis Relazione di compatibilità idraulica;

-     A.5.bis Allegato 1 Inquadramento intervento - Stato attuale;

-     A.5.bis Allegato 2 Inquadramento intervento - Stato di progetto;

-     A.5.bis Allegato 3 Aree impermeabilizzate in progetto e relative opere di compensazione;

-     A.6.bis Relazione tecnica di ricomposizione ambientale e computo;

-     A.7.bis Relazione forestale;

-     A.7.bis integrazioni Relazione forestale;

-     A.7.bis/2 integrazioni.Relazione forestale;

-     A.8.bis Indagini ed analisi del traffico sulla viabilità circostante;

-     A.9.bis Valutazione previsionale dell'impatto acustico;

-     A.10.bis Documentazione fotografica

-     B.1.bis Estratto cartografico del Piano Regolatore Generale (P.R.G.);

-     B.2.bis Ortofoto;

-     B.3.bis Planimetria generale - CTR 1:5000;

-     B.4 bis/1 Estratto catastale - integrazione [sostitutivo dell'elaborato B.4.bis];

-     B.5.bis Stato di fatto - Rilievo topografico scala 1:1000 con i punti di dettaglio;

-     B.6.bis Stato di fatto - Rilievo topografico scala 1:2000 con i caposaldi;

-     B.7.bis Stato di fatto - rilievo ambientale;

-     B.8.bis Stato di progetto - morfologia finale della cava;

-     B.9.bis Stato di progetto - sezioni topografiche di raffronto;

-     B.10.bis/1 Stato di progetto - ricomposizione ambientale - planimetria [sostitutivo dell'elaborato B.10.bis];

-     B.10.bis/2 Stato di progetto - Ricomposizione ambientale - Planimetria aree di compensazione esterne;

-     B.11.bis Stato di progetto - ricomposizione ambientale - sezioni tipo e particolari costruttivi;

-     B.12.bis Fasi di coltivazione e di ripristino ambientale: planimetrie;

-     B.13.bis Fasi di coltivazione e di ripristino ambientale: simulazioni fotografiche;

-     B.14.bis Fasi di coltivazione e di ripristino ambientale: sezioni;

-     B.15.bis Fasi di coltivazione e di ripristino ambientale: simulazioni;

-     B.16.bis Impianti fissi e servizi: planimetria generale;

-     B.17.bis Impianti fissi e servizi zona A: planimetria e sezioni;

-     B.18.bis Impianti fissi e servizi zona B: planimetria e sezione;

-     B.19.bis Impianti fissi e servizi zona B: sezioni e particolari costruttivi;

-     B.20.bis Viabilità di accesso - planimetria di inquadramento;

-     B.21.bis Viabilità di accesso. Nuova strada di accesso - planimetrie e sezioni;

-     B.21 bis/1 Viabilità di accesso - integrazione

-     A.0.bis Relazione integrativa;

-     A.0/1 Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art.24 del Dlgs. N. 152/06;

-     A.1 bis/1 Relazione integrativa relativa al capitolo 4.6 - Viabilità;

10.  di dare atto che il S.IA. è costituito dai medesimi elaborati del progetto autorizzato con D.G.R. n. 60/2014, debitamente vistati dal segretario della commissione VIA di cui al parere 443 del 06.11.2013, di seguito elencati:

-     1.bis Relazione - D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

-     2.bis Sintesi non tecnica - comma 5 dell'art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

-     3.bis Dichiarazione di non incidenza - D.G.R.V. 3173/2006

-     4.bis Inquadramento territoriale - Estratto PRG

-     5.bis Estratti Tavole di Piano Regionali e Provinciali P.T.R.C. e P.T.C.P.

-     6.bis Estratto Tavole del Piano d'Area Monti Berici

-     7.bis Uso del suolo ed elementi strutturali del territorio agricolo

-     8.bis Aree a rischio archeologico e vincoli ambientali

-     9.bis Uso del suolo in area vasta

-     10.bis Variazioni della ricchezza faunistica

-     11.bis Coni ottici stato attuale e rendering stato finale

-     12.bis Zone di influenza visiva nelle fasi di escavazione

-     13.bis Emissione inquinanti - Monossido di carbonio

-     14.bis Emissione inquinanti - Biossido di azoto

-     15.bis Emissione inquinanti - Polveri sottili

-     16.bis Emissioni sonore dovute a traffico veicolare

-     17.bis Emissioni inquinanti in fase di gestione della cava - Monossido di carbonio

-     18.bis Emissioni inquinanti in fase di gestione della cava - Biossido di azoto

-     19.bis Emissioni inquinanti in fase di gestione della cava - Polveri sottili

-     20.bis Relazione - Valutazione delle emissioni di inquinanti in atmosfera

-     21.bis Relazione paesaggistica

-     22.bis Relazione paesaggistica - Aree a rischio archeologico e vincoli ambientali

-     23.bis Relazione paesaggistica - Inquadramento territoriale - Estratto PRG

-     24.bis Relazione paesaggistica - Estratti Tavole di Piano Regionali e Provinciali P.T.R.C. e P.T.C.P.

-     25.bis Relazione paesaggistica - Estratto Tavole del Piano d'Area Monti Berici

-     26.bis Relazione paesaggistica - Uso del suolo ed elementi strutturali del territorio agricolo

-     27.bis Relazione paesaggistica - Uso del suolo in area vasta

-     28.bis Relazione paesaggistica - Coni ottici stato attuale e rendering stato finale

-     29.bis Relazione paesaggistica - Zone di influenza visiva nelle fasi di escavazione

11.  di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da calcare per industria, calce, granulati, costruzioni, marmorino, per un volume di mc 3.807.000 e da basalto per un volume di mc 66.000, calcolati a giacimento. Si prescrive quanto espressamente stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla D.G.R. n. 652/2007. Non è autorizzata l'estrazione di calcare per cemento definito all'art. 3 della L.R. 44/1982;

12.  di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31/12/2032. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data pena l'applicazione della procedura di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della L.R. 44/1982;

13.  di stabilire che la ditta deve presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, ivi compresi quelli relativi alla ricostituzione e al miglioramento delle aree boscate, previsti dal parere rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di Vicenza, e al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale - Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") - di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 1.000.000,00 (unmilione/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

14.  di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto precedente, il deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 60 del 04.02.2014, annullata, per l'importo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) (polizza n. 121470 in data 12.06.2014 della Finworld S.p.a.- ordine provvisorio di costituzione 379/2014) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;

15.   di far obbligo alla ditta di osservare le "prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale" stabilite dal Decreto della Direzione Commissioni e Valutazioni n. 29 del 04.11.2016 (Allegato A) indicate nell'allegato parere n. 604 del 27.07.2016 della Commissione VIA;

16.   di fare obbligo alla ditta di osservare inoltre le "prescrizioni ai fini autorizzativi" contenute nel parere n. 604 in data 27.07.2016 della Commissione regionale VIA allegato al DDR 29/2016 (Allegato A);

17.   di dare atto che i titoli di disponibilità dell'area della cava e della pertinenza mineraria sono già stati presentati dalla ditta per la consegna della precedente autorizzazione, ora annullata;

18.   di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, la presente autorizzazione è sottoposta a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Vicenza;

19.   di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

20.   di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

21.   di comunicare la presente autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona Rovigo e Vicenza;

22.   di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Albettone, al Comune di Barbarano Vicentino, alla Provincia di Vicenza, Unità Organizzativa regionale Forestale Ovest;

23.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

24.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

25.   di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;

26.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

27.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

22_AllegatoA_339560.pdf

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