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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 07 febbraio 2017


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 17 gennaio 2017

Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2017. Articolo 107: "Disposizioni transitorie per il personale delle unità organizzative di supporto dei componenti della Giunta Regionale". Adempimenti conseguenti.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, in applicazione dell'art. 107 della L.R. n. 30/2016 e dopo che la competente Direzione Organizzazione e Personale ha provveduto a quantificare il limite di spesa, al netto di quello imposto dalla riduzione di almeno un terzo delle dotazioni di personale di ogni singola struttura di supporto dei componenti della Giunta Regionale già previsto dall'art. 31 della L.R. n. 54/2012, che potrà essere destinato alla reintroduzione, per la sola legislatura in corso, della posizione del vicario del responsabile di Segreteria, la Giunta regionale va a fissare la disciplina di riferimento per il conferimento degli incarichi stessi.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 ed in particolare il combinato disposto degli articoli 34, comma 2, e 53, comma 1, era andata a stabilire che, a decorrere dalla corrente legislatura, il numero dei componenti la Giunta Regionale - e, conseguentemente, delle rispettive unità organizzative di supporto - fosse diminuito di n. 2 unità rispetto al passato.

Con la successiva Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, all'articolo 31, commi 1 e 2, sempre in relazione alle citate unità organizzative di supporto, veniva testualmente disposto che "1. Per la prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la determinazione della dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di supporto del Presidente, del Vicepresidente, di ciascuno dei componenti della Giunta regionale e alla Direzione del Presidente della Giunta regionale... ...è ridotta per ciascuna struttura di almeno un terzo della dotazione esistente al momento dell'insediamento della nuova Giunta Regionale. 2. In via transitoria, fino alla fine della corrente legislatura, nell'ambito delle Segreterie può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa...".

Da ultimo, la recente Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2017, all'articolo 107 "Disposizioni transitorie per il personale delle unità organizzative di supporto dei componenti della Giunta Regionale" stabilisce infine che "1. La disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54... ...trova applicazione anche per la sola legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La individuazione della figura di cui al comma 1 costituisce una facoltà nelle disponibilità di ciascun componente della Giunta regionale e può avvenire esclusivamente nel rispetto del limite del tetto massimo di spesa conseguente all'applicazione del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, da assumersi con riferimento alla dotazione di ogni singola struttura ivi indicata...".

Conseguenza diretta del richiamato quadro normativo è il ripristino, in capo ad ogni singolo componente della Giunta Regione, della facoltà di individuare, con proprio atto, la posizione di vicario del responsabile di Segreteria.

Tale facoltà è conseguentemente esercitabile in forma autonoma, da parte del Presidente, del Vicepresidente e di ciascuno dei componenti della Giunta regionale con proprio atto da trasmettere, per gli adempimenti e le verifiche preventive di competenza, anche in ordine al rispetto complessivo dei parametri fissati dal secondo comma dell'art. 107 della L.R. n. 30/2016, alla Direzione Organizzazione e Personale.

La citata Struttura ha già provveduto, con Decreto del Direttore n. 1 dell'11 gennaio 2017, a quantificare il limite di spesa, al netto di quello imposto dalla riduzione di almeno un terzo delle dotazioni di personale di ogni singola struttura di supporto dei componenti della Giunta Regionale già previsto dall'art. 31 della L.R. n. 54/2012, che potrà essere destinato alla reintroduzione, per la sola legislatura in corso, delle posizioni in argomento.

Tale limite di spesa, fissato prudenzialmente in complessivi € 154.100,41 annui, potrà consentire l'attribuzione, in capo ai soggetti individuati e comunque formalmente incardinati presso le succitate unità organizzative di supporto dei componenti della Giunta Regionale, di un trattamento economico che avrà come riferimento quello "...previsto per il responsabile di posizione organizzativa...".

Con il presente atto la Giunta va a stabilire, nel rispetto dell'indicato tetto massimo di spesa, in € 11.000,00 annui lordi per ciascuna posizione (pari al trattamento oggi in godimento per i titolari di Posizione Organizzativa di fascia B), il trattamento economico in questione, cui aggiungere, se e in quanto dovuta, una retribuzione di risultato pari al 15% del valore della posizione.

Tale trattamento economico andrà considerato, al pari di quanto avvenuto in passato per il medesimo istituto, omnicomprensivo e assorbente di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresi i compensi per lavoro straordinario.

Di norma, i componenti della Giunta Regionale, potranno attribuire e o modificare gli incarichi di vicario dei responsabili della proprie Segreterie, a decorrere dal giorno 1° gennaio o 1° luglio di ciascun anno.

Deroghe saranno ammesse in caso di eventi particolari o eccezionali, quali, a titolo di esempio, dimissioni o altre modalità di interruzione del rapporto di lavoro del soggetto titolare dell'incarico.

In sede di prima applicazione della disposizione in oggetto, gli incarichi potranno essere attribuiti a decorrere dal giorno 1° febbraio 2017 o, se la facoltà nelle disponibilità di ciascun componente della Giunta regionale fosse esercitata dopo tale data, comunque dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione alla competente Direzione Organizzazione e Personale dell'esercizio della facoltà stessa.

Analogamente si procederà al verificarsi di una delle circostanze derogatorie sopra richiamate.

Da ultimo va ricordato che, analogamente a quanto previsto nel corso della precedente legislatura, gli oneri derivanti dal presente atto, pur rientrando nel computo della spesa complessiva per il personale, non andranno a gravare sul fondo per il trattamento accessorio del personale regionale, ma troveranno la propria copertura sul Capitolo n. 102792del bilancio di previsione 2017/2019 che offre già sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1/2012;

VISTA la Legge Regionale n. 54/2012;

VISTA la Legge Regionale n. 30/2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 1 dell'11 gennaio 2017;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.    di richiamare, approvandole integralmente, le premesse al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

2.    di ripristinare, conseguentemente, in capo a ciascuno dei componenti la Giunta Regionale, in applicazione dell'art. 107 della L.R. n. 30/2016, la facoltà di individuare, con proprio atto, la figura del vicario del responsabile della propria Segreteria di supporto;

3.    di prevedere che, in caso di esercizio di tale facoltà, l'atto di individuazione andrà trasmesso, per gli adempimenti e le verifiche preventive di competenza, anche in ordine al rispetto complessivo dei parametri fissati dal secondo comma dell'art. 107 della L.R. n. 30/2016, alla competente Direzione Organizzazione e Personale;

4.    di stabilire, sulla scorta delle operazioni di quantificazione del limite di spesa, al netto di quello imposto dalla riduzione di almeno un terzo delle dotazioni di personale di ogni singola struttura di supporto dei componenti della Giunta Regionale già previsto dall'art. 31 della L.R. n. 54/2012, in complessivi € 154.100,41 annui, le risorse massime da destinarsi al riguardo;

5.    di quantificare in € 11.000,00 annui lordi per ciascuna posizione (pari al trattamento oggi in godimento per i titolari di Posizione Organizzativa di fascia B), il trattamento economico spettante ai soggetti incaricati, omnicomprensivo e assorbente di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresi i compensi per lavoro straordinario, cui aggiungere, se e in quanto dovuta, una retribuzione di risultato pari al 15% del valore della posizione stessa;

6.    di fissare nei giorni 1° gennaio o 1° luglio di ogni anno le decorrenze che, di norma, potranno avere le assegnazioni o le eventuali modificazioni degli incarichi di vicario del responsabile di Segreteria, con le possibili deroghe indicate nelle premesse del presente atto, anche in ordine alla prima applicazione del presente istituto dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 30/2016;

7.    di specificare che, analogamente a quanto previsto nel corso della precedente legislatura, gli oneri derivanti dal presente atto, pur rientrando nel computo della spesa complessiva per il personale, non andranno a gravare sul fondo per il trattamento accessorio del personale regionale;

8.    di dare atto che alla copertura delle relative obbligazioni di spesa, nel limite dell'importo massimo annuo sopra indicato, provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, a carico dei fondi già stanziati sul capitolo n. 102792 "Retribuzioni lorde lavoro dipendente - servizi istituzionali, generali e di gestione - organi istituzionali - redditi da lavoro dipendente (L.R. 31/12/2012, n.54)" del bilancio di previsione 2017-2019 che offre già sufficiente disponibilità;

9.    di dare atto che la spesa di cui al punto 8 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

10.     di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;

11.     di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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