Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 19 del 21 febbraio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 31 gennaio 2017

Sanità. Aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Approvazione protocolli di intesa del 10 gennaio 2017. Disciplina per l'utilizzo nel primo semestre dell'anno 2017 dell'istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si intende assicurare per il primo semestre dell'anno 2017 la possibilità per le aziende sanitarie di effettuare nuove assunzioni ovvero di acquisire dai propri dirigenti medici e sanitari prestazioni aggiuntive volte a rispettare le liste di attesa ed a far fronte alle insufficienze degli organici.
 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l'8 giugno 2000, integrato dall'articolo 14, comma 6, dei CC.CC.NN.LL delle medesime aree del 3 novembre 2005, consente alle aziende sanitarie, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività ordinaria, di richiedere prestazioni aggiuntive ai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari, remunerate nella misura di € 60 orari lordi.

L'istituto di cui trattasi è stato disciplinato, relativamente al triennio 2006-2008, dai protocolli d'intesa sottoscritti l'1 giugno 2006 dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (di seguito indicate con l'acronimo SPTA), approvati con DGR n. 2464 dell'1 agosto 2006.

Tale disciplina è stata confermata, per gli anni successivi, dalle DD.GG.RR. nn. 1667 e 1668 del 9 giugno 2009, dalla D.G.R. n. 2359 del 29 dicembre 2011, dalla D.G.R. n. 2725 del 24 dicembre 2012, dalla D.G.R. n. 2588 del 20 dicembre 2013, dalla D.G.R. n. 2713 del 29 dicembre 2014 e da ultimo, dalla D.G.R. n. 1882 del 23 dicembre 2015.

Con disposizioni operative emanate, dapprima dalla Segreteria Regionale per la Sanità e poi dall'Area Sanità e Sociale, è stato inoltre introdotto un puntuale sistema di monitoraggio dell'istituto in parola, per l'utilizzo del quale le aziende del SSR hanno avuto complessivamente a disposizione risorse pari a quelle spese nel 2005, detratte quelle eventualmente già destinate ad assunzioni.

Allo scopo di utilizzare l' istituto anche per l'anno 2017, l'Assessorato alla Sanità e programmazione socio sanitaria e gli uffici che allo stesso fanno capo hanno sviluppato un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria e SPTA, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali regionali previsto dai citati Protocolli d'intesa del 1° giugno 2006.

In data 10 gennaio 2017, l'Assessore alla Sanità e programmazione socio sanitaria e il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale hanno sottoscritto, rispettivamente con le OO.SS. dell'area della dirigenza medico-veterinaria e con le OO.SS. dell'area della dirigenza SPTA, a conclusione del confronto, i protocolli d'intesa allegati al presente provvedimento (Allegati A e B) confermando per il primo semestre 2017 la vigente disciplina regionale relativa all'applicazione presso le aziende ed enti del SSR dell'istituto in oggetto ed, in particolare, quella recata dalla citata D.G.R. 2464/2006.

Si ricorda che la disciplina regionale che viene confermata consente il ricorso alle predette prestazioni aggiuntive da parte delle aziende sanitarie per il perseguimento delle seguenti finalità:

-        rispettare le liste di attesa;
-        remunerare le guardie notturne ai sensi dell'articolo 18 dei CC.CC.NN.LL. del 3 novembre 2005;
-        far fronte ad effettive insufficienze degli organici nelle discipline carenti sul mercato per le quali l'Azienda/Istituto nell'ultimo triennio ha indetto normali procedure di reclutamento andate deserte.

Anche per il primo semestre 2017 quota parte delle risorse che finanziano l'istituto potrà essere utilizzata, previa autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale, per disporre assunzioni a tempo indeterminato o determinato nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza incremento dei fondi contrattuali.

Si evidenzia che i protocolli prevedono che le risorse a disposizione per il primo semestre 2017 saranno pari al 50% della spesa storica annuale, dedotta degli importi utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato, previa adozione di un piano delle attività che dovrà essere approvato dall'Area Sanità e Sociale.

Si precisa che per spesa storica deve intendersi quella sostenuta per l'applicazione dell'istituto nell'anno 2016 e che per le aziende destinatarie degli accorpamenti di cui all'articolo 14, comma 4, della L..R. 19/2016, la base di calcolo sarà costituita dal costo complessivo sostenuto dall'azienda accorpante e dalle aziende accorpate nel corso del 2016.

Le parti, inoltre, si sono impegnate a rivedere i criteri per la distribuzione delle risorse e la destinazione delle stesse entro il 30 aprile 2017, al fine di consentirne l'applicazione a partire dal secondo semestre dell'anno in corso.

Quanto sopra in considerazione del lungo tempo trascorso dall'adozione della D.G.R. 2864/2006, che aveva determinato i predetti criteri, ed alla luce del nuovo assetto organizzativo delle Aziende ULSS definito dalla L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

Le modalità operative per l'utilizzo delle risorse da parte delle aziende, sia in funzione dell'acquisto di prestazioni, che dell'assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato, saranno definite dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale nel rispetto dei protocolli allegati al presente provvedimento.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-         UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-         VISTO l'articolo 14 della L. 30 ottobre 2014, n. 161;

-         VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;

-         VISTA la D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006;

-         VISTE le DD.GG.RR. nn. 1667 e 1668 del 9 giugno 2009;

-         VISTA la D.G.R. n. 2359 del 29 dicembre 2011;

-         VISTA la D.G.R. n. 2725 del 24 dicembre 2012;

-         VISTA la D.G.R. n. 2588 del 20 dicembre 2013;

-         VISTA la D.G.R. n. 2713 del 29 dicembre 2014;

-         VISTA la D.G.R. n. 1882 del 23 dicembre 2015:

-         VISTO l'art. 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL della Dirigenza medica e veterinaria ed SPTA dell'8 giugno 2000, integrato dall'articolo 14, comma 6, dei CC.CC.NN.LL delle medesime aree del 3 novembre 2005;

-         VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di approvare i Protocolli di intesa, allegati alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegati A e B), sottoscritti il 10 gennaio 2017 dall'Assessore alla Sanità e programmazione socio sanitaria, dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e, rispettivamente, dalle OO.SS. dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, con i quali è stato disciplinato, per il primo semestre 2017, l'utilizzo dell'istituto dell'acquisto di prestazioni di cui all'articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL delle medesime aree, stipulati l'8 giugno 2000;
  3. di stabilire che le risorse complessivamente a disposizione delle aziende del SSR nel primo semestre 2017 saranno pari al 50% della spesa sostenuta dalle medesime nell'anno 2016, dedotti gli importi utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato;
  4. di precisare che per le aziende destinatarie degli accorpamenti di cui all'articolo 14, comma 4, della L.R. 19 ottobre 2016, n. 19 la base di calcolo sarà costituita dal costo complessivo sostenuto dall'azienda accorpante e dalle aziende accorpate nel corso del 2016;
  5. precisare che le risorse di cui al punto 3 potranno essere utilizzate per effettuare assunzioni a tempo indeterminato e determinato, previa autorizzazione dell'Area sanità e Sociale, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza incremento dei fondi contrattuali;
  6. di demandare al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la definizione delle modalità operative per l'utilizzo delle risorse da parte delle aziende del SSR nel rispetto dei protocolli allegati al presente provvedimento;
  7. di riservarsi l'adozione di una successiva deliberazione per l'applicazione dell'istituto nel secondo semestre 2017 a fronte della sottoscrizione di nuovi protocolli di intesa con le Organizzazioni sindacali individuate nel precedente punto 2 finalizzati a rivedere i vigenti criteri per la distribuzione delle risorse e la destinazione delle stesse;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

85_AllegatoA_339370.PDF
85_AllegatoB_339370.PDF

Torna indietro