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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 22 del 24 febbraio 2017


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 27 gennaio 2017

Conseguimento e conferma del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a livello regionale con i dati 2015, per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini scolanti. Direttiva 91/271/CEE, art. 106 D.Lgs 152/2006 e art. 25 Norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si stabilisce che, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane, è stato nuovamente raggiunto, considerando i dati del 2015, il 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane della regione, afferenti all'area sensibile "acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa" anche mediante i relativi bacini scolanti. Pertanto non si applicano i limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane prevede, per gli scarichi in area sensibile, specifici limiti di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale, limiti che sono ripresi sia dal D.Lgs. 152/2006, che dall'articolo 25 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR n. 107 del 05/11/2009 e modificato e integrato con atti successivi, da ultimo con DGR n. 1534 del 3/11/2015.

In particolare il comma 1 dell'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA stabilisce che gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti (AE), indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili designate, devono rispettare i limiti di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale che variano da 1 a 2 mg/L per il Fosforo e da 10 a 15 mg/L per l'Azoto, in funzione della dimensione dell'agglomerato servito; mentre per quanto riguarda la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del D.Lgs.152/2006, si applica la legislazione speciale vigente.

Le aree sensibili sono designate dall'articolo 91 del D.Lgs. 152/2006, designazione ripresa per il Veneto dall'articolo 12 delle norme tecniche di attuazione del PTA. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 91 del D.Lgs.152/2006 la Regione ha inoltre delimitato nel PTA i bacini drenanti in aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.

Ai sensi del citato PTA sono designate quali aree sensibili:

a)   le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso;
b)   i corpi idrici ricadenti all'interno del delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
c)   la laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
d)   le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448/1976, ossia il Vincheto di Cellarda in comune di Feltre (BL) e la valle Averto in Comune di Campagna Lupia (VE);
e)   i laghi naturali di: Alleghe (BL); Santa Croce (BL); Lago (TV); Santa Maria (TV); Garda (VR); Frassino (VR); Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso;
f)   il fiume Mincio.

Sulla base degli articoli 12 e 25 delle Norme Tecniche del PTA, la conformità degli scarichi per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale deve essere valutata con riferimento alla media annua.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, ripreso sia dal D.Lgs.152/2006, art. 106, che dal comma 3 dell'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, i limiti di emissione per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito, che recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il Fosforo totale e almeno al 75% per l'Azoto totale.

La Regione Veneto acquisisce periodicamente dai Consigli di Bacino degli ATO i dati disponibili sulle portate dei reflui e sulle concentrazioni di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e in uscita degli impianti di depurazione, ai fini della verifica del rispetto dell'abbattimento del 75% di Azoto totale e di Fosforo totale, affidando all'ARPAV l'incarico di provvedere alla raccolta ed elaborazione dei dati stessi.

Per quanto riguarda la prima raccolta di dati, quelli relativi al 2007, l'ARPAV aveva predisposto una relazione in cui è stata calcolata la percentuale di abbattimento dell'Azoto e del Fosforo per tutti gli impianti che afferiscono alle aree sensibili, anche attraverso i relativi bacini scolanti: ne era emerso che, per l'Azoto totale, era conseguito l'obiettivo di riduzione di almeno il 75% del carico in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane della regione, afferenti all'area sensibile "acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acquaad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa" anche mediante i relativi bacini scolanti. Sulla base di tale relazione, la DGR n. 551 del 10/3/2009 ha dato atto quindi che per le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 AE, che scaricano nelle aree sensibili su citate, non si applicavano i limiti di emissione per l'Azoto totale. Per quanto riguarda il Fosforo totale, per gli impianti di depurazione che servono agglomerati con più di 10.000 A.E, rimaneva invece obbligatorio il rispetto del limite in concentrazione o in percentuale di riduzione per singolo impianto, stabilito dal D.Lgs. 152/2006, fino a diversa determinazione, in quanto per il Fosforo non era conseguito l'obiettivo di abbattimento del 75% del carico.

Con DGR n. 3856 del 15/12/2009 la Regione ha provveduto a definire, sulla base della Direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati regionali ed il relativo carico generato. Tale individuazione è stata sottoposta a revisione; sono state presentate proposte di modifica da parte dei Consigli di Bacino e dei Gestori del Servizio Idrico Integrato. Sulla base delle proposte accoglibili, la nuova configurazione degli agglomerati è stata approvata con DGR n. 1955 del 23/12/2015.

Considerato che è necessario verificare nel tempo il mantenimento dell'obiettivo di conseguimento della percentuale di riduzione pari almeno al 75%, i Consigli di Bacino degli ATO hanno periodicamente fornito i dati relativi all'Azoto totale e al Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di trattamento di propria competenza.

A seguito dell'elaborazione dei dati 2011 è stata evidenziata una riduzione complessiva di Azoto totale pari al 74% e di Fosforo totale pari al 75% a livello regionale, con un'incertezza legata al calcolo della percentuale di abbattimento dell'Azoto totale di ± 1% e di il Fosforo totale di ± 2%: questi risultati sono riportati nella DGR n. 1952 del 28/10/2013. Con tale DGR si è potuto pertanto affermare, sia per l'Azoto totale che per il Fosforo totale, tenuto conto dell'incertezza associata alla percentuale di abbattimento, la non necessità di applicare i limiti di emissione per singolo impianto.

A seguito dell'elaborazione dei dati 2012 e 2013, gli esiti delle valutazioni dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto hanno evidenziato per il 2012 un abbattimento di Azoto totale parti al 75% e di Fosforo totale pari al 76%, e per il 2013 un abbattimento di Azoto totale pari al 74% e di Fosforo totale pari al 76%. Sulla base di elaborazioni di ARPAV, sia per il 2012 che per il 2013, l'incertezza legata al calcolo della percentuale di abbattimento dell'Azoto totale si attesta a ± 2% e quella per il Fosforo totale si attesta a ± 1%. Anche per questi due anni, quindi, la prescritta percentuale di abbattimento complessivo di azoto e fosforo è stata raggiunta. Questi risultati sono stati ufficializzati con DGR n. 43 del 20/1/2015.

A seguito dell'elaborazione dei dati 2014, viene nuovamente raggiunto il 75% di abbattimento per l'Azoto e per il Fosforo totali. L'incertezza relativamente alla percentuale di abbattimento dell'Azoto totale era pari a ±2%, e per il Fosforo totale è pari a ±1%. Questi risultati sono stati ufficializzati con DGR n. 179 del 23/02/2016.

Il calcolo della percentuale di riduzione di azoto e fosforo a livello regionale è stato poi eseguito con i dati relativi al 2015. ARPAV ha quindi prodotto la relazione sugli abbattimenti, trasmessa alla Regione con prot. 103168 del 31/10/2016 e riportata in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che attesta ancora il raggiungimento del 75% di abbattimento per l'Azoto e per il Fosforo totali. L'incertezza relativa alla percentuale di abbattimento sia per l'Azoto totale che per il Fosforo totale è pari a ±2%.

Si può pertanto ancora concludere che, sia per l'Azoto totale che per il Fosforo totale, non è necessario applicare i limiti di emissione per singolo impianto, essendo dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento è pari almeno al 75% a livello regionale.

Considerato infine che il presente provvedimento riveste importanza di carattere generale ed è in sintonia con le previsioni contenute nella pianificazione regionale di settore (Piano di Tutela delle Acque), si ravvisa l'opportunità di rendere partecipe la 2^ Commissione Consiliare delle determinazioni di cui alla presente deliberazione nonché di trasmettere la presente deliberazione ai Distretti idrografici delle Alpi Orientali e del fiume Po.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 91/271/CE;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il Piano di tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTE le DGR n. 551 del 10/3/2009, n. 1952 del 28/10/2013, n. 43 del 20/1/2015 e n.179 del 23/2/2016;

VISTA la nota ARPAV prot. n. 103168 del 31/10/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.  di dare atto che sulla base del calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto per l'anno 2015, i cui risultati sono riportati in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75%, e pertanto ricorrono gli estremi per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 106 del D.Lgs.152/2006;
2.  di dare atto che in base a quanto stabilito nell'articolo 106 del D.Lgs 152/2006, fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, nelle aree sensibili del Veneto "acque costiere del mare Adriatico e corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso" e nei relativi bacini scolanti non si applicanoi limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con oltre 10.000 AE.
3.  di dare atto che, per quanto riguarda la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, ai sensi del comma 3 dell'articolo 91 del D.Lgs.152/2006 si applica la legislazione speciale vigente;
4.  di stabilire che i Consigli di Bacino degli ATO sono tenuti ad inviare periodicamente alla Regione Veneto e all'ARPAV secondo tempistiche e modalità comunicate dalla Direzione Difesa del Suolo, i dati relativi all'Azoto totale e al Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di propria competenza, ai fini della verifica periodica della percentuale di abbattimento;
5.  di incaricare l'ARPAV dell'aggiornamento periodico del calcolo della percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto e Fosforo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che afferiscono alle aree sensibili anche attraverso i relativi bacini scolanti;
6.  di trasmettere la presente deliberazione alla 2^ Commissione Consiliare;
7.  di dare incarico alla Direzione Difesa del Suolo della trasmissione del presente provvedimento ai Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e del Fiume Po;
8.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
9.  di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
10.  di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto della presente deliberazione.

 

(seguono allegati)

57_AllegatoA_339212.pdf

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